32006R1443•Regolamento (CE) n. 1443/2006 della Commissione, del 29 settembre 2006 , relativo alle autorizzazioni permanenti di taluni additivi negli alimenti per animali e all’autorizzazione decennale di un coccidiostatico (Testo rilevante ai fini del SEE)
32006R1443Regulation20 ott 2006
del 29 settembre 2006
relativo alle autorizzazioni permanenti di taluni additivi negli alimenti per animali e all’autorizzazione decennale di un coccidiostatico
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali 1 , in particolare l'articolo 3, l'articolo 9, e l’articolo 9 D, paragrafo 1,
visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale 2 , in particolare l'articolo 25,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale.
(2) L'articolo 25 del regolamento (CE) n. 1831/2003 stabilisce misure transitorie per le richieste di autorizzazione per l’uso di additivi nei mangimi presentate prima della data di applicabilità di detto regolamento, a norma della direttiva 70/524/CEE.
(3) Le richieste di autorizzazione per gli additivi di cui agli allegati del presente regolamento sono state presentate prima della data di applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003.
(4) Le osservazioni iniziali sulle domande di autorizzazione di cui all’articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 70/524/CEE sono state inoltrate alla Commissione prima della data di entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1831/2003. Tali domande devono perciò continuare a essere trattate conformemente all’articolo 4 della direttiva 70/524/CEE.
(5) Sono stati presentati dati a sostegno di una domanda di autorizzazione a tempo indeterminato per l’uso di un preparato enzimatico di 3-fitasi prodotta dall’ Hansenula polymorpha (DSM 15087) in mangimi per polli da ingrasso, tacchini da ingrasso, galline ovaiole, suinetti, suini da ingrasso e scrofe. Secondo il parere espresso il 7 marzo 2006 dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l’Autorita»), l'impiego di questo preparato non presenta rischi per i consumatori, gli utilizzatori, la categoria di animali bersaglio e l’ambiente. Dalla valutazione risulta che sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 3 A della direttiva 70/524/CEE per il rilascio di tale autorizzazione. Di conseguenza, è opportuno autorizzare l'impiego a tempo indeterminato di questo preparato enzimatico, alle condizioni indicate nell'allegato I del presente regolamento.
(6) L'impiego del preparato enzimatico di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta dal Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2105) è stato autorizzato provvisoriamente per la prima volta per i suinetti da ingrasso dal regolamento (CE) n. 1411/1999 della Commissione 3 . A sostegno di una richiesta di autorizzazione a tempo indeterminato per l’uso di tale preparato enzimatico sono stati presentati nuovi dati. Dalla valutazione risulta che sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 3 A della direttiva 70/524/CEE per il rilascio di tale autorizzazione. Di conseguenza è opportuno autorizzare l'impiego di questo preparato enzimatico a tempo indeterminato, alle condizioni indicate nell'allegato I del presente regolamento.
(7) L'impiego del preparato coccidiostatico di semduramicina sodica (AVIAX 5 %) è stato autorizzato provvisoriamente per la prima volta per i polli da ingrasso dal regolamento (CE) n. 1041/2002 della Commissione 4 . Sono stati presentati dati nuovi a sostegno della domanda di autorizzazione decennale per l’impiego di tale preparato coccidiostatico. Dalla valutazione risulta che sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 3 A della direttiva 70/524/CEE per il rilascio di tale autorizzazione. È pertanto opportuno autorizzare per dieci anni l'impiego di tale sostanza alle condizioni indicate nell’allegato II.
(8) Sono stati presentati dati a sostegno della domanda di autorizzazione a tempo indeterminato per l’impiego del 25-idrossicolecalciferolo, appartenente al gruppo «Vitamine, provitamine e sostanze con effetto analogo chimicamente ben definite» nei mangimi per polli da ingrasso, galline ovaiole e tacchini. Secondo il parere espresso dall'Autorità il 26 maggio 2005, l’impiego di tale preparato non presenta rischi per i consumatori, gli utilizzatori, la categoria di animali bersaglio e l’ambiente. Dalla valutazione risulta che sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 3 A della direttiva 70/524/CEE per il rilascio di tale autorizzazione. Di conseguenza, è opportuno autorizzare a tempo indeterminato l'impiego di questo preparato vitaminico alle condizioni indicate nell’allegato III.
(9) Dalla valutazione delle richieste emerge la necessità di applicare determinate procedure per proteggere i lavoratori dall'esposizione agli additivi di cui agli allegati. Tale protezione dovrebbe essere garantita mediante l'applicazione della direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro 5 .
(10) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
L'impiego, come additivi nell'alimentazione animale, dei preparati appartenenti al gruppo “Enzimi” di cui all'allegato I è autorizzato a tempo indeterminato alle condizioni ivi specificate.
L'impiego, come additivo nell'alimentazione animale, del preparato appartenente al gruppo «Coccidiostatici e altre sostanze medicamentose» di cui all'allegato II è autorizzato per dieci anni alle condizioni ivi specificate.
L'impiego, come additivo nell’alimentazione animale, del preparato appartenente al gruppo “Vitamine, provitamine e sostanze con effetto analogo chimicamente ben definite” di cui all’allegato III è autorizzato a tempo indeterminato alle condizioni ivi specificate.
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 2006. Per la Commissione Markos KYPRIANOU Membro della Commissione
1 GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1 . Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1800/2004 della Commissione ( GU L 317 del 16.10.2004, pag. 37 ).
2 GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29 . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 378/2005 della Commissione ( GU L 59 del 5.3.2005, pag. 8 ).
3 GU L 164 del 30.6.1999, pag. 56 .
4 GU L 157 del 15.6.2002, pag. 41 .
5 GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1 . Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio ( GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1 ).
| Enzimi | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E 1639 | 3-fitasi CE 3.1.3.8 | confettato: 2 500 U 1 /g | Polli da ingrasso | — | 250 U | — | 1.: Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet. | A tempo indeterminato |
| Tacchini da ingrasso | — | 250 U | — | 1.: Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet. | A tempo indeterminato | |||
| Galline ovaiole | — | 250 U | — | 1.: Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet. | A tempo indeterminato | |||
| Suinetti | 4 mesi | 500 U | — | 1.: Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet. | A tempo indeterminato | |||
| Suini da ingrasso | — | 250 U | — | 1.: Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet. | A tempo indeterminato | |||
| Scrofe | — | 500 U | — | 1.: Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet. | A tempo indeterminato | |||
| E 1628 | Endo-1,4-beta-xilanasi CE 3.2.1.8 | in polvere: endo-1,4-betaxilanasi 8 000 U 2 /g | Suinetti (slattati) | — | endo-1,4-betaxilanasi: 4 000 U | — | 1.: Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet. | A tempo indeterminato |
1 U è il quantitativo di enzima che libera 1 micromole di fosfato inorganico, a partire dal fitato, al minuto a pH 5,5 e a 37 °C.
2 U è il quantitativo di enzimi che libera 1 micromole di zuccheri riduttori (equivalenti xilosio) dallo xilano di pula di avena al minuto, a pH 5,3 ed a 50 °C.
| Coccidiostatici e altre sostanze medicamentose | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E 773 | Phibro Animal Health, s.a. | Semduramicina sodica (Aviax 5 %) | Composizione dell’additivo : semduramicina sodica: 51,3 g/kg carbonato di sodio: 40 g/kg oli minerali: 30-50 g/kg alluminiosilicato di sodio: 20 g/kg farina di tegumenti di soia: 838,7-858,7 g/kg | Polli da ingrasso | — | 20 | 25 | Somministrazione vietata almeno 5 giorni prima della macellazione. L’impiego simultaneo di semduramicina e tiamulin può causare una riduzione temporanea di consumo di mangime e acqua. | 10 anni dalla data di entrata in vigore del regolamento |
| Vitamine, provitamine e sostanze con effetto analogo chimicamente ben definite | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. Vitamina D | |||||||
| E 670 a | 25-idrossicolecalciferolo | 25-idrossicolecalciferolo (min. 94 % di purezza) | Polli da ingrasso | — | 0,100 mg | La miscela di 25-idrossilcolecalciferolo con vitamina D 3 (colecalciferolo) è autorizzata, a condizione che la quantità totale della miscela non superi 0,125 mg/kg di mangime completo | A tempo indeterminato |
| Galline ovaiole | — | 0,080 mg | La miscela di 25-idrossilcolecalciferolo con vitamina D 3 (colecalciferolo) è autorizzata, a condizione che la quantità totale della miscela non superi 0,080 mg/kg di mangime completo | A tempo indeterminato | |||
| Tacchini | — | 0,100 mg | La miscela di 25-idrossilcolecalciferolo con vitamina D 3 (colecalciferolo) è autorizzata, a condizione che la quantità totale della miscela non superi 0,125 mg/kg di mangime completo | A tempo indeterminato |
1 40 IU colecalciferolo (vitamina D 3 ) = 0,001 mg colecalciferolo (vitamina D 3 ).
40 IU colecalciferolo (vitamina D3) = 0,001 mg colecalciferolo (vitamina D3). ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5
U è il quantitativo di enzimi che libera 1 micromole di zuccheri riduttori (equivalenti xilosio) dallo xilano di pula di avena al minuto, a pH 5,3 ed a 50 °C. ↩ ↩2 ↩3 ↩4
. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (). ↩ ↩2
{
"legislation": {
"id": "32006r1443",
"hash": "5a83244ed5b7c4cfe242c7791ace664e9e8698182ce36f9a86c4127fad3e40f3",
"celex": "32006R1443",
"source": "eu-legislation",
"inForce": null,
"citation": null,
"languages": [
{
"title": "Règlement (CE) n o 1443/2006 de la Commission du 29 septembre 2006 concernant l'autorisation permanente de certains additifs dans l'alimentation des animaux ainsi que l’autorisation décennale d’un coccidiostatique (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)",
"summary": null,
"language": "fr",
"contentUrl": "http://publications.europa.eu/resource/cellar/eb47d6f6-51f5-4b35-8718-d8e96ea4e1b1.0009.03/DOC_1"
},
{
"title": "Commission Regulation (EC) No 1443/2006 of 29 September 2006 concerning the permanent authorisations of certain additives in feedingstuffs and an authorisation for 10 years for a coccidiostat (Text with EEA relevance)",
"summary": null,
"language": "en",
"contentUrl": "http://publications.europa.eu/resource/cellar/eb47d6f6-51f5-4b35-8718-d8e96ea4e1b1.0005.03/DOC_1"
},
{
"title": "Regolamento (CE) n. 1443/2006 della Commissione, del 29 settembre 2006 , relativo alle autorizzazioni permanenti di taluni additivi negli alimenti per animali e all’autorizzazione decennale di un coccidiostatico (Testo rilevante ai fini del SEE)",
"summary": null,
"language": "it",
"contentUrl": "http://publications.europa.eu/resource/cellar/eb47d6f6-51f5-4b35-8718-d8e96ea4e1b1.0011.03/DOC_1"
},
{
"title": "Verordnung (EG) Nr. 1443/2006 der Kommission vom 29. September 2006 über die Zulassung bestimmter Futtermittelzusatzstoffe auf unbegrenzte Zeit und die Zulassung eines Kokzidiostatikums für einen Zeitraum von zehn Jahren (Text von Bedeutung für den EWR)",
"summary": null,
"language": "de",
"contentUrl": "http://publications.europa.eu/resource/cellar/eb47d6f6-51f5-4b35-8718-d8e96ea4e1b1.0003.03/DOC_1"
}
],
"scrapedAt": "2026-06-17T16:11:15.321Z",
"sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32006R1443",
"adoptionDate": "2006-09-29",
"effectiveDate": "2006-10-20",
"expirationDate": "2024-09-29",
"lastAmendmentDate": "2009-09-25"
},
"content": {
"celex": "32006R1443",
"contentUrl": "http://publications.europa.eu/resource/cellar/eb47d6f6-51f5-4b35-8718-d8e96ea4e1b1.0011.03/DOC_1",
"ojCitation": null
}
}