32006R1557•Regolamento (CE) n. 1557/2006 della Commissione, del 18 ottobre 2006 , recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1952/2005 del Consiglio per quanto riguarda la registrazione dei contratti e le comunicazioni dei dati nel settore del luppolo
32006R1557Regulation22 ott 2006
del 18 ottobre 2006
recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1952/2005 del Consiglio per quanto riguarda la registrazione dei contratti e le comunicazioni dei dati nel settore del luppolo
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1952/2005 del Consiglio, del 23 novembre 2005, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del luppolo e che abroga i regolamenti (CEE) n. 1696/71, (CEE) n. 1037/72, (CEE) n. 879/73 e (CEE) n. 1981/82 1 , in particolare l’articolo 17, quarto e quinto trattino,
considerando quanto segue:
(1) In seguito all’adozione del regolamento (CE) n. 1952/2005, è opportuno, a fini di chiarezza e razionalità, abrogare il regolamento (CEE) n. 776/73 della Commissione, del 20 marzo 1973, relativo alla registrazione dei contratti e alle comunicazioni dei dati nel settore del luppolo 2 , e sostituirlo con un nuovo testo.
(2) L’articolo 14 del regolamento (CE) n. 1952/2005 prevede la registrazione di ogni contratto per la fornitura di luppolo prodotto nella Comunità concluso tra, da una parte, un produttore o produttori associati e, dall’altra, un acquirente. Occorre pertanto stabilire le modalità di questa registrazione.
(3) Le consegne effettuate in virtù di contratti stipulati in anticipo, di cui all’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1952/2005, possono non corrispondere alle disposizioni convenute, segnatamente per quanto concerne il quantitativo. Per ottenere informazioni esatte sullo smercio del luppolo, è quindi necessario registrare anche tali consegne.
(4) Al fine di facilitare la registrazione dei contratti stipulati in anticipo, è utile prevedere che siano conclusi per iscritto e comunicati all’organismo designato da ogni Stato membro.
(5) In mancanza di altri documenti giustificativi, è opportuno effettuare la registrazione dei contratti diversi da quelli conclusi in anticipo sulla base di duplicati delle fatture quietanzate concernenti le consegne eseguite.
(6) L’articolo 15 del regolamento (CE) n. 1952/2005 prevede che gli Stati membri e la Commissione si comunichino reciprocamente i dati necessari all’applicazione di detto regolamento. Occorre prevedere le modalità relative a queste comunicazioni.
(7) Poiché in Irlanda non esiste più produzione di luppolo, occorre, a fini di chiarezza e di razionalità, abrogare il regolamento (CEE) n. 1375/75 della Commissione, del 29 maggio 1975, relativo alle condizioni per il riconoscimento delle associazioni di produttori del luppolo in Irlanda 3 .
(8) Le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il luppolo,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
La registrazione di cui all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1952/2005 riguarda soltanto i contratti relativi al luppolo raccolto sul territorio dello Stato membro interessato.
L’organismo designato dallo Stato membro conformemente all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1952/2005 procede alla registrazione di tutte le consegne effettuate, distinguendo i contratti stipulati in anticipo, previsti all’articolo 14, paragrafo 2, di detto regolamento, dagli altri contratti.
I contratti stipulati in anticipo sono redatti per iscritto. Un esemplare di ciascun contratto stipulato in anticipo è trasmesso dal produttore o dall’associazione di produttori riconosciuta all’organismo di cui all’articolo 2, entro un mese dalla sua conclusione.
La registrazione dei contratti diversi da quelli conclusi in anticipo è effettuata sulla base di un duplicato della fattura quietanzata che deve essere trasmessa dal venditore all’organismo di cui all’articolo 2.
Il venditore può trasmettere i duplicati man mano che le consegne sono effettuate o in una sola volta, ma comunque entro il 15 marzo.
Le informazioni di cui all’allegato sono trasmesse per ogni raccolto dagli Stati membri alla Commissione, per via elettronica, entro e non oltre il 15 aprile dell’anno successivo all’anno del raccolto di cui trattasi.
I regolamenti (CEE) n. 776/73 e (CEE) n. 1375/75 sono abrogati.
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 18 ottobre 2006. Per la Commissione Mariann FISCHER BOEL Membro della Commissione
1 GU L 317 del 3.12.2005, pag. 29 .
2 GU L 74 del 22.3.1973, pag. 14 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1516/77 ( GU L 169 del 7.7.1977, pag. 12 ).
3 GU L 139 del 30.5.1975, pag. 27 .
LUPPOLO: contratti stipulati in anticipo e bilancio del raccolto
Informazioni da comunicare alla Commissione entro e non oltre il 15 aprile dell’anno successivo all’anno del raccolto di cui trattasi
Raccolto:
Stato membro dichiarante:
| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---|---|---|---|
| 1.: QUANTITATIVO DI LUPPOLO INTERESSATO DAI CONTRATTI CONCLUSI IN ANTICIPO PER IL RACCOLTO DI CUI TRATTASI (in t) | |||
| 2. CONSEGNE DI LUPPOLO | |||
| 2.1. Nell’ambito di contratti stipulati in anticipo | |||
| 2.1.1.: Quantitativo consegnato (in t) | |||
| 2.1.2.: Prezzo medio 1 [EUR par kg 2 ] | |||
| 2.2. Nell’ambito di altri contratti | |||
| 2.2.1.: Quantitativo consegnato (in t) | |||
| 2.2.2.: Prezzo medio 1 [EUR par kg 2 ] | |||
| 2.3.: Quantitativo complessivamente consegnato (in t) | |||
| 3.: QUANTITATIVO DI LUPPOLO NON VENDUTO (in t) | |||
| 4. ACIDO ALFA: | |||
| 4.1.: Produzione di acido alfa (in t) | |||
| 4.2.: Tenore medio di acido alfa (in %) | |||
| 5. SUPERFICIE COLTIVATA A LUPPOLO (in ha): | |||
| 5.1.: Totale delle superfici su cui è effettuato il raccolto | |||
| 5.2.: Totale delle nuove superfici piantate (anno del raccolto) | |||
| 6.: NUMERO DI PRODUTTORI DI LUPPOLO | |||
| 7.: QUANTITATIVO DI LUPPOLO INTERESSATO DA CONTRATTI CONCLUSI IN ANTICIPO PER IL PROSSIMO RACCOLTO (in t) |
1 Prezzo al produttore.
2 Gli Stati membri che utilizzano la loro valuta nazionale applicano il tasso di conversione in vigore il 1 o gennaio dell’anno successivo al raccolto.
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