32006R1285•Regolamento (CE) n. 1285/2006 della Commissione, del 29 agosto 2006 , recante avvio della procedura di assegnazione dei titoli di esportazione per i formaggi da esportare negli Stati Uniti d’America nel 2007 nell’ambito di alcuni contingenti GATT
32006R1285Regulation31 ago 2006
del 29 agosto 2006
recante avvio della procedura di assegnazione dei titoli di esportazione per i formaggi da esportare negli Stati Uniti d’America nel 2007 nell’ambito di alcuni contingenti GATT
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari 1 , in particolare l'articolo 30,
considerando quanto segue:
(1) Il capo III, sezione 2, del regolamento (CE) n. 1282/2006 della Commissione, del 17 agosto 2006, recante modalità particolari di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda i titoli di esportazione e le restituzioni all’esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari 2 , prevede che i titoli di esportazione per i formaggi esportati negli Stati Uniti d’America, nell’ambito dei contingenti previsti dagli accordi conclusi durante i negoziati commerciali multilaterali, possono essere assegnati secondo un’apposita procedura stabilita dal regolamento (CE) n. 1255/1999.
(2) Occorre avviare tale procedura per quanto riguarda le esportazioni del 2007 e stabilire le modalità complementari necessarie.
(3) Nella gestione delle importazioni, le autorità competenti degli Stati Uniti d’America operano una distinzione tra il contingente supplementare concesso alla Comunità europea nell’ambito dell’Uruguay Round e i contingenti derivanti dal Tokyo Round. È necessario che i titoli di esportazione siano assegnati tenendo conto dell'ammissibilità dei prodotti nel contingente statunitense secondo la Harmonized Tariff Schedule of the United States of America.
(4) Al fine di esportare il quantitativo massimo possibile nell’ambito dei contingenti che suscitano un interesse limitato, è opportuno autorizzare la presentazione di domande relative all’intero quantitativo del contingente.
(5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
I titoli di esportazione per i prodotti di cui al codice NC 0406 elencati nell'allegato I del presente regolamento, da esportare negli Stati Uniti d'America nel 2007 nell'ambito dei contingenti di cui all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1282/2006, sono rilasciati conformemente alle disposizioni contenute nel capo III, sezione 2, del regolamento (CE) n. 1282/2006 e alle disposizioni del presente regolamento.
1. Le domande di titoli di cui all’articolo 24 del regolamento (CE) n. 1282/2006 (di seguito «le domande») sono presentate alle autorità competenti dal 1 o al 7 settembre 2006 al più tardi.
2. Le domande sono ammissibili soltanto se contengono tutte le informazioni di cui all’articolo 24 del regolamento (CE) n. 1282/2006 e se sono accompagnate dai documenti specificati in tale articolo. Se per lo stesso gruppo di prodotti di cui all’allegato I, colonna 2, del presente regolamento, la quantità disponibile è ripartita tra il contingente dell’Uruguay Round e il contingente del Tokyo Round, la domanda di titolo può riguardare soltanto uno di questi contingenti e deve indicare di quale contingente si tratta, specificando il gruppo e il contingente di cui alla colonna 3 del suddetto allegato. Le informazioni di cui all’articolo 24 del regolamento (CE) n. 1282/2006 devono essere indicate secondo il modello riportato nell’allegato II del presente regolamento.
3. Per i contingenti designati come 22-Tokyo e 22-Uruguay nell’allegato I, colonna 3, le domande riguardano almeno 10 tonnellate e non devono superare la quantità disponibile nell’ambito del contingente considerato, indicato nella colonna 4 dello stesso allegato. Per gli altri contingenti di cui all’allegato I, colonna 3, le domande riguardano almeno 10 tonnellate e non devono superare il 40 % della quantità disponibile nell’ambito del contingente considerato, indicato nella colonna 4 dello stesso allegato.
4. La domanda è ammissibile soltanto se il richiedente dichiara per iscritto di non aver presentato e di impegnarsi a non presentare altre domande relative allo stesso gruppo di prodotti e allo stesso contingente. Qualora l’interessato inoltri in uno o più Stati membri diverse domande relative allo stesso gruppo di prodotti e allo stesso contingente, tutte le sue domande sono respinte.
1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro cinque giorni lavorativi a decorrere dalla scadenza del termine di presentazione, le domande presentate per ciascun gruppo di prodotti e, se del caso, per i contingenti di cui all’allegato I. Tutte le comunicazioni, comprese quelle relative all’assenza di domande, sono trasmesse per fax o per posta elettronica utilizzando il modello riportato nell’allegato III.
2. Tale notifica comprende per ciascun gruppo e, se del caso, per ciascun contingente: a) l’elenco dei richiedenti; b) i quantitativi richiesti da ciascun richiedente, suddivisi secondo il codice del prodotto della nomenclatura combinata e il codice corrispondente della Harmonized Tariff Schedule of the United States of America (2006); c) l’indicazione del fatto che il richiedente ha esportato i prodotti in questione negli Stati Uniti d’America in almeno uno dei tre anni precedenti; d) il nome e l'indirizzo dell'importatore designato dal richiedente, con la specificazione che si tratta di una società affiliata del richiedente.
In conformità dell'articolo 25 del regolamento (CE) n. 1282/2006, la Commissione procede quanto prima all'assegnazione dei titoli e ne informa gli Stati membri entro e non oltre il 31 ottobre 2006.
Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro cinque giorni lavorativi dalla pubblicazione dei coefficienti di assegnazione, per ciascun gruppo ed eventualmente per ciascun contingente, i quantitativi assegnati a ciascun richiedente, in conformità dell’articolo 25 del regolamento (CE) n. 1282/2006.
La comunicazione è trasmessa per fax o per posta elettronica utilizzando il modello riportato nell’allegato IV del presente regolamento.
La verifica delle informazioni comunicate ai sensi dell’articolo 3 del presente regolamento e dell’articolo 24 del regolamento (CE) n. 1282/2006 è effettuata dagli Stati membri prima del rilascio dei titoli e comunque non oltre il 15 dicembre 2006.
Nel caso in cui si constati che un operatore al quale è stato rilasciato un titolo ha fornito informazioni inesatte, il titolo è annullato e la cauzione è incamerata. Gli Stati membri ne informano senza indugio la Commissione.
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 29 agosto 2006. Per la Commissione Mariann FISCHER BOEL Membro della Commissione
1 GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 della Commissione ( GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2 ).
2 GU L 234 del 29.8.2006, pag. 4 .
Formaggi da esportare negli Stati Uniti d'America nel 2007 nell'ambito di alcuni contingenti GATT
Capo III, sezione 2, del regolamento (CE) n. 1282/2006 e regolamento (CE) n. 1285/2006
| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---|---|---|---|
| 16 | Not specifically provided for (NSPF) | 16 — Tokyo | 908,877 |
| 16 — Uruguay | 3 446,000 | ||
| 17 | Blue Mould | 17 | 350,000 |
| 18 | Cheddar | 18 | 1 050,000 |
| 20 | Edam/Gouda | 20 | 1 100,000 |
| 21 | Italian type | 21 | 2 025,000 |
| 22 | Swiss or Emmenthaler cheese other than with eye formation | 22 — Tokyo | 393,006 |
| 22 — Uruguay | 380,000 | ||
| 25 | Swiss or Emmenthaler cheese with eye formation | 25 — Tokyo | 4 003,172 |
| 25 — Uruguay | 2 420,000 |
Presentazione delle informazioni richieste ai sensi dell'articolo 24 del regolamento (CE) n. 1282/2006
Idenficazione del gruppo e del contingente di cui alla colonna 3 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1282/2006: Nome del gruppo indicato nella colonna 2 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1282/2006: Origine del contingente: Uruguay Round: Tokyo Round: Nome/indirizzo del richiedente Codice del prodotto della nomenclatura combinata Quantitativo richiesto in tonnellate Codice della Harmonised Tariff Schedule of the USA Nome/indirizzo dell'importatore designato Informazioni richieste ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1282/2006 Esportazioni effettuate in almeno 1 dei 3 anni precedenti L'importatore è una società affiliata Sì Sì Sì Sì Totale:
Presentazione delle informazioni richieste ai sensi dell'articolo 24 del regolamento (CE) n. 1282/2006
[Da trasmettere tramite fax al n. (32-2) 295 33 10 o tramite e-mail all'indirizzo AGRI-MILK-USA@ec.europa.eu]
Idenficazione del gruppo e del contingente di cui alla colonna 3 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1282/2006 Nome del gruppo indicato nella colonna 2 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1282/2006: Origine del contingente Uruguay Round: Tokyo Round: N. Nome/indirizzo del richiedente Codice del prodotto della nomenclatura combinata Quantitativo richiesto in tonnellate Codice della Harmonised Tariff Schedule of the USA Nome/indirizzo dell'importatore designato Informazioni richieste ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1282/2006 Esportazioni effettuate in almeno 1 dei 3 anni precedenti L'importatore è una società affiliata 1 Sì Sì Sì Sì Totale: 2 Sì Sì Sì Sì Totale: 3 Sì Sì Sì Sì Totale: 4 Sì Sì Sì Sì Totale: 5 Sì Sì Sì Sì Totale:
Presentazione dei titoli assegnati ai sensi dell'articolo 25 del regolamento (CE) n. 1282/2006
[da faxare al numero (32-2) 295 33 10 o spedire all'indirizzo AGRI-MILK-USA@ec.europa.eu]
Idenficazione del gruppo e del contingente di cui alla colonna 3 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1282/2006 Origine del contingente Nome/indirizzo del richiedente Codice del prodotto della nomenclatura combinata Quantitativo richiesto in tonnellate Nome/indirizzo dell'importatore designato Quantitativo assegnato ( 1 ) in tonnellate Uruguay round Tokyo round Totale: Totale: Uruguay round Tokyo round Totale: Totale: Uruguay round Tokyo round Totale: Totale: Uruguay round Tokyo round Totale: Totale: Uruguay round Tokyo round Totale: Totale: ( 1 ) I quantitativi assegnati per estrazione sono distribuiti fra i singoli codici NC in proporzione ai quantitativi di prodotto richiesti per codice NC.
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