32005R1295•Regolamento (CE) n. 1295/2005 della Commissione, del 5 agosto 2005, che fissa, per la campagna di commercializzazione 2004/2005, la riduzione dell’aiuto per i foraggi disidratati
32005R1295Regulation1 apr 2004
del 5 agosto 2005
che fissa, per la campagna di commercializzazione 2004/2005, la riduzione dell’aiuto per i foraggi disidratati
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 603/95 del Consiglio, del 21 febbraio 1995, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati 1 , in particolare l’articolo 5, secondo comma,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (CE) n. 603/95 è stato sostituito, a decorrere dal 1 o aprile 2005, dal regolamento (CE) n. 1786/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati 2 . Quest’ultimo regolamento si applica a decorrere dal 1 o aprile 2005, data di inizio della campagna 2005/2006. Di conseguenza, ai fini della determinazione dell’importo definitivo dell’aiuto per la campagna 2004/2005, è necessario continuare ad applicare il regolamento (CE) n. 603/95.
(2) Il regolamento (CE) n. 603/95 fissa all’articolo 3, paragrafi 2 e 3, l’importo dell’aiuto da versare alle imprese di trasformazione per, rispettivamente, i foraggi disidratati e i foraggi essiccati al sole prodotti, limitatamente ai quantitativi massimi garantiti di cui all’articolo 4, paragrafi 1 e 3, dello stesso regolamento.
(3) I quantitativi che gli Stati membri hanno comunicato alla Commissione per la campagna di commercializzazione 2004/2005, a norma dell’articolo 15, lettera a), secondo trattino, del regolamento (CE) n. 785/95 della Commissione, del 6 aprile 1995, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 603/95 del Consiglio, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati 3 , comprendono i quantitativi in giacenza alla data del 31 marzo 2005 i quali, a norma dell’articolo 34 del regolamento (CE) n. 382/2005 della Commissione, del 7 marzo 2005, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1786/2003 del Consiglio relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati 4 , potrebbero beneficiare dell’aiuto previsto dall’articolo 3 del regolamento (CE) n. 603/95.
(4) Dalle suddette comunicazioni risulta un superamento del 16 % del quantitativo massimo garantito per i foraggi disidratati.
(5) È quindi necessario ridurre l’importo dell’aiuto per i foraggi disidratati, a norma dell’articolo 5, primo comma, del regolamento (CE) n. 603/95.
(6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i foraggi essiccati,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Per la campagna di commercializzazione 2004/2005, l’importo dell’aiuto per i foraggi disidratati, previsto all’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 603/95, è ridotto a:
— 64,36 EUR/t nella Repubblica ceca,
— 56,40 EUR/t in Grecia,
— 54,11 EUR/t in Spagna,
— 57,02 EUR/t in Italia,
— 63,24 EUR/t in Lituania,
— 59,04 EUR/t in Ungheria,
— 65,55 EUR/t negli altri Stati membri.
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 5 agosto 2005. Per la Commissione Mariann FISCHER BOEL Membro della Commissione
1 GU L 63 del 21.3.1995, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dall’atto di adesione del 2003.
2 GU L 270 del 21.10.2003, pag. 114 .
3 GU L 79 del 7.4.1995, pag. 5 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1413/2001 ( GU L 191 del 13.7.2001, pag. 8 ).
4 GU L 61 dell’8.3.2005, pag. 4 .
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