32005R1519•Regolamento (CE) n. 1519/2005 della Commissione, del 19 settembre 2005, che apre la procedura di assegnazione dei titoli di esportazione per i formaggi da esportare negli Stati Uniti d’America nel 2006 nell’ambito di alcuni contingenti GATT
32005R1519Regulation21 set 2005
del 19 settembre 2005
che apre la procedura di assegnazione dei titoli di esportazione per i formaggi da esportare negli Stati Uniti d’America nel 2006 nell’ambito di alcuni contingenti GATT
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari 1 , in particolare l’articolo 30,
considerando quanto segue:
(1) L’articolo 20 del regolamento (CE) n. 174/1999 della Commissione, del 26 gennaio 1999, recante modalità particolari di applicazione del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio riguardo ai titoli di esportazione e alle restituzioni all’esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari 2 , stabilisce che i titoli di esportazione per i formaggi esportati negli Stati Uniti d’America nell’ambito dei contingenti previsti dagli accordi conclusi durante i negoziati commerciali multilaterali possono essere assegnati in base ad un’apposita procedura da esso stabilita.
(2) Occorre aprire tale procedura per le esportazioni del 2006 e stabilire ulteriori modalità in materia.
(3) Nella gestione delle importazioni, le autorità competenti degli Stati Uniti d’America operano una distinzione tra il contingente supplementare concesso alla Comunità europea nel quadro dell’Uruguay Round e i contingenti derivanti dal Tokyo Round. È necessario che i titoli di esportazione siano assegnati tenendo conto dell’ammissibilità dei prodotti nel contingente statunitense secondo la «Harmonized Tariff Schedule of the United States of America».
(4) Al fine di esportare la quantità massima nell’ambito dei contingenti che suscitano un interesse moderato, è opportuno autorizzare la presentazione di domande relative all’intero quantitativo del contingente.
(5) Per garantire stabilità e sicurezza agli operatori che presentano domande nell’ambito del regime speciale, è opportuno stabilire il giorno in cui le domande si considerano presentate ai fini dell’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 174/1999.
(6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
I titoli di esportazione per i prodotti di cui al codice NC 0406 elencati nell’allegato I del presente regolamento, da esportare negli Stati Uniti d’America nel 2006 nell’ambito dei contingenti di cui all’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 174/1999, sono rilasciati conformemente alle disposizioni dell’articolo 20 del regolamento (CE) n. 174/1999 e del presente regolamento.
1. Le domande di titoli provvisori di cui all’articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 174/1999 (in appresso «le domande») sono presentate alle autorità competenti dal 26 al 30 settembre 2005 al più tardi.
2. Le domande sono ammissibili soltanto se contengono tutte le informazioni di cui all’articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 174/1999 e se sono accompagnate dai documenti specificati in tale articolo. Se per lo stesso gruppo di prodotti di cui all’allegato I, colonna 2, del presente regolamento la quantità disponibile è ripartita tra il contingente dell’Uruguay Round e il contingente del Tokyo Round, la domanda di titolo può riguardare soltanto uno di questi contingenti e indica di quale contingente si tratta, designando il gruppo e il contingente di cui all’allegato I, colonna 3. Le informazioni di cui all’articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 174/1999 devono essere indicate secondo il modello riportato nell’allegato II del presente regolamento.
3. Per i contingenti designati come 22-Tokyo e 22-Uruguay nell’allegato I, colonna 3, le domande riguardano almeno 10 tonnellate e non devono superare la quantità disponibile nell’ambito del contingente considerato, indicato nella colonna 4 dello stesso allegato. Per gli altri contingenti di cui all’allegato I, colonna 3, le domande riguardano almeno 10 tonnellate e non devono superare il 40 % della quantità disponibile nell’ambito del contingente considerato, indicato nella colonna 4 dello stesso allegato.
4. La domanda è ammissibile soltanto se il richiedente dichiara per iscritto di non aver presentato e di impegnarsi a non presentare altre domande relative allo stesso gruppo di prodotti e allo stesso contingente. Qualora l’interessato inoltri in uno o più Stati membri diverse domande relative allo stesso gruppo di prodotti e allo stesso contingente, tutte le sue domande sono respinte.
5. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 174/1999, si presume che tutte le domande presentate entro il termine di cui al paragrafo 1 del presente articolo siano state presentate il 26 settembre 2005.
1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro cinque giorni lavorativi a decorrere dalla scadenza del termine di presentazione, le domande presentate per ciascun gruppo di prodotti e, se del caso, per i contingenti di cui all’allegato I. Tutte le comunicazioni, comprese quelle relative all’assenza di domande, sono trasmesse per fax utilizzando il modello di cui all’allegato III.
2. Tale comunicazione include per ciascun gruppo di prodotti ed eventualmente per ciascun contingente: a) l’elenco dei richiedenti; b) i quantitativi richiesti da ciascun richiedente, suddivisi secondo il codice del prodotto della nomenclatura combinata e il codice corrispondente della «Harmonized Tariff Schedule of the United States of America (2005)»; c) l’indicazione del fatto che il richiedente abbia o meno esportato i prodotti in questione nel corso del triennio precedente; d) il nome e l’indirizzo dell’importatore designato dal richiedente, specificando se si tratta di una consociata del richiedente.
In conformità dell’articolo 20, paragrafi 3, 4 e 5, del regolamento (CE) n. 174/1999, la Commissione procede quanto prima all’assegnazione dei titoli e ne informa gli Stati membri entro e non oltre il 31 ottobre 2005.
Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro cinque giorni lavorativi a decorrere dalla pubblicazione dei coefficienti di assegnazione dei titoli provvisori, per ciascun gruppo di prodotti ed eventualmente per ciascun contingente, i quantitativi per i quali sono stati assegnati titoli provvisori a ciascun richiedente, ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 174/1999.
La comunicazione è trasmessa per fax utilizzando il modello di cui all’allegato IV.
La verifica delle informazioni notificate ai sensi dell’articolo 3 del presente regolamento e dell’articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 174/1999 è effettuata dagli Stati membri prima del rilascio dei titoli definitivi e al più tardi entro il 31 dicembre 2005.
Nel caso in cui si constati che un operatore al quale è stato rilasciato un titolo provvisorio ha fornito informazioni inesatte, il titolo è annullato e la cauzione è incamerata. Gli Stati membri ne informano senza indugio la Commissione.
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 19 settembre 2005. Per la Commissione Mariann FISCHER BOEL Membro della Commissione
1 GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione ( GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6 ).
2 GU L 20 del 27.1.1999, pag. 8 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1513/2005 ( GU L 241 del 17.9.2005, pag. 45 ).
Formaggi da esportare nel 2006 negli Stati Uniti d'America nell'ambito di taluni contingenti GATT
[Regolamento (CE) n. 174/1999, articolo 20, e regolamento (CE) n. 1513/2005]
| Numero della nota | Gruppo | Tonnellate | |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 16 | Not specifically provided for (NSPF) | 16 — Tokyo | 908,877 |
| 16 — Uruguay | 3 446,000 | ||
| 17 | Blue Mould | 17 | 350,000 |
| 18 | Cheddar | 18 | 1 050,000 |
| 20 | Edam/Gouda | 20 | 1 100,000 |
| 21 | Italian type | 21 | 2 025,000 |
| 22 | Swiss or Emmenthaler cheese other than with eye formation | 22 — Tokyo | 393,006 |
| 22 — Uruguay | 380,000 | ||
| 25 | Swiss or Emmenthaler cheese with eye formation | 25 — Tokyo | 4 003,172 |
| 25 — Uruguay | 2 420,000 |
Presentazione delle informazioni richieste ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 174/1999
Designazione del gruppo e del contingente di cui all'allegato I, colonna 3, del regolamento (CE) n. 1513/2005: Denominazione del gruppo indicata nell'allegato I, colonna 2, del regolamento (CE) n. 1513/2005: Origine del contingente: Uruguay Round: Tokyo Round: Nome e indirizzo del richiedente Codice del prodotto secondo la nomenclatura combinata Quantitativo richiesto in tonnellate Esportazione negli USA nel 2002-2004 Codice della tariffa doganale armonizzata USA Nome e indirizzo dell'importatore designato L'importatore è una filiale del richiedente (1) In ciascuno dei 3 anni In almeno uno dei 3 anni Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Totale: (1) O considerato una consociata ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 174/1999.
Presentazione delle informazioni richieste ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 174/1999
Designazione del gruppo e del contingente di cui all'allegato I, colonna 3, del regolamento (CE) n. 1513/2005: Denominazione del gruppo indicata nell'allegato I, colonna 2, del regolamento (CE) n. 1513/2005: Origine del contingente: Uruguay Round: Tokyo Round: Numero Nome e indirizzo del richiedente Codice del prodotto secondo la nomenclatura combinata Quantitativo richiesto in tonnellate Esportazione negli USA nel 2002-2004 Codice della tariffa doganale armonizzata USA Nome e indirizzo dell'importatore designato L'importatore è una filiale del richiedente (1) In ciascuno dei 3 anni In almeno uno dei 3 anni 1 Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Totale: 2 Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Totale: 3 Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Totale: 4 Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Totale: 5 Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Totale: (1) O considerato una consociata ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 174/1999.
Presentazione dei titoli provvisori rilasciati ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 174/1999
Designazione del gruppo e del contingente di cui all'allegato I, colonna 3, del regolamento (CE) n. 1513/2005: Origine del contingente Nome e indirizzo del richiedente Codice del prodotto secondo la nomenclatura combinata Quantitativo richiesto in tonnellate Nome e indirizzo dell'importatore designato Quantità assegnata (1) in tonnellate Uruguay round Tokyo round Totale: Totale: Uruguay round Tokyo round Totale: Totale: Uruguay round Tokyo round Totale: Totale: Uruguay round Tokyo round Totale: Totale: Uruguay round Tokyo round Totale: Totale: (1) I quantitativi assegnati per sorteggio sono ripartiti tra i singoli codici NC proporzionalmente alla quantità di prodotto richiesta per codice NC.
{
"legislation": {
"id": "32005r1519",
"hash": "bc2a2622e1edf49be0677e98e7dc33e375d521159f531ffba29dc875806566fc",
"celex": "32005R1519",
"source": "eu-legislation",
"inForce": null,
"citation": null,
"languages": [
{
"title": "Règlement (CE) n° 1519/2005 de la Commission du 19 septembre 2005 portant ouverture de la procédure d’attribution des certificats d’exportation pour les fromages à exporter aux États-Unis d’Amérique en 2006 dans le cadre de certains contingents du GATT",
"summary": null,
"language": "fr",
"contentUrl": "http://publications.europa.eu/resource/cellar/f0ad9bb5-a71f-466a-83af-9bcab697a63a.0009.03/DOC_1"
},
{
"title": "Commission Regulation (EC) No 1519/2005 of 19 September 2005 opening the procedure for the allocation of export licences for cheese to be exported to the United States of America in 2006 under certain GATT quotas",
"summary": null,
"language": "en",
"contentUrl": "http://publications.europa.eu/resource/cellar/f0ad9bb5-a71f-466a-83af-9bcab697a63a.0005.03/DOC_1"
},
{
"title": "Regolamento (CE) n. 1519/2005 della Commissione, del 19 settembre 2005, che apre la procedura di assegnazione dei titoli di esportazione per i formaggi da esportare negli Stati Uniti d’America nel 2006 nell’ambito di alcuni contingenti GATT",
"summary": null,
"language": "it",
"contentUrl": "http://publications.europa.eu/resource/cellar/f0ad9bb5-a71f-466a-83af-9bcab697a63a.0011.03/DOC_1"
},
{
"title": "Verordnung (EG) Nr. 1519/2005 der Kommission vom 19. September 2005 zur Eröffnung des Verfahrens für die Zuteilung von Ausfuhrlizenzen für die Ausfuhr von Käse nach den Vereinigten Staaten von Amerika im Rahmen bestimmter GATT-Kontingente für das Jahr 2006",
"summary": null,
"language": "de",
"contentUrl": "http://publications.europa.eu/resource/cellar/f0ad9bb5-a71f-466a-83af-9bcab697a63a.0003.03/DOC_1"
}
],
"scrapedAt": "2026-06-17T16:08:37.176Z",
"sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32005R1519",
"adoptionDate": "2005-09-15",
"effectiveDate": "2005-09-21",
"expirationDate": "2009-02-06",
"lastAmendmentDate": null
},
"content": {
"celex": "32005R1519",
"contentUrl": "http://publications.europa.eu/resource/cellar/f0ad9bb5-a71f-466a-83af-9bcab697a63a.0011.03/DOC_1",
"ojCitation": null
}
}