32006L0078•Direttiva 2006/78/CE della Commissione, del 29 settembre 2006 , che modifica la direttiva 76/768/CEE del Consiglio relativa ai prodotti cosmetici, al fine di adeguarne l'allegato II al progresso tecnico (Testo rilevante ai fini del SEE)
32006L0078Directive3 ott 2006
del 29 settembre 2006
che modifica la direttiva 76/768/CEE del Consiglio relativa ai prodotti cosmetici, al fine di adeguarne l'allegato II al progresso tecnico
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 76/768/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici 1 , in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,
sentito il comitato scientifico per i prodotti cosmetici e i prodotti non alimentari destinati ai consumatori,
considerando quanto segue:
(1) È vietato l'ingresso dei sottoprodotti di origine animale appartenenti ai materiali di categoria 1 o categoria 2 a norma del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano 2 , nella catena della produzione di prodotti tecnici, quali i prodotti cosmetici. È opportuno estendere ai prodotti importati le restrizioni in materia di approvvigionamento imposte sui prodotti cosmetici fabbricati all'interno della Comunità.
(2) Dato che il materiale specifico a rischio quale definito nell'allegato V del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili 3 , è compreso nel materiale di categoria 1 di cui al regolamento (CE) n. 1774/2002, non è più necessario il riferimento a detto allegato alla voce 419 dell'allegato II della direttiva 76/768/CEE.
(3) Le disposizioni dell'allegato XI, parte A, del regolamento (CE) n. 999/2001 si applicano — a norma dell'articolo 22, paragrafo 1, del medesimo — fino alla data dell'adozione di una decisione secondo quanto previsto dall'articolo 5, paragrafi 2 o 4, dello stesso regolamento; a decorrere da tale data si applicano le disposizioni dell'articolo 8 e dell'allegato V dello stesso regolamento.
(4) È pertanto opportuno modificare la direttiva 76/768/CEE in tal senso.
(5) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per i prodotti cosmetici,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Nell'allegato II della direttiva 76/768/CEE la voce 419 è sostituita dalla seguente:
«419. I materiali di categoria 1 e i materiali di categoria 2, quali definiti rispettivamente agli articoli 4 e 5 del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio , e gli ingredienti da essi derivati.
GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1 .» "
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 marzo 2007. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.
La presente direttiva entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 2006. Per la Commissione Günter VERHEUGEN Vicepresidente
1 GU L 262 del 27.9.1976, pag. 169 . Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/65/CE della Commissione ( GU L 198 del 20.7.2006, pag. 11 ).
2 GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 208/2006 della Commissione ( GU L 36 dell’8.2.2006, pag. 25 ).
3 GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1041/2006 della Commissione ( GU L 187 dell’8.7.2006, pag. 10 ).
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