32006L0128•Direttiva 2006/128/CE della Commissione, dell’ 8 dicembre 2006 , recante modifica della direttiva 95/31/CE della Commissione, del 5 luglio 1995, che stabilisce i requisiti di purezza specifici per gli edulcoranti ad uso alimentare (Testo rilevante ai fini del SEE)
32006L0128Directive29 dic 2006
dell’8 dicembre 2006
recante modifica della direttiva 95/31/CE della Commissione, del 5 luglio 1995, che stabilisce i requisiti di purezza specifici per gli edulcoranti ad uso alimentare
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 89/107/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli additivi autorizzati nei prodotti alimentari destinati al consumo umano 1 , in particolare l’articolo 3, paragrafo 3, lettera a),
dopo aver consultato il comitato scientifico dell’alimentazione umana e l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA),
considerando quanto segue:
(1) La direttiva 94/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1994, relativa agli edulcoranti per uso alimentare elenca le sostanze che possono essere utilizzate come edulcoranti negli alimenti 2 .
(2) La direttiva 95/31/CE della Commissione, del 5 luglio 1995, che stabilisce i requisiti di purezza specifici per gli edulcoranti ad uso alimentare 3 , stabilisce i criteri di purezza per gli edulcoranti di cui alla direttiva 94/35/CE.
(3) È necessario adottare criteri specifici per l’E 968 eritritolo, un nuovo additivo alimentare autorizzato dalla direttiva 2006/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, che modifica la direttiva 95/2/CE relativa agli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti e la direttiva 94/35/CE sugli edulcoranti per uso alimentare.
(4) Numerose versioni linguistiche della direttiva 95/31/CE contengono errori riguardanti le seguenti sostanze: E 954 saccarina e i suoi sali Na, K e Ca, E 955 sucralosio, E 962 sale di aspartame-acesulfame, E 965 (i) maltitolo, E 966 lattitolo. È necessario correggere tali errori. È opportuno prendere in considerazione le specifiche e le tecniche di analisi per gli additivi definite nel Codex Alimentarius, secondo quanto stabilito dal comitato misto FAO/OMS di esperti sugli additivi alimentari (JECFA). In particolare, ove opportuno, i criteri specifici di purezza sono stati adattati onde riflettere il limite per i singoli metalli pesanti interessati. Per motivi di chiarezza, l’intero testo riguardante tali sostanze dev’essere sostituito.
(5) L’EFSA nel suo parere scientifico del 19 aprile 2006 ha concluso che la composizione dello sciroppo di maltitolo prodotto con un nuovo metodo di produzione sarà analogo a quello del prodotto esistente e conforme alle specifiche esistenti. È perciò necessario modificare la definizione E 965 (ii) sciroppo di maltitolo stabilita nella direttiva 95/31/CE per l’E 965, inserendo questo nuovo metodo di produzione.
(6) È pertanto opportuno modificare la direttiva 95/31/CE.
(7) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
L’allegato alla direttiva 95/31/CE è modificato e corretto conformemente all’allegato della presente direttiva.
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 15 febbraio 2008. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, l'8 dicembre 2006. Per la Commissione Markos KYPRIANOU Membro della Commissione
1 GU L 40 dell’11.2.1989, pag. 27 . Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio ( GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1 ).
2 GU L 237 del 10.9.1994, pag 3 . Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/52/CE ( GU L 204 del 26.7.2006, pag. 10 ).
3 GU L 178 del 28.7.1995, pag. 1 . Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/46/CE ( GU L 114 del 21.4.2004, pag. 15 ).
L’allegato della direttiva 95/31/CE è modificato come segue.
| 1) | | Purezza | |; | --- | --- |; | Perdita all’essiccazione | Non oltre 0,2 % (70 °C, sei ore, in un essiccatore a vuoto) |; | Cenere solfatata | Non oltre 0,1 % |; | Sostanze riduttrici | Non oltre 0,3 % espresso in D-glucosio |; | Ribitelo e glicerolo | Non oltre 0,1 % |; | Piombo | Non oltre 0,5 mg/kg» | |
|---|
| 2) | | Purezza | |; | --- | --- |; | Perdita all’essiccazione | Non oltre l’8 % (120 °C, quattro ore) |; | Acidi benzoico e salicilico | Aggiungere 3 gocce di una soluzione circa 1 M di cloruro ferrico in acqua, a 10 ml di una soluzione 1 a 20 precedentemente acidificata con 5 gocce di acido acetico. Non si nota la comparsa né di precipitato né di una colorazione violetta |; | o-Toluensolfonammide | Non oltre 10 mg/kg sulla sostanza secca |; | p-Toluensolfonammide | Non oltre 10 mg/kg sulla sostanza secca |; | p-Solfonammide dell’acido benzoico | Non oltre 25 mg/kg sulla sostanza secca |; | Sostanze facilmente carbonizzabili | Assenti |; | Arsenico | Non oltre 3 mg/kg sulla sostanza secca |; | Selenio | Non oltre 30 mg/kg sulla sostanza secca |; | Piombo | Non oltre 1 mg/kg sulla sostanza secca» | |
|---|
| 3) | | Purezza | |; | --- | --- |; | Acqua | Non più del 2,0 % (metodo di Karl Fischer) |; | Cenere solfatata | Non più dello 0,7 % |; | Altri disaccaridi clorurati | Non più dello 0,5 % |; | Monosaccaridi clorurati | Non più dello 0,1 % |; | Ossido di trifenilfosfina | Non più di 150 mg/kg |; | Metanolo | Non più dello 0,1 % |; | Piombo | Non più di 1 mg/kg» | |
|---|
| 4) | | Purezza | |; | --- | --- |; | Perdita all’essiccazione | Non più dello 0,5 % (105 °C, 4 ore) |; | Acido 5-benzil-3,6-diosso-2-piperazin-acetico | Non più dello 0,5 % |; | Piombo | Non più di 1 mg/kg» | |
|---|
| 5) | | Purezza | |; | --- | --- |; | Acqua | Non oltre l’1 % (metodo Karl Fischer) |; | Ceneri solfatate | Non oltre lo 0,1 % sulla sostanza secca |; | Zuccheri riducenti | Non oltre lo 0,1 % espressi in glucosio sulla sostanza secca |; | Cloruri | Non oltre 50 mg/kg sulla sostanza secca |; | Solfati | Non oltre 100 mg/kg sulla sostanza secca |; | Nickel | Non oltre 2 mg/kg sulla sostanza secca |; | Arsenico | Non oltre 3 mg/kg sulla sostanza secca |; | Piombo | Non oltre 1 mg/kg sulla sostanza secca» | |
|---|
| 6) | | Purezza | |; | --- | --- |; | Acqua | Non più del 31 % (Karl Fischer) |; | Zuccheri riducenti | Non più dello 0,3 % (espressi in glucosio) |; | Cenere solfatata | Non oltre lo 0,1 % |; | Cloruri | Non oltre 50 mg/kg |; | Solfati | Non oltre 100 mg/kg |; | Nickel | Non oltre 2 mg/kg |; | Piombo | Non oltre 1 mg/kg» | |
|---|
| 7) | | Purezza | |; | --- | --- |; | Acqua | Prodotti cristallini; non più del 10,5 % (metodo Karl Fischer) |; | Altri polioli | Non oltre il 2,5 % sulla sostanza secca |; | Zuccheri riducenti | Non oltre lo 0,2 % espressi in glucosio sulla sostanza secca |; | Cloruri | Non oltre 100 mg/kg sulla sostanza secca |; | Solfati | Non oltre 200 mg/kg sulla sostanza secca |; | Ceneri solfatate | Non oltre lo 0,1 % sulla sostanza secca |; | Nickel | Non oltre 2 mg/kg sulla sostanza secca |; | Arsenico | Non oltre 3 mg/kg sulla sostanza secca |; | Piombo | Non oltre 1 mg/kg sulla sostanza secca» | |
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