32006R1629•Regolamento (CE) n. 1629/2006 della Commissione, del 31 ottobre 2006 , recante modifica del regolamento (CE) n. 1010/2006 relativo ad alcune misure eccezionali di sostegno del mercato nel settore delle uova e del pollame in taluni Stati membri
32006R1629Regulation11 mag 2006
del 31 ottobre 2006
recante modifica del regolamento (CE) n. 1010/2006 relativo ad alcune misure eccezionali di sostegno del mercato nel settore delle uova e del pollame in taluni Stati membri
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova 1 , in particolare l'articolo 14, paragrafo 1, primo comma, lettera b),
visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame 2 , in particolare l'articolo 14, paragrafo 1, primo comma, lettera b),
considerando quanto segue:
(1) La direttiva 93/119/CE del Consiglio 3 relativa alla protezione degli animali definisce le nozioni di macellazione e abbattimento.
(2) Gli articoli 4 e 7 del regolamento (CE) n. 1010/2006 della Commissione 4 non precisano che anche «l'abbattimento» degli animali è da considerarsi una misura eccezionale di sostegno del mercato allo stesso titolo della macellazione.
(3) In considerazione del fatto che gli Stati membri non hanno potuto inserire in tempo utile la nozione di «abbattimento» nelle rispettive legislazioni nazionali e tenuto conto della recente modifica del regolamento (CE) n. 1010/2006, alcuni Stati membri potrebbero incontrare difficoltà a rispettare il termine previsto all'articolo 10 di detto regolamento, in base al quale i pagamenti ai beneficiari delle misure eccezionali di sostegno del mercato devono essere effettuati entro il 31 dicembre 2006. Occorre pertanto prolungare di alcuni mesi detto termine di pagamento.
(4) È dunque necessario modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1010/2006.
(5) Le disposizioni dell'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2771/75 e dell'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2777/75 che prevedono l'adozione delle misure in parola sono in vigore dall'11 maggio 2006. È perciò opportuno prevedere che anche il presente regolamento si applichi a decorrere da tale data.
(6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Il regolamento (CE) n. 1010/2006 è modificato come segue.
| 1) | a): il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. La macellazione e l'abbattimento anticipati di almeno 6 settimane di una parte del gruppo di riproduzione, al fine di ridurre la produzione di uova da cova di cui ai codici NC 0105 92 00 , 0105 93 00 , 0105 99 10 , 0105 99 20 , 0105 99 30 e 0105 99 50 , sono considerati misure eccezionali di sostegno del mercato ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2777/75, a condizione tuttavia che nessun volatile sia rimesso in produzione sui siti in questione nel corso di tale periodo.»; | a) | il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. La macellazione e l'abbattimento anticipati di almeno 6 settimane di una parte del gruppo di riproduzione, al fine di ridurre la produzione di uova da cova di cui ai codici NC 0105 92 00 , 0105 93 00 , 0105 99 10 , 0105 99 20 , 0105 99 30 e 0105 99 50 , sono considerati misure eccezionali di sostegno del mercato ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2777/75, a condizione tuttavia che nessun volatile sia rimesso in produzione sui siti in questione nel corso di tale periodo.»; | b) | al paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente: «Una compensazione per la macellazione e l'abbattimento anticipati di cui al paragrafo 1 è concessa a ciascuno Stato membro interessato, entro il limite del numero massimo di unità indicato nell'allegato IV e per il periodo definito in detto allegato.» |
|---|---|---|---|---|---|
| a) | il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. La macellazione e l'abbattimento anticipati di almeno 6 settimane di una parte del gruppo di riproduzione, al fine di ridurre la produzione di uova da cova di cui ai codici NC 0105 92 00 , 0105 93 00 , 0105 99 10 , 0105 99 20 , 0105 99 30 e 0105 99 50 , sono considerati misure eccezionali di sostegno del mercato ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2777/75, a condizione tuttavia che nessun volatile sia rimesso in produzione sui siti in questione nel corso di tale periodo.»; | ||||
| b) | al paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente: «Una compensazione per la macellazione e l'abbattimento anticipati di cui al paragrafo 1 è concessa a ciascuno Stato membro interessato, entro il limite del numero massimo di unità indicato nell'allegato IV e per il periodo definito in detto allegato.» |
L'articolo 7 è sostituito dal seguente: «Articolo 7 1. La macellazione e l'abbattimento anticipati delle “pollastre mature per la deposizione” sono considerati misure eccezionali di sostegno del mercato ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2777/75. 2. Una compensazione per la macellazione e l'abbattimento anticipati di cui al paragrafo 1 è concessa a ciascuno Stato membro interessato, entro il limite del numero massimo di volatili indicato nell'allegato VII e per il periodo definito in detto allegato. Il massimale per la compensazione è stabilito forfettariamente a 3,2 EUR/pollastra matura per la deposizione.»
All'articolo 10, la data del «31 dicembre 2006» è sostituita dalla data del «31 marzo 2007».
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .
Esso si applica a decorrere dall'11 maggio 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 31 ottobre 2006. Per la Commissione Mariann FISCHER BOEL Membro della Commissione
1 GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 49 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 679/2006 ( GU L 119 del 4.5.2006, pag. 1 ).
2 GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 77 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 679/2006.
3 GU L 340 del 31.12.1993, pag. 21 .
4 GU L 180 del 4.7.2006, pag. 3 . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1256/2006 ( GU L 228 del 22.8.2006, pag. 9 ).
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