32005R1686•Regolamento (CE) n. 1686/2005 della Commissione, del 14 ottobre 2005, che fissa, per la campagna di commercializzazione 2004/2005, gli importi dei contributi alla produzione e il coefficiente del contributo complementare nel settore dello zucchero
32005R1686Regulation1 lug 2005
del 14 ottobre 2005
che fissa, per la campagna di commercializzazione 2004/2005, gli importi dei contributi alla produzione e il coefficiente del contributo complementare nel settore dello zucchero
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero 1 , in particolare l’articolo 15, paragrafo 8, primo trattino, e l’articolo 16, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
(1) A norma dell’articolo 8 del regolamento (CE) n. 314/2002 della Commissione, del 20 febbraio 2002, che stabilisce modalità di applicazione del regime delle quote nel settore dello zucchero 2 , gli importi del contributo alla produzione di base e del contributo B nonché, se del caso, del coefficiente di cui all’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1260/2001, per lo zucchero, per l’isoglucosio e per lo sciroppo di inulina devono essere fissati anteriormente al 15 ottobre per la campagna di commercializzazione precedente.
(2) In virtù del regolamento (CE) n. 1462/2004 della Commissione, del 17 agosto 2004, recante, per la campagna di commercializzazione 2004/2005, revisione dell’importo massimo del contributo B e modifica del prezzo minimo delle barbabietole B nel settore dello zucchero 3 , l’importo massimo del contributo B di cui all’articolo 15, paragrafo 4, primo trattino, del regolamento (CE) n. 1260/2001 è stato portato, per la campagna di commercializzazione 2004/2005, al 37,5 % del prezzo di intervento dello zucchero bianco.
(3) Per la campagna di commercializzazione 2004/2005, la perdita complessiva stimata constatata conformemente all’articolo 15, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1260/2001, comporta, a norma dei paragrafi 4 e 5 del medesimo articolo, l’applicazione degli importi massimi del 2 % per il contributo alla produzione di base e del 37,5 % per il contributo B, fissati rispettivamente all’articolo 15, paragrafo 3, secondo comma, primo trattino, del suddetto regolamento e all’articolo 1 del regolamento (CE) n. 1462/2004.
(4) L’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1260/2001 prevede la riscossione di un contributo complementare qualora la perdita complessiva constatata in applicazione dell’articolo 15, paragrafi 1 e 2, del medesimo regolamento non risulti interamente coperta dal gettito dei contributi alla produzione di base e dei contributi B. Per la campagna 2004/2005, la perdita complessiva non coperta ammonta a 133 529 997 EUR. È necessario fissare pertanto il coefficiente di cui all’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1260/2001. Per determinare il coefficiente suddetto, occorre tener conto degli importi dei contributi fissati per la campagna 2003/2004 per gli Stati membri della Comunità nella sua composizione al 30 aprile 2004.
(5) Il comitato di gestione per lo zucchero non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Per la campagna di commercializzazione 2004/2005 gli importi dei contributi alla produzione nel settore dello zucchero sono fissati a:
a) 12,638 EUR per tonnellata di zucchero bianco, quale contributo alla produzione di base per lo zucchero A e lo zucchero B;
b) 236,963 EUR per tonnellata di zucchero bianco, quale contributo B per lo zucchero B;
c) 5,330 EUR per tonnellata di sostanza secca, quale contributo alla produzione di base per l’isoglucosio A e l’isoglucosio B;
d) 99,424 EUR per tonnellata di sostanza secca, quale contributo B per l’isoglucosio B;
e) 12,638 EUR per tonnellata di sostanza secca equivalente zucchero/isoglucosio, quale contributo alla produzione di base per lo sciroppo di inulina A e per lo sciroppo di inulina B;
f) 236,963 EUR per tonnellata di sostanza secca equivalente zucchero/isoglucosio, quale contributo B per lo sciroppo di inulina B.
Per la campagna di commercializzazione 2004/2005, il coefficiente previsto all’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1260/2001 è fissato a 0,27033 per la Repubblica ceca, la Lettonia, la Lituania, l’Ungheria, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia e a 0,15935 per gli altri Stati membri.
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 14 ottobre 2005. Per la Commissione Mariann FISCHER BOEL Membro della Commissione
1 GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione ( GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16 ).
2 GU L 50 del 21.2.2002, pag. 40 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 38/2004 ( GU L 6 del 10.1.2004, pag. 13 ).
3 GU L 270 del 18.8.2004, pag. 4 .
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