32006L0003•Direttiva 2006/3/CE della Commissione, del 9 gennaio 2006 , che adegua al progresso tecnico gli allegati I e II della direttiva 96/74/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle denominazioni del settore tessile (Testo rilevante ai fini del SEE)
32006L0003Directive30 gen 2006
del 9 gennaio 2006
che adegua al progresso tecnico gli allegati I e II della direttiva 96/74/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle denominazioni del settore tessile
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 96/74/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa alle denominazioni del settore tessile 1 , in particolare l’articolo 16, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) Al fine di tutelare gli interessi dei consumatori, la direttiva 96/74/CE stabilisce le norme che disciplinano l’etichettatura o la stampigliatura dei prodotti per quanto riguarda la loro composizione in fibre tessili. I prodotti tessili possono essere commercializzati all’interno della Comunità solo se conformi alle disposizioni di detta direttiva.
(2) Alla luce dei recenti risultati ottenuti da un gruppo tecnico di lavoro, è necessario, al fine di adeguare la direttiva 96/74/CE al progresso tecnico, aggiungere la fibra elastomultiestere all’elenco di fibre di cui agli allegati I e II di tale direttiva.
(3) La direttiva 96/74/CE deve pertanto essere modificata di conseguenza.
(4) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per il settore delle direttive relative alle denominazioni e all’etichettatura dei prodotti tessili,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
La direttiva 96/74/CE è modificata come segue:
| 1) | | «45 | Elastomultiestere | fibra formata dall’interazione, nel corso di due o più fasi distinte, di due o più macromolecole lineari chimicamente distinte (di cui nessuna supera l’85 % in massa), contenente gruppi estere come unità funzionale dominante (almeno l’85 %), che, dopo opportuno trattamento, se allungata sotto una forza di trazione fino a raggiungere una volta e mezzo la lunghezza iniziale, riprende rapidamente e sostanzialmente tale lunghezza non appena cessa la forza di trazione» |; | --- | --- | --- | |
|---|
| 2) | | «45 | Elastomultiestere | 1,50 » |; | --- | --- | --- | |
|---|
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 9 gennaio 2007. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 9 gennaio 2006. Per la Commissione Günter VERHEUGEN Vicepresidente
1 GU L 32 del 3.2.1997, pag. 38 . Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/34/CE della Commissione ( GU L 89 del 26.3.2004, pag. 35 ).
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