32005R1812•Regolamento (CE) n. 1812/2005 della Commissione, del 4 novembre 2005, che modifica i regolamenti (CE) n. 490/2004, (CE) n. 1288/2004, (CE) n. 521/2005 e (CE) n. 833/2005 per quanto riguarda le condizioni per l'autorizzazione nell'alimentazione animale di taluni additivi appartenenti ai gruppi degli enzimi e dei microrganismi (Testo rilevante ai fini del SEE)
32005R1812Regulation25 nov 2005
del 4 novembre 2005
che modifica i regolamenti (CE) n. 490/2004, (CE) n. 1288/2004, (CE) n. 521/2005 e (CE) n. 833/2005 per quanto riguarda le condizioni per l'autorizzazione nell'alimentazione animale di taluni additivi appartenenti ai gruppi degli enzimi e dei microrganismi
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali 1 , in particolare l’articolo 3, l’articolo 9 D, paragrafo 1, e l’articolo 9 E, paragrafo 1,
visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale 2 , in particolare l'articolo 25,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale.
(2) L'articolo 25 del regolamento (CE) n. 1831/2003 stabilisce misure transitorie per le domande di autorizzazione di additivi per mangimi presentate conformemente alla direttiva 70/524/CEE prima della data di applicazione di detto regolamento.
(3) Le domande di autorizzazione degli additivi di cui agli allegati del presente regolamento sono state presentate prima della data di applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003.
(4) Le osservazioni iniziali sulle domande di autorizzazione, di cui all'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 70/524/CEE, sono state inoltrate alla Commissione prima della data di applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003. Tali domande continuano pertanto ad essere trattate conformemente all'articolo 4 della direttiva 70/524/CEE.
(5) L'impiego del preparato a base di microrganismi n. 5 Saccharomyces cerevisiae (CBS 493.94) è stato autorizzato provvisoriamente per i cavalli per quattro anni dal regolamento (CE) n. 490/2004 della Commissione 3 . Sono stati presentati nuovi dati a sostegno dell'aumento del tenore minimo di unità che formano colonie del preparato, di cui alla colonna «Denominazione chimica, descrizione», senza variazione dei tenori massimo, minimo o raccomandato dell'alimento completo previsti nelle condizioni di autorizzazione. Dalla valutazione risulta che sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 3 A della direttiva 70/524/CEE. È pertanto opportuno autorizzare fino al 20 marzo 2008 l'impiego del summenzionato preparato a base di microrganismi, conformemente all'allegato I.
(6) L'impiego del preparato a base di microrganismi n. E 1704 Saccharomyces cerevisiae (CBS 493.94) è stato autorizzato a tempo indeterminato per i vitelli e i bovini da ingrasso dal regolamento (CE) n. 1288/2004 della Commissione 4 . Sono stati presentati nuovi dati a sostegno dell'aumento del tenore minimo di unità che formano colonie del preparato, di cui alla colonna «Denominazione chimica, descrizione», senza variazione dei tenori massimo, minimo o raccomandato dell'alimento completo previsti nelle condizioni di autorizzazione. Dalla valutazione risulta che sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 3 A della direttiva 70/524/CEE. È pertanto opportuno autorizzare a tempo indeterminato l'impiego del summenzionato preparato a base di microrganismi, conformemente all'allegato II.
(7) L'impiego del preparato enzimatico n. E 1623 di endo-1,3(4)-beta-glucanasi prodotta da Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2106), di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2105) e di subtilisina prodotta da Bacillus subtilis (ATCC 2107) è stato autorizzato a tempo indeterminato per i polli da ingrasso dal regolamento (CE) n. 521/2005 della Commissione 5 . Sono stati presentati nuovi dati a sostegno di una variazione dell'attività enzimatica minima del preparato secondo quanto descritto nella colonna «Denominazione chimica, descrizione», senza variazione dei tenori massimo, minimo o raccomandato dell'alimento completo previsti nelle condizioni di autorizzazione. Dalla valutazione risulta che sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 3 A della direttiva 70/524/CEE. È pertanto opportuno autorizzare a tempo indeterminato l'impiego del summenzionato preparato enzimatico, conformemente all'allegato III.
(8) L'impiego del preparato enzimatico n. E 1627 di endo-1,3(4)-beta-glucanasi prodotta da Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2106) e di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da Trichoderma longibrachiatum (ATCC SD 2105) è stato autorizzato a tempo indeterminato per i suini da ingrasso dal regolamento (CE) n. 833/2005 della Commissione 6 . Sono stati presentati nuovi dati a sostegno di una variazione della formula del preparato secondo quanto descritto nella colonna «Denominazione chimica, descrizione», senza variazione dei tenori massimo, minimo o raccomandato dell'alimento completo previsti nelle condizioni di autorizzazione. Dalla valutazione risulta che sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 3 A della direttiva 70/524/CEE. È pertanto opportuno autorizzare a tempo indeterminato l'impiego del summenzionato preparato enzimatico, conformemente all'allegato IV.
(9) Occorre quindi modificare di conseguenza i regolamenti (CE) n. 490/2004, (CE) n. 1288/2004, (CE) n. 521/2005 e (CE) n. 833/2005,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
L'allegato del regolamento (CE) n. 490/2004 è sostituito dall'allegato I del presente regolamento.
L'allegato I del regolamento (CE) n. 1288/2004 è modificato in conformità dell'allegato II del presente regolamento.
L'allegato I del regolamento (CE) n. 521/2005 è sostituito dall'allegato III del presente regolamento.
L'allegato del regolamento (CE) n. 833/2005 è modificato in conformità dell'allegato IV del presente regolamento.
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 4 novembre 2005. Per la Commissione Markos KYPRIANOU Membro della Commissione
1 GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1 . Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1800/2004 della Commissione ( GU L 317 del 16.10.2004, pag. 37 ).
2 GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29 . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 378/2005 della Commissione ( GU L 59 del 5.3.2005, pag. 8 ).
3 GU L 79 del 17.3.2004, pag. 23 .
4 GU L 243 del 15.7.2004, pag. 10 .
5 GU L 84 del 2.4.2005, pag. 3 .
6 GU L 138 dell'1.6.2005, pag. 5 .
| Microrganismi | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Saccharomyces cerevisiae CBS 493.94 | Preparato di Saccharomyces cerevisiae contenente almeno: 1 × 10 9 UFC/g di additivo | Cavalli | — | 4 × 10 9 | 2,5 × 10 10 | Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet La quantità di Saccharomyces cerevisiae nella razione giornaliera non deve essere superiore a 4,17 × 10 10 UFC per 100 kg di peso animale L'uso è permesso a partire dai 2 mesi dopo lo svezzamento | 20.3.2008 |
Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1288/2004, la voce E 1704 è sostituita dalla seguente:
N. (ovvero n. CE) Additivo Denominazione chimica, descrizione Specie animale o categoria di animali Età massima Tenore minimo Tenore massimo Altre disposizioni Fine del periodo di autorizzazione UFC per kg di alimento completo Microrganismi «E 1704 Saccharomyces cerevisiae CBS 493.94 Preparato di Saccharomyces cerevisiae contenente almeno: 1 × 10 9 UFC/g additivo Vitelli 6 mesi 2 × 10 8 2 × 10 9 Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet A tempo indeterminato Bovini da ingrasso — 1,7 × 10 8 1,7 × 10 8 Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet La quantità di Saccharomyces cerevisiae nella razione giornaliera non deve essere superiore a 7,5 × 10 8 UFC per 100 kg di peso animale Aggiungere 1 × 10 8 UFC ogni 100 kg supplementari di peso animale A tempo indeterminato»
| Enzimi | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E 1623 | Endo-1,3(4)-beta-glucanasi EC 3.2.1.6 Endo-1,4-beta-xilanasi EC 3.2.1.8 Subtilisina EC 3.4.21.62 | Endo-1,3(4)-beta-glucanasi: 200 U 1 /g | Polli da ingrasso | — | Endo-1,3(4)-beta-glucanasi: 25 U | — | 1.: Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet | A tempo indeterminato |
| Endo-1,4-beta-xilanasi: 625 U | — | |||||||
| Subtilisina: 200 U | — |
1 1 U è il quantitativo di enzima che libera 1 micromole di zuccheri riduttori (equivalenti glucosio) dal beta-glucano di orzo per minuto a pH 5,0 ed a 30 °C.
2 1 U è il quantitativo di enzima che libera 1 micromole di zuccheri riduttori (equivalenti xilosio) dallo xilano di avena e farro per minuto a pH 5,3 ed a 50 °C.
3 1 U è il quantitativo di enzima che libera 1 microgrammo di composto fenolico (equivalenti tirosina) da un substrato di caseina per minuto a pH 7,5 ed a 40 °C.
Nell'allegato del regolamento (CE) n. 833/2005, la voce E 1627 è sostituita dalla seguente:
«E 1627 Endo-1,3(4)-beta-glucanasi EC 3.2.1.6 Endo-1,4-beta-xilanasi EC 3.2.1.8 Preparato di endo-1,3(4)-beta-glucanasi prodotta da Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2106) e di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2105) avente un'attività minima di: polvere: endo-1,3(4)-beta-glucanasi: 800 U 1 /g endo-1,4-beta-xilanasi: 800 U 2 /g Liquido: endo-1,3(4)-beta-glucanasi: 800 U/ml endo-1,4-beta-xilanasi: 800 U/ml Suini da ingrasso — endo-1,3(4)-beta-glucanasi: 400 U — 1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet 2. Dose raccomandata per kg di alimento completo: endo-1,3(4)-beta-glucanasi: 400 U endo-1,4-beta-xilanasi: 400 U 3. Da utilizzare in alimenti composti ricchi di polisaccaridi non amilacei (soprattutto beta-glucani e arabinoxilani), contenenti ad esempio oltre il 65 % di orzo A tempo indeterminato endo-1,4-beta-xilanasi: 400 U —
1 1 U è il quantitativo di enzima che libera 1 micromole di zuccheri riduttori (equivalenti glucosio) dal beta-glucano di orzo per minuto a pH 5,0 ed a 30 °C.
2 1 U è il quantitativo di enzima che libera 1 micromole di zuccheri riduttori (equivalenti xilosio) dallo xilano di avena e farro per minuto a pH 5,3 ed a 50 °C.»
1 U è il quantitativo di enzima che libera 1 micromole di zuccheri riduttori (equivalenti glucosio) dal beta-glucano di orzo per minuto a pH 5,0 ed a 30 °C. ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6
1 U è il quantitativo di enzima che libera 1 micromole di zuccheri riduttori (equivalenti xilosio) dallo xilano di avena e farro per minuto a pH 5,3 ed a 50 °C.» ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5
1 U è il quantitativo di enzima che libera 1 microgrammo di composto fenolico (equivalenti tirosina) da un substrato di caseina per minuto a pH 7,5 ed a 40 °C. ↩ ↩2 ↩3
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"title": "Commission Regulation (EC) No 1812/2005 of 4 November 2005 amending Regulations (EC) Nos 490/2004, 1288/2004, 521/2005 and 833/2005 as regards the conditions for the authorisation of certain additives in feedingstuffs belonging to the groups of enzymes and micro-organisms (Text with EEA relevance)",
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