32006R1284•Regolamento (CE) n. 1284/2006 della Commissione, del 29 agosto 2006 , relativo alle autorizzazioni permanenti di alcuni additivi negli alimenti per animali (Testo rilevante ai fini del SEE)
32006R1284Regulation19 set 2006
del 29 agosto 2006
relativo alle autorizzazioni permanenti di alcuni additivi negli alimenti per animali
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali 1 , in particolare l'articolo 3 e l'articolo 9 D, paragrafo 1,
visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale 2 , in particolare l'articolo 25,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale.
(2) L'articolo 25 del regolamento (CE) n. 1831/2003 stabilisce misure transitorie per le richieste di autorizzazione di additivi per mangimi presentate, prima della data di applicabilità di detto regolamento, a norma della direttiva 70/524/CEE.
(3) Le richieste di autorizzazione degli additivi di cui agli allegati del presente regolamento sono state presentate prima della data di applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003.
(4) Le osservazioni iniziali sulle richieste di autorizzazione secondo quanto disposto dall'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 70/524/CEE sono state inoltrate alla Commissione prima della data di applicabilità del regolamento (CE) n. 1831/2003. Tali richieste devono pertanto continuare a essere trattate a norma dell'articolo 4 della direttiva 70/524/CEE.
(5) L'impiego del preparato enzimatico di endo-1,3(4)-beta-glucanasi prodotta dal Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2106), endo-1,4-beta-xilanasi prodotta dal Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2105) e alfa-amilasi prodotta dal Bacillus amyloliquefaciens (DSM 9553) è stato autorizzato provvisoriamente per la prima volta per i suinetti slattati dal regolamento (CE) n. 2690/99 della Commissione 3 . A sostegno di una richiesta di autorizzazione a tempo indeterminato di tale preparato enzimatico sono stati presentati nuovi dati. Dalla valutazione risulta che sono rispettate le condizioni di cui all'articolo 3 A della direttiva 70/524/CEE per il rilascio di tale autorizzazione. Di conseguenza è opportuno autorizzare l'impiego di questo preparato enzimatico a tempo indeterminato, alle condizioni indicate nell'allegato I del presente regolamento.
(6) L'impiego del preparato enzimatico di endo-1,3(4)-beta-glucanasi prodotta dall' Aspergillus aculeatus (CBS 589.94), endo-1,4-beta-glucanasi prodotta dal Trichoderma longibrachiatum (CBS 592.94), alfa-amilasi prodotta dal Bacillus amyloliquefaciens (DSM 9553) e endo-1,4-beta-xilanasi prodotta dal Trichoderma viride (NIBH FERM BP 4842) è stato autorizzato provvisoriamente per la prima volta per i tacchini da ingrasso dal regolamento della Commissione (CE) n. 2013/2001 4 . A sostegno di una richiesta di autorizzazione a tempo indeterminato di tale preparato enzimatico sono stati presentati nuovi dati. Dalla valutazione risulta che sono rispettate le condizioni di cui all'articolo 3 A della direttiva 70/524/CEE per il rilascio di tale autorizzazione. Di conseguenza è opportuno autorizzare l'impiego di questo preparato enzimatico a tempo indeterminato, alle condizioni indicate nell'allegato II del presente regolamento.
(7) L'impiego del preparato enzimatico di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta dal Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2105) è stato autorizzato provvisoriamente per la prima volta per i suinetti da ingrasso dal regolamento (CE) n. 1411/1999 della Commissione 5 . A sostegno di una richiesta di autorizzazione a tempo indeterminato di tale preparato enzimatico sono stati presentati nuovi dati. Dalla valutazione risulta che sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 3 A della direttiva 70/524/CEE per il rilascio di tale autorizzazione. Di conseguenza è opportuno autorizzare l'impiego di questo preparato enzimatico a tempo indeterminato, alle condizioni indicate nell'allegato III del presente regolamento.
(8) Dalla valutazione delle richieste emerge la necessità di alcune procedure per proteggere i lavoratori dall'esposizione agli additivi di cui agli allegati. Tale protezione dovrebbe essere garantita mediante l'applicazione della direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro 6 .
(9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
È autorizzato l'impiego a tempo indeterminato, quale additivo nell'alimentazione animale, del preparato appartenente al gruppo «Enzimi» di cui all'allegato I, alle condizioni ivi specificate.
È autorizzato l'impiego a tempo indeterminato, quale additivo nell'alimentazione animale, del preparato appartenente al gruppo «Enzimi» di cui all'allegato II, alle condizioni ivi specificate.
È autorizzato l'impiego a tempo indeterminato, quale additivo nell'alimentazione animale, del preparato appartenente al gruppo «Enzimi» di cui all'allegato III, alle condizioni ivi specificate.
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 29 agosto 2006. Per la Commissione Markos KYPRIANOU Membro della Commissione
1 GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1 . Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1800/2004 della Commissione ( GU L 317 del 16.10.2004, pag. 37 ).
2 GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29 . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 378/2005 della Commissione ( GU L 59 del 5.3.2005, pag. 8 ).
3 GU L 326 del 18.12.1999, pag. 33 .
4 GU L 272 del 13.10.2001, pag. 24 .
5 GU L 164 del 30.6.1999, pag. 56 .
6 GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1 . Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio ( GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1 ).
| Enzimi | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E 1638 | Endo-1,3(4)-beta-glucanasi EC 3.2.1.6 Endo-1,4-beta-xilanasi EC 3.2.1.8 Alfa-amilasi EC 3.2.1.1 | endo-1,3(4)-beta-glucanasi: 250 U 1 /g | Suinetti (slattati) | — | Endo-1,3(4)-beta-glucanasi: 250 U | — | 1.: Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet. | A tempo indeterminato |
| Endo-1,4-beta-xilanasi: 400 U | — | |||||||
| Alfa-amilasi: 1 000 U | — |
1 1 U è il quantitativo di enzima che libera 1 micromole di zuccheri riduttori (equivalenti glucosio) al minuto a partire dal beta-glucano dell'orzo, con pH 5,0 e a 30 °C.
2 1 U è il quantitativo di enzima che libera 1 micromole di zuccheri riduttori (equivalenti xilosio) al minuto a partire dallo xilano del farro avena, con pH 5,3 e a 50 °C.
3 1 U è il quantitativo di enzima che idrolizza 1 micromole di legami glicosidici a partire da un sostrato di polimero amilaceo reticolato, insolubile in acqua, al minuto, con pH 6,5 e a 37 °C.
| Enzimi | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E 1621 | Endo-1,3(4)-beta-glucanasi EC 3.2.1.6 Endo-1,4-beta-glucanasi EC 3.2.1.4 Alfa-amilasi EC 3.2.1.1 Endo-1,4-beta-xilanasi E.C. 3.2.1.8 | endo-1,3(4)-beta-glucanasi: 10 000 U 1 /g | Tacchini da ingrasso | — | Endo-1,3(4)-beta-glucanasi: 500 U | — | 1.: Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet. | A tempo indeterminato |
| Endo-1,4-beta-glucanasi: 6 000 U | — | |||||||
| Alfa-amilasi: 20 U | — | |||||||
| Endo-1,4-beta-xilanasi: 10 500 U | — |
1 1 U è il quantitativo enzima che libera 0,0056 micromoli di zuccheri riduttori (equivalenti glucosio) al minuto dal beta-glucano di orzo, con pH 7,5 e a 30 °C.
2 1 U è il quantitativo enzima che libera 0,0056 micromoli di zuccheri riduttori (equivalenti glucosio) al minuto dalla carbossimetilcellulosa, con pH 4,8 e a 50 °C.
3 1 U è il quantitativo di enzima che libera 1 micromole di glucosio al minuto a partire da un polimero amilaceo reticolato, con pH 7,5 e a 37 °C.
4 1 U è il quantitativo enzima che libera 0,0067 micromoli di zuccheri riduttori (equivalenti xilosio) al minuto dallo xilano di betulla, con pH 5,3 e a 50 °C.
| Enzimi | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E 1628 | Endo-1,4-beta-xilanasi EC 3.2.1.8 | in polvere: endo-1,4-beta-xilanasi: 8 000 U 1 /g | Suini da ingrasso | — | endo-1,4-beta-xilanasi: 1 000 U | — | 1.: Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet. | A tempo indeterminato |
1 1 U è il quantitativo di enzimi che libera 1 micromole di zuccheri riduttori (equivalenti xilosio) al minuto dallo xilano del farro avena, a pH 5,3 ed a 50 °C.
1 U è il quantitativo di enzimi che libera 1 micromole di zuccheri riduttori (equivalenti xilosio) al minuto dallo xilano del farro avena, a pH 5,3 ed a 50 °C. ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6 ↩7 ↩8
1 U è il quantitativo enzima che libera 0,0056 micromoli di zuccheri riduttori (equivalenti glucosio) al minuto dalla carbossimetilcellulosa, con pH 4,8 e a 50 °C. ↩ ↩2 ↩3 ↩4
1 U è il quantitativo di enzima che libera 1 micromole di glucosio al minuto a partire da un polimero amilaceo reticolato, con pH 7,5 e a 37 °C. ↩ ↩2 ↩3 ↩4
1 U è il quantitativo enzima che libera 0,0067 micromoli di zuccheri riduttori (equivalenti xilosio) al minuto dallo xilano di betulla, con pH 5,3 e a 50 °C. ↩ ↩2 ↩3
. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (). ↩ ↩2
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