32005R1794•Regolamento (CE) n. 1794/2005 della Commissione, del 28 ottobre 2005, recante fissazione del tasso di cambio applicabile per il 2005 ad alcuni aiuti diretti e a determinate misure strutturali o ambientali
32005R1794Regulation30 ott 2005
del 28 ottobre 2005
recante fissazione del tasso di cambio applicabile per il 2005 ad alcuni aiuti diretti e a determinate misure strutturali o ambientali
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2799/98 del Consiglio, del 15 dicembre 1998, che istituisce il regime agromonetario dell’euro 1 ,
visto il regolamento (CE) n. 2808/98 della Commissione, del 22 dicembre 1998, recante modalità d’applicazione del regime agromonetario dell’euro nel settore agricolo 2 , in particolare l’articolo 4, paragrafo 3, seconda frase,
visto il regolamento (CE) n. 1973/2004 della Commissione, del 29 ottobre 2004, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio per quanto riguarda i regimi di sostegno di cui ai titoli IV e IV bis di detto regolamento e l’uso di superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materie prime 3 , in particolare l’articolo 86, paragrafo 2, seconda frase, e l’articolo 128, seconda frase,
visto il regolamento (CE) n. 1410/1999 della Commissione, del 29 giugno 1999, che modifica il regolamento (CE) n. 2808/98 recante modalità d’applicazione del regime agromonetario dell’euro nel settore agricolo, e la definizione di alcuni fatti generatori di cui ai regolamenti (CEE) n. 3889/87, (CEE) n. 3886/92, (CEE) n. 1793/93, (CEE) n. 2700/93 e (CE) n. 293/98 4 , in particolare l’articolo 2,
considerando quanto segue:
(1) A norma dell’articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 2808/98, come modificato dal regolamento (CE) n. 2304/2003 5 , il fatto generatore del tasso di cambio per l’aiuto alle colture energetiche di cui al titolo IV, capitolo 5, del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio 6 interviene il 1 o gennaio dell’anno per il quale è concesso l’aiuto.
(2) A norma dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2808/98, il fatto generatore per gli importi connessi a misure di carattere strutturale o ambientale interviene il 1° gennaio dell’anno in cui è adottata la decisione di concedere l’aiuto.
(3) A norma dell’articolo 4, paragrafo 3, prima frase, del regolamento (CE) n. 2808/98, il tasso di cambio da utilizzare è pari alla media, pro rata temporis, dei tassi di cambio applicabili nel mese che precede il giorno in cui interviene il fatto generatore.
(4) A norma dell’articolo 86, primo comma, del regolamento (CE) n. 1973/2004, il fatto generatore per il tasso di cambio da applicare all’importo dei premi e dei pagamenti di cui agli articoli 113, 114 e 119 del regolamento (CE) n. 1782/2003 è l’inizio dell’anno civile per il quale è concesso il premio o il pagamento. A norma dell’articolo 86, secondo comma, prima frase, del regolamento (CE) n. 1973/2004, il tasso di cambio applicabile è la media, pro rata temporis, dei tassi di cambio valevoli nel mese di dicembre precedente la data del fatto generatore.
(5) A norma dell’articolo 127, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1973/2004, la data di presentazione della domanda costituisce il fatto generatore che determina l’anno di imputazione del premio speciale, del premio per vacca nutrice, del premio di destagionalizzazione e del pagamento per l’estensivizzazione. Per quanto riguarda il premio all’abbattimento, ai sensi dell’articolo 127, paragrafo 2, del suddetto regolamento, l’anno di imputazione è l’anno di macellazione o di esportazione. Conformemente alla prima frase dell’articolo 128 del medesimo regolamento, la conversione in moneta nazionale degli importi dei premi, del pagamento per l’estensivizzazione e dei pagamenti supplementari, è effettuata in base della media, pro rata temporis, dei tassi di cambio applicabili nel mese di dicembre che precede l’anno di imputazione, determinato secondo quanto previsto dall’articolo 127.
(6) A norma dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2808/98, come modificato dal regolamento (CE) n. 1250/2004 7 , il fatto generatore del tasso di cambio per gli aiuti all’ettaro interviene all’inizio della campagna di commercializzazione per la quale è concesso l’aiuto. A norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 103/2004 della Commissione, del 21 gennaio 2004, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio per il regime degli interventi e dei ritiri dal mercato nel settore degli ortofrutticoli 8 , la campagna di commercializzazione per i pagamenti per superficie per la frutta a guscio di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003, titolo IV, capitolo 4, inizia il 1 o gennaio. A norma dell’articolo 1 del regolamento (CE) n. 1251/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi 9 , dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 1577/96 del Consiglio, del 30 luglio 1996, che istituisce una misura specifica a favore di alcuni legumi da granella 10 e dell’articolo 100 del regolamento (CE) n. 1782/2003, la campagna di commercializzazione per i pagamenti per superficie per i seminativi, previsti dal regolamento (CE) n. 1251/1999, per gli aiuti ai legumi da granella previsti dal regolamento (CE) n. 1577/96 e per il premio specifico alla qualità per il frumento duro e il premio per le colture energetiche, di cui rispettivamente ai capitoli 1 e 2 del titolo IV del regolamento (CE) n. 1782/2003, inizia il 1 o luglio. A norma dell’articolo 4, paragrafo 3, prima frase, del regolamento (CE) n. 2808/98, il tasso di cambio da utilizzare per gli aiuti all’ettaro è pari alla media, pro rata temporis, dei tassi di cambio applicabili nel mese che precede la data del fatto generatore.
(7) A norma dell’articolo 4, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (CE) n. 2808/98, come modificato dal regolamento (CE) n. 1250/2004, per il premio per i prodotti lattiero-caseari e per i pagamenti supplementari di cui al capitolo 7 del titolo IV del regolamento (CE) n. 1782/2003, il fatto generatore del tasso di cambio interviene il 1 o luglio dell’anno per il quale è concesso l’aiuto. A norma dell’articolo 4, paragrafo 3, prima frase, del regolamento (CE) n. 2808/98, il tasso di cambio da utilizzare per il premio per i prodotti lattiero-caseari e per i pagamenti supplementari, di cui al titolo IV, capitolo 7, del regolamento (CE) n. 1782/2003, è pari alla media, pro rata temporis, dei tassi di cambio applicabili nel mese che precede la data in cui interviene il fatto generatore.
(8) A norma dell’articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1793/93 della Commissione, del 30 giugno 1993, relativo al fatto generatore dei tassi di conversione agricoli nel settore del luppolo 11 , il tasso di cambio da applicare all’aiuto al luppolo previsto dall’articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1696/71, del 26 luglio 1971, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del luppolo 12 , corrisponde alla media, pro rata temporis, dei tassi di cambio applicabili nel mese che precede il 1 o luglio dell’anno del raccolto,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Nel 2005, il tasso di cambio di cui all’allegato I si applica:
a) all’aiuto alle colture energetiche di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003, titolo IV, capitolo 5;
b) agli importi di carattere strutturale o ambientale di cui al regolamento (CE) n. 2808/98, articolo 4, paragrafo 2;
c) ai premi e ai pagamenti nel settore delle carni ovine, di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003, articoli 113, 114 e 119;
d) ai premi e ai pagamenti nel settore delle carni bovine, di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003, articoli 123, 124, 125, 130, 132 e 133;
e) ai pagamenti per superficie per la frutta a guscio di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003, titolo IV, capitolo 4.
Nel 2005, il tasso di cambio di cui all’allegato II si applica:
a) ai pagamenti per superficie per i seminativi, di cui al regolamento (CE) n. 1251/1999;
b) agli aiuti ai legumi da granella, di cui al regolamento (CE) n. 1577/1996;
c) al premio specifico alla qualità per il frumento duro, di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003, titolo IV, capitolo 1;
d) al premio per le colture energetiche, di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003, titolo IV, capitolo 2;
e) ai premi per i prodotti lattiero-caseari e ai pagamenti supplementari, di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003, titolo IV, capitolo 7;
f) all’aiuto al luppolo, di cui al regolamento (CEE) n. 1696/71, articolo 12.
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 28 ottobre 2005. Per la Commissione Mariann FISCHER BOEL Membro della Commissione
1 GU L 349 del 24.12.1998, pag. 1 .
2 GU L 349 del 24.12.1998, pag. 36 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1044/2005 ( GU L 172 del 5.7.2005, pag. 76 ).
3 GU L 345 del 20.11.2004, pag. 1 Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1044/2005.
4 GU L 164 del 30.6.1999, pag. 53 .
5 GU L 342 del 30.12.2003, pag. 6 .
6 GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 118/2005 della Commissione ( GU L 24 del 27.1.2005, pag. 15 ).
7 GU L 237 dell’8.7.2004, pag. 13 .
8 GU L 16 del 23.1.2004, pag. 3 .
9 GU L 160 del 26.6.1999, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1782/2003.
10 GU L 206 del 16.8.1996, pag. 4 . Regolamento modificato da ultimo dall’atto di adesione del 2003.
11 GU L 163 del 6.7.1993, pag. 22 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1410/1999.
12 GU L 175 del 4.8.1971, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2320/2003 ( GU L 345 del 31.12.2003, pag. 18 ).
Tassi di cambio di cui all’articolo 1
| 1 EUR = (media per il periodo dal 1° dicembre 2004 al 31 dicembre 2004) | |
|---|---|
| 0,579055 | Sterlina cipriota |
| 30,6523 | Corona ceca |
| 7,43335 | Corona danese |
| 15,6466 | Corona estone |
| 245,869 | Fiorino ungherese |
| 3,4528 | Litas lituano |
| 0,689013 | Lats lettone |
| 0,432332 | Lira maltese |
| 4,14339 | Zloty polacco |
| 38,8968 | Corona slovacca |
| 239,804 | Tallero sloveno |
| 8,98330 | Corona svedese |
| 0,694111 | Lira sterlina |
Tassi di cambio di cui all’articolo 2
| 1 EUR = (media per il periodo dal 1 o giugno 2005 al 30 giugno 2005) | |
|---|---|
| 0,574123 | Sterlina cipriota |
| 30,0363 | Corona ceca |
| 7,44444 | Corona danese |
| 15,6466 | Corona estone |
| 249,219 | Fiorino ungherese |
| 3,4528 | Litas lituano |
| 0,696023 | Lats lettone |
| 0,4293 | Lira maltese |
| 4,06203 | Zloty polacco |
| 38,5509 | Corona slovacca |
| 239,467 | Tallero sloveno |
| 9,25091 | Corona svedese |
| 0,669118 | Lira sterlina |
. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1044/2005 (). ↩ ↩2
Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1044/2005. ↩ ↩2
. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 118/2005 della Commissione (). ↩ ↩2
. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1782/2003. ↩ ↩2
. Regolamento modificato da ultimo dall’atto di adesione del 2003. ↩ ↩2
. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1410/1999. ↩ ↩2
. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2320/2003 (). ↩ ↩2
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