32006R0433•Regolamento (CE) n. 433/2006 della Commissione, del 15 marzo 2006 , recante modifica del regolamento (CEE) n. 1538/91 per quanto riguarda i laboratori di riferimento per il controllo del tenore d’acqua delle carni di pollame
32006R0433Regulation23 mar 2006
del 15 marzo 2006
recante modifica del regolamento (CEE) n. 1538/91 per quanto riguarda i laboratori di riferimento per il controllo del tenore d’acqua delle carni di pollame
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 1906/90 del Consiglio, del 26 giugno 1990, che stabilisce talune norme di commercializzazione per le carni di pollame 1 , in particolare l’articolo 9,
considerando quanto segue:
(1) I paragrafi 10, 12 e 12 bis dell’articolo 14 bis del regolamento (CEE) n. 1538/91 della Commissione, del 5 giugno 1991, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 1906/90 che stabilisce talune norme di commercializzazione per le carni di pollame 2 , prevedono direttive dettagliate circa i livelli dei controlli e i provvedimenti da prendere da parte dei laboratori di riferimento per quanto riguarda il controllo del tenore d’acqua delle carni di pollame.
(2) Il laboratorio comunitario di riferimento «Het Spelderholt» previsto dall’articolo 14 bis , paragrafo 14, del regolamento (CEE) n. 1538/91 non è più in grado di continuare la sua attività.
(3) L’esperienza maturata con l’attività dai laboratori di riferimento ha dimostrato che non è più necessario avere un laboratorio comunitario di riferimento distinto e che sarebbe sufficiente istituire un organismo di coordinamento delle attività di analisi svolte dai laboratori nazionali di riferimento.
(4) L’organismo di coordinamento dovrebbe essere formato da rappresentanti dell’Istituto dei materiali e misure di riferimento (IRMM) della direzione generale Centro comune di ricerca (JRC), della direzione generale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale e di tre laboratori nazionali di riferimento.
(5) Il rappresentante dell’IRMM dovrebbe assumere la presidenza dell’organismo e designare a rotazione i laboratori nazionali di riferimento.
(6) Nell’allegato VIII del regolamento (CEE) n. 1538/91 sono riportati i nomi e gli indirizzi di tutti i laboratori di riferimento. Diversi Stati membri hanno comunicato alla Commissione una modifica dei dati relativi ai rispettivi laboratori nazionali di riferimento. Malta ha inviato il nome e l’indirizzo del proprio laboratorio nazionale di riferimento che si trova in uno Stato membro vicino. È quindi necessario aggiornare il nome e l’indirizzo di alcuni laboratori di riferimento e inserire il nome e l’indirizzo del laboratorio di riferimento maltese.
(7) L’allegato IX del regolamento (CEE) n. 1538/91 descrive le competenze e i compiti del laboratorio comunitario di riferimento e dei laboratori nazionali di riferimento. I cambiamenti intervenuti nella struttura organizzativa dei laboratori di riferimento per il controllo del tenore d’acqua delle carni di pollame devono essere indicati nell’allegato IX.
(8) Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 1538/91.
(9) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le uova e il pollame,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Il regolamento (CEE) n. 1538/91 è modificato come segue.
| 1) | a): al paragrafo 12 bis , il secondo comma è sostituito dal seguente: «Prima del 1 o luglio di ogni anno i laboratori nazionali di riferimento trasmettono questi dati al comitato di esperti di cui al paragrafo 14, per un’ulteriore valutazione e discussione con i laboratori nazionali di riferimento. I risultati vengono presentati per esame al comitato di gestione a norma dell’articolo 18 del regolamento (CEE) n. 2777/75»; | a) | al paragrafo 12 bis , il secondo comma è sostituito dal seguente: «Prima del 1 o luglio di ogni anno i laboratori nazionali di riferimento trasmettono questi dati al comitato di esperti di cui al paragrafo 14, per un’ulteriore valutazione e discussione con i laboratori nazionali di riferimento. I risultati vengono presentati per esame al comitato di gestione a norma dell’articolo 18 del regolamento (CEE) n. 2777/75»; | b) | il paragrafo 14 è sostituito dal seguente: «14. Un comitato di esperti nel controllo del tenore d’acqua delle carni di pollame funge da organismo di coordinamento per le attività di analisi dei laboratori nazionali di riferimento. Esso è composto da rappresentanti della Commissione e dei laboratori nazionali di riferimento. I compiti del suddetto organismo e dei laboratori nazionali di riferimento, nonché la relativa struttura organizzativa, sono precisati nell’allegato IX». |
|---|---|---|---|---|---|
| a) | al paragrafo 12 bis , il secondo comma è sostituito dal seguente: «Prima del 1 o luglio di ogni anno i laboratori nazionali di riferimento trasmettono questi dati al comitato di esperti di cui al paragrafo 14, per un’ulteriore valutazione e discussione con i laboratori nazionali di riferimento. I risultati vengono presentati per esame al comitato di gestione a norma dell’articolo 18 del regolamento (CEE) n. 2777/75»; | ||||
| b) | il paragrafo 14 è sostituito dal seguente: «14. Un comitato di esperti nel controllo del tenore d’acqua delle carni di pollame funge da organismo di coordinamento per le attività di analisi dei laboratori nazionali di riferimento. Esso è composto da rappresentanti della Commissione e dei laboratori nazionali di riferimento. I compiti del suddetto organismo e dei laboratori nazionali di riferimento, nonché la relativa struttura organizzativa, sono precisati nell’allegato IX». |
L’allegato VIII è sostituito dal testo riportato nell’allegato I del presente regolamento.
L’allegato IX è sostituito dal testo riportato nell’allegato II del presente regolamento.
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 15 marzo 2006. Per la Commissione Mariann FISCHER BOEL Membro della Commissione
1 GU L 173 del 6.7.1990, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1101/98 ( GU L 157 del 30.5.1998, pag. 12 ).
2 GU L 143 del 7.6.1991, pag. 11 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 81/2006 ( GU L 14 del 19.1.2006, pag. 8 ).
«ALLEGATO VIII ELENCO DEI LABORATORI NAZIONALI DI RIFERIMENTO Belgio Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) Eenheid Technologie en Voeding Productkwaliteit en voedselveiligheid Brusselsesteenweg 370 BE-9090 Melle Repubblica ceca Státní veterinární ústav Jihlava Národní referenční laboratoř pro mikrobiologické, chemické a senzorické analýzy masa a masných výrobků Rantířovská 93 CZ-586 05 Jihlava Danimarca Fødevarestyrelsen Fødevareregion Øst Afdeling for Fødevarekemi Søndervang 4 DK-4100 Ringsted Germania Bundesforschungsanstalt für Ernährung und Lebensmittel Standort Kulmbach EC-Baumann-Straße 20 D-95326 Kulmbach Estonia Veterinaar- ja Toidulaboratoorium Kreutzwaldi 30 EE-51006 Tartu Grecia Ministry of Rural Development & Food Veterinary Laboratory of Larisa 7th km Larisa-Trikalon st. EL-411 10 Larisa Spagna Laboratorio Arbitral Agroalimentario Carretera de La Coruña, km 10,700 ES-28023 Madrid Francia Unité hygiène et qualité des produits avicoles Laboratoire central de recherches avicoles et porcines Centre National d'études vétérinaires et alimentaires Beaucemaine — B.P. 53 FR-22400 Ploufragan Irlanda National Food Centre Teagasc Dunsinea Castleknock Dublin 15 Ireland Italia Ministero Politiche Agricole e Forestali Ispettorato Centrale Repressione Frodi — Laboratorio di Modena Via Jacopo Cavedone n. 29 IT-41100 Modena Cipro Agricultural Laboratory Department of Agriculture Loukis Akritas Ave; 14 CY-Lefcosia (Nicosia) Lettonia Pārtikas un veterinārā dienesta Nacionālais diagnostikas centrs Lejupes iela 3, LV-1076 Rīga Lituania Nacionalinė veterinarijos laboratorija J. Kairiūkščio g. 10 LT-2021 Vilnius Lussemburgo Laboratoire National de Santé Rue du Laboratoire, 42 LU-1911 Luxembourg Ungheria Országos Élelmiszervizsgáló Intézet Budapest 94. Pf. 1740 Mester u. 81. HU-1465 Malta CE.FI.T S.r.l. Sede Centrale e Laboratori Viale Lido 108 A IT-96012 Avola (SR) Paesi Bassi RIKILT — Instituut voor Voedselveiligheid Bornsesteeg 45, gebouw 123 NL-6708 AE Wageningen Austria Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH Institut für Lebensmitteluntersuchung Wien Abteilung 6 — Fleisch und Fleischwaren Spargelfeldstraße 191 AT-1226 Wien Polonia Centralne Laboratorium Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych ul. Reymonta 11/13 PL-60-791 Poznań Portogallo Autoridade de Segurança Alimentar e Económica — ASAE Laboratório Central da Qualidade Alimentar — LCQA Av. Conde Valbom, 98 PT 1050-070 LISBOA Slovenia Univerza v Ljubljani Veterinarska fakulteta Nacionalni veterinarski inštitut Gerbičeva 60 SI-1115 Ljubljana Slovacchia Štátny veterinárny a potravinový ústav Botanická 15 SK-842 52 Bratislava Finlandia Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Mustialankatu 3 FIN-00710 Helsinki Svezia Livsmedelsverket Box 622 SE-75126 Uppsala Regno Unito Laboratory of the Government Chemist Queens Road Teddington United Kingdom TW11 0LY»
«ALLEGATO IX Compiti e struttura organizzativa del comitato di esperti nel controllo del tenore d’acqua delle carni di pollame Al comitato di esperti di cui all’articolo 14 bis , paragrafo 14, sono affidati i seguenti compiti: a) fornire ai laboratori nazionali di riferimento informazioni sui metodi di analisi e sulle prove comparative del tenore d’acqua nelle carni di pollame; b) coordinare l’applicazione, da parte dei laboratori nazionali di riferimento, dei metodi di cui alla lettera a), in particolare mediante l’organizzazione di prove comparative e valutative; c) sostenere i laboratori nazionali di riferimento nelle prove valutative prestando assistenza scientifica per la valutazione dei dati statistici e per l’elaborazione di relazioni; d) coordinare la sperimentazione di nuovi metodi di analisi ed informare i laboratori nazionali di riferimento in merito ai progressi compiuti in questo campo; e) prestare assistenza tecnica e scientifica ai servizi della Commissione, segnatamente nei casi di contestazione dei risultati delle analisi da parte degli Stati membri. Il comitato di esperti di cui all’articolo 14 bis , paragrafo 14, è organizzato come segue: Il comitato di esperti per il controllo del tenore d’acqua delle carni di pollame è formato da rappresentanti dell’Istituto dei materiali e misure di riferimento (IRMM) della direzione generale Centro comune di ricerca (JRC), della direzione generale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale e di tre laboratori nazionali di riferimento. Il rappresentante dell’IRMM funge da presidente del comitato e designa i laboratori nazionali di riferimento secondo un criterio di rotazione. Le autorità degli Stati membri responsabili del laboratorio nazionale di riferimento designato nominano quindi i singoli esperti nel controllo del tenore d’acqua dei prodotti alimentari che dovranno prestare la loro opera in seno al comitato. Ogni anno a rotazione viene sostituito uno dei laboratori nazionali di riferimento partecipanti, in modo da garantire al comitato una certa continuità. Le spese incorse dagli esperti degli Stati membri e/o dai laboratori nazionali di riferimento nell’esercizio delle loro funzioni a norma del presente paragrafo sono a carico dei rispettivi Stati membri. Compiti dei laboratori nazionali di riferimento Ai laboratori nazionali di riferimento elencati nell’allegato VIII sono affidati i seguenti compiti: a) coordinare le attività dei laboratori nazionali incaricati dell’analisi del tenore d’acqua della carne di pollame; b) assistere l’autorità competente dello Stato membro nell’organizzazione del sistema di controllo del tenore d’acqua della carne di pollame; c) partecipare a prove comparative (prove valutative) tra i vari laboratori nazionali di cui alla lettera a); d) provvedere alla diffusione delle informazioni fornite dal comitato di esperti presso l’autorità competente dello Stato membro e i laboratori nazionali di cui alla lettera a); e) collaborare con il comitato di esperti e, nel caso in cui il laboratorio nazionale sia designato a farne parte, preparare i campioni necessari per le prove, incluse le prove di omogeneità e provvedere alla loro spedizione nei modi appropriati.»
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