32006L0129•Direttiva 2006/129/CE della Commissione, dell' 8 dicembre 2006 , recante modifica della direttiva 96/77/CE che stabilisce i requisiti di purezza specifici per gli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti (Testo rilevante ai fini del SEE)
32006L0129Directive29 dic 2006
dell'8 dicembre 2006
recante modifica della direttiva 96/77/CE che stabilisce i requisiti di purezza specifici per gli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 89/107/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli additivi autorizzati nei prodotti alimentari destinati al consumo umano 1 , in particolare l'articolo 3, paragrafo 3, lettera a),
previa consultazione del Comitato scientifico per l'alimentazione umana e dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare,
considerando quanto segue:
(1) La direttiva 96/77/CE della Commissione, del 2 dicembre 1996, che stabilisce i requisiti di purezza specifici per gli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti 2 , stabilisce i criteri di purezza applicabili agli additivi di cui alla direttiva 95/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 1995, riguardanti gli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti 3 .
(2) È opportuno sopprimere il criterio di purezza per l’E 216 p-idrossibenzoato di propile e l’E 217 propil p-idrossibenzoato di sodio che non possono più essere utilizzati come additivi alimentari.
(3) Numerose versioni linguistiche della direttiva 96/77/CE contengono errori concernenti le seguenti sostanze: E 307 alfa-tocoferolo, E 315 acido eritorbico, E 415 gomma di xantano. Occorre correggere tali errori. È opportuno prendere in considerazione le specifiche e le tecniche di analisi per gli additivi definite nel Codex Alimentarius, secondo quanto stabilito dal Comitato misto FAO/OMS di esperti sugli additivi alimentari (JECFA). In particolare, se necessario, i criteri specifici di purezza sono stati adattati per tener conto dei limiti per i vari metalli pesanti di interesse. Per motivi di chiarezza, l’intero testo riguardante queste sostanze dovrà essere sostituito.
(4) Occorre modificare il tenore di cenere solfatata nel criterio di purezza per l’E 472c esteri citrici dei mono — e digliceridi di acidi grassi per tener conto dei prodotti parzialmente o interamente neutralizzati.
(5) È necessario garantire che l’E 559 silicato di alluminio sia prodotto a partire da argille caolinitiche indenni da ogni tipo di contaminazione inaccettabile da diossina. La presenza di diossina nell’argilla caolinitica dovrà perciò limitarsi al livello più basso possibile.
(6) Occorre adottare specifiche per i nuovi additivi alimentari autorizzati mediante direttiva 2006/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, che modifica la direttiva 95/2/CE sugli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti e la direttiva 94/35/CE sugli edulcoranti destinati ad essere utilizzati nei prodotti alimentari: E 319 butilidrochinone terziario (TBHQ), E 426 emicellulosa di soia, E 462 etilcellulosa, E 586 4-esilresorcinolo, E 1204 pullulan ed E 1452 ottenilsuccinato di amido e alluminio.
(7) È pertanto opportuno modificare la direttiva 96/77/CE.
(8) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
L’allegato alla direttiva 96/77/CE è modificato e corretto in conformità dell’allegato alla presente direttiva.
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre il 15 febbraio 2008. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva. Quando gli Stati membri adottano dette disposizioni, esse contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, l'8 dicembre 2006. Per la Commissione Markos KYPRIANOU Membro della Commissione
1 GU L 40 dell’11.2.1989, pag. 27 . Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio ( GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1 ).
2 GU L 339 del 30.12.1996, pag. 1 . Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/45/CE ( GU L 113 del 20.4.2004, pag. 19 ).
3 GU L 61 del 18.3.1995, pag. 1 . Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/52/CE ( GU L 204 del 26.7.2006, pag. 10 ).
L’allegato della direttiva 96/77/CE è modificato come segue:
| 2) | | Purezza | |; | --- | --- |; | Indice di rifrazione | n D 20 1,503-1,507 |; | Assorbimento specifico E 1 % 1 cm in etanolo | E 1 % 1 cm (292 nm) 72-76 (0,01 g in 200 ml di etanolo assoluto) |; | Ceneri solfatate | Non più dello 0,1 % |; | Potere rotatorio specifico | [α] 25 D 0° ± 0,05° (1 su 10 in soluzione di cloroformio) |; | Piombo | Non più di 2 mg/kg» | |
|---|
| 3) | | Purezza | |; | --- | --- |; | Perdita all'essiccamento | Non più dello 0,4 % dopo l'essiccazione a pressione ridotta su gel di silice per 3 h |; | Ceneri solfatate | Non più dello 0,3 % |; | Potere rotatorio specifico | [α] 25 D soluzione acquosa al 10 % (p/v) tra – 16,5 ° e – 18,0 ° |; | Ossalati | Ad una soluzione di 1 g in 10 ml di acqua aggiungere 2 gocce di acido acetico glaciale e 5 ml di soluzione di acetato di calcio al 10 %. La soluzione deve rimanere trasparente |; | Piombo | Non più di 2 mg/kg» | |
|---|
| 4) | | Purezza | |; | --- | --- |; | Butil- p -benzochinone- terziario | non più dello 0,2 % |; | 2,5- Di - -butilidrochinone- terziario | non più dello 0,2 % |; | Idrossichinone | non più dello 0,1 % |; | Toluene | non più di 25 mg/kg |; | Piombo | non più di 2 mg/kg» | |
|---|
| 5) | | Purezza | |; | --- | --- |; | Perdita all'essiccamento | non più del 15 % (105 °C, 2 1 / 2 ore) |; | Ceneri totali | non più del 16 % rispetto al peso secco determinato a 650 °C dopo essiccamento a 105 °C per 4 ore |; | Acido piruvico | non meno dell’1,5 % |; | Azoto | non più dell’1,5 % |; | Etanolo e propan-2-olo | non più di 500 mg/kg separatamente o combinati |; | Piombo | non più di 2 mg/kg |; | Conteggio totale su piastra | non più di 5 000 colonie per grammo |; | Lieviti e muffe | non più di 300 colonie per grammo |; | E. coli | assenza in 5 g |; | Salmonella spp. | assenza in 10 g |; | Xanthomonas campestris | assenza di cellule vitali in 1 g» | |
|---|
| 6) | | Purezza | |; | --- | --- |; | Perdita all'essiccamento | Non più del 7 % (105 °C, 4 h) |; | Proteine | Non più del 14 % |; | Ceneri totali | Non più dello 9,5 % (600 °C, 4 h) |; | Arsenico | Non più di 2 mg/kg |; | Piombo | Non più di 5 mg/kg |; | Mercurio | Non più di 1 mg/kg |; | Cadmio | Non più di 1 mg/kg |; | Conteggio su piastra standard | Non più di 3 000 colonie per grammo |; | Lieviti e muffe | Non più di 100 colonie per grammo |; | E. Coli | Negativo in 10 g» | |
|---|
| 7) | | Purezza | |; | --- | --- |; | Perdita all'essiccamento | Non più del 3 % (105 °C, 2 h) |; | Ceneri solfatate | Non più dello 0,4 % |; | pH di una soluzione colloidale all’1 % | Neutro al tornasole |; | Arsenico | Non più di 3 mg/kg |; | Piombo | Non più di 2 mg/kg |; | Mercurio | Non più di 1 mg/kg |; | Cadmio | Non più di 1 mg/kg» | |
|---|
| 8) | | Purezza | |; | --- | --- |; | Altri acidi oltre all'acido citrico e agli acidi grassi | non rilevabili |; | Glicerolo libero | non più del 2 % |; | Glicerolo totale | non meno dell’8 % e non più del 33 % |; | Tenore totale di acido citrico | non meno del 13 % e non più del 50 % |; | Ceneri solfatate | Prodotti non neutralizzati: non più dello 0,5 % determinate a 800 ± 25 o C Prodotti parzialmente o interamente neutralizzati: non più del 10 % |; | Piombo | Non più di 2 mg/kg |; | Acidi grassi liberi | Non più del 3 % espresso in acido oleico |; | I requisiti di purezza si applicano all’additivo esente da sali di sodio, potassio e di calcio degli acidi grassi; queste sostanze possono tuttavia essere presenti sino ad un livello massimo del 6 % (espresso in oleato di sodio). » | | |
|---|
| 9) | | Purezza | |; | --- | --- |; | Perdita per combustione | Tra il 10 e il 14 % (1 000 °C, a peso costante) |; | Sostanze solubili in acqua | Non più dello 0,3 % |; | Sostanze insolubili in soluzione acida | Non più del 2 % |; | Ferro | Non più del 5 % |; | Ossido di potassio (K 2 O) | Non più del 5 % |; | Carbonio | Non più dello 0,5 % |; | Arsenico | Non più di 3 mg/kg |; | Piombo | Non più di 5 mg/kg |; | Mercurio | Non più di 1 mg/kg» | |
|---|
| 10) | | Purezza | |; | --- | --- |; | Acidità | Non più dello 0,05 % |; | Ceneri solfatate | Non più dello 0,1 % |; | Resorcinolo ed altri fenoli | Scuotere circa 1 g del campione con 50 ml di acqua per alcuni minuti, filtrare e alla sostanza filtrata aggiungere 3 gocce di cloruro ferrico TS. Non si produce alcuna colorazione rossa o blu |; | Nickel | Non più di 2 mg/kg |; | Piombo | Non più di 2 mg/kg |; | Mercurio | Non più di 3 mg/kg» | |
|---|
| 11) | | Purezza | |; | --- | --- |; | Perdita all'essiccamento | Non più del 6 % (90 °C, pressione non superiore a 50 mm Hg, 6 h) |; | Mono-, di- e oligosaccaridi | Non più del 10 % espresso in glucosio |; | Viscosità | 100-180 mm 2 /s (soluzione acquosa al 10 % p/p a 30 °C) |; | Piombo | Non più di 1 mg/kg |; | Lieviti e muffe | Non più di 100 colonie per grammo |; | Coliformi | Assenza in 25 g |; | Salmonella | Assenza in 25 g» | |
|---|
| 12) | | Purezza | |; | --- | --- |; | (tutti i valori espressi su una base anidra tranne la perdita all’essiccamento) | |; | Perdita all'essiccamento | Non più del 21 % |; | Gruppi ottenilsuccinici | Non più del 3 % |; | Residuo d'acido ottenilsuccinico | Non più dello 0,3 % |; | Diossido di zolfo | Non più di 50 mg/kg per gli amidi modificati di cereali Non più di 10 mg/kg per gli altri amidi modificati se non specificato altrimenti |; | Arsenico | Non più di 1 mg/kg |; | Piombo | Non più di 2 mg/kg |; | Mercurio | Non oltre 0,1 mg/kg |; | Alluminio | Non più dello 0,3 %» | |
|---|
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