32006R1591•Regolamento (CE) n. 1591/2006 del Consiglio, del 24 ottobre 2006 , recante modifica del regolamento (CE) n. 51/2006 per quanto riguarda le disposizioni in materia di pescherecci che praticano la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata nell’Atlantico nord-orientale
32006R1591Regulation26 ott 2006
del 24 ottobre 2006
recante modifica del regolamento (CE) n. 51/2006 per quanto riguarda le disposizioni in materia di pescherecci che praticano la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata nell’Atlantico nord-orientale
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca 1 , in particolare l’articolo 20,
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (CE) n. 51/2006 2 stabilisce, per il 2006, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura.
(2) La commissione per la pesca nell’Atlantico nord-orientale (NEAFC) ha emesso una raccomandazione nel febbraio 2004 concernente le navi impegnate in attività di pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (IUU). Nel maggio 2006 la NEAFC ha raccomandato di modificare le norme concernenti la pesca IUU in modo tale che le navi per le quali è stato accertato che sono impegnate in attività di pesca IUU non siano autorizzate ad entrare in un porto della Comunità. Occorre provvedere al recepimento di tale raccomandazione nell’ordinamento comunitario.
(3) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 51/2006,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
L'allegato III, punto 13, del regolamento (CE) n. 51/2006 è sostituito dal seguente:
«13. Pescherecci che praticano la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata nell’Atlantico nord-orientale
| 13.1. | a): i pescherecci IUU che entrano nei porti non sono autorizzati a operare sbarchi o trasbordi e sono ispezionati dalle autorità competenti. Le ispezioni interessano i documenti del peschereccio, i giornali di bordo, gli attrezzi da pesca, le catture a bordo e ogni altro aspetto relativo alle attività del peschereccio nella zona di regolamentazione della convenzione. I risultati delle ispezioni sono comunicati immediatamente alla Commissione; | a) | i pescherecci IUU che entrano nei porti non sono autorizzati a operare sbarchi o trasbordi e sono ispezionati dalle autorità competenti. Le ispezioni interessano i documenti del peschereccio, i giornali di bordo, gli attrezzi da pesca, le catture a bordo e ogni altro aspetto relativo alle attività del peschereccio nella zona di regolamentazione della convenzione. I risultati delle ispezioni sono comunicati immediatamente alla Commissione; | b) | i pescherecci, le navi ausiliarie, le navi da rifornimento, le navi madri e le navi cargo battenti bandiera di uno Stato membro non devono in alcun modo prestare assistenza ai pescherecci IUU o partecipare ad attività di trasbordo o ad attività di pesca congiunte con i pescherecci riportati nell’elenco in questione; | c) | nei porti non devono essere forniti ai pescherecci IUU provviste, carburante o altri servizi. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a) | i pescherecci IUU che entrano nei porti non sono autorizzati a operare sbarchi o trasbordi e sono ispezionati dalle autorità competenti. Le ispezioni interessano i documenti del peschereccio, i giornali di bordo, gli attrezzi da pesca, le catture a bordo e ogni altro aspetto relativo alle attività del peschereccio nella zona di regolamentazione della convenzione. I risultati delle ispezioni sono comunicati immediatamente alla Commissione; | ||||||
| b) | i pescherecci, le navi ausiliarie, le navi da rifornimento, le navi madri e le navi cargo battenti bandiera di uno Stato membro non devono in alcun modo prestare assistenza ai pescherecci IUU o partecipare ad attività di trasbordo o ad attività di pesca congiunte con i pescherecci riportati nell’elenco in questione; | ||||||
| c) | nei porti non devono essere forniti ai pescherecci IUU provviste, carburante o altri servizi. |
| 13.2. | a): ai pescherecci IUU è vietato entrare in un porto della Comunità; | a) | ai pescherecci IUU è vietato entrare in un porto della Comunità; | b) | i pescherecci IUU non sono autorizzati a pescare nelle acque comunitarie e non possono essere noleggiati; | c) | è vietata l’importazione di pesce proveniente da pescherecci IUU; | d) | gli Stati membri rifiutano di concedere la propria bandiera ai pescherecci IUU e incoraggiano gli importatori, i trasportatori e altri settori interessati a non negoziare o trasbordare pesce catturato da tali pescherecci. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a) | ai pescherecci IUU è vietato entrare in un porto della Comunità; | ||||||||
| b) | i pescherecci IUU non sono autorizzati a pescare nelle acque comunitarie e non possono essere noleggiati; | ||||||||
| c) | è vietata l’importazione di pesce proveniente da pescherecci IUU; | ||||||||
| d) | gli Stati membri rifiutano di concedere la propria bandiera ai pescherecci IUU e incoraggiano gli importatori, i trasportatori e altri settori interessati a non negoziare o trasbordare pesce catturato da tali pescherecci. |
13.3. La Commissione modifica l’elenco dei pescherecci IUU in modo da renderlo conforme all’elenco IUU della NEAFC, non appena la NEAFC adotterà un nuovo elenco IUU.»
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 24 ottobre 2006. Per il Consiglio Il presidente J. KORKEAOJA
1 GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59 .
2 GU L 16 del 20.1.2006, pag. 1 .
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