32006R1666•Regolamento (CE) n. 1666/2006 della Commissione, del 6 novembre 2006 , che modifica il regolamento (CE) n. 2076/2005 che fissa disposizioni transitorie per l’attuazione dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 853/2004, (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 (Testo rilevante ai fini del SEE)
32006R1666Regulation25 nov 2006
del 6 novembre 2006
che modifica il regolamento (CE) n. 2076/2005 che fissa disposizioni transitorie per l’attuazione dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 853/2004, (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale 1 , in particolare l'articolo 9,
visto il regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano 2 , in particolare l'articolo 16,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (CE) n. 2076/2005 della Commissione 3 fissa disposizioni transitorie per l’attuazione dei regolamenti (CE) n. 853/2004, (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio 4 . È necessario modificarne alcune disposizioni.
(2) La decisione 2006/766/CE della Commissione 5 stabilisce un elenco di paesi terzi che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 854/2004 e sono quindi in grado di garantire che i molluschi bivalvi, i tunicati, gli echinodermi e i gasteropodi marini e i prodotti della pesca esportati verso la Comunità siano conformi alle prescrizioni sanitarie stabilite dalla legislazione comunitaria a protezione della salute dei consumatori.
(3) Le decisioni della Commissione 97/20/CE 6 e 97/296/CE 7 autorizzavano alcuni paesi terzi non ancora oggetto di un controllo comunitario ad esportare verso la Comunità, a certe condizioni, molluschi bivalvi vivi e prodotti della pesca. Dette decisioni sono abrogate dalla decisione 2006/765/CE della Commissione 8 . Questa possibilità non è prevista dal regolamento (CE) n. 854/2004. Per evitare un’interruzione degli scambi tradizionali, tale possibilità deve essere mantenuta in via transitoria.
(4) Le prescrizioni da applicarsi alle importazioni da tali paesi terzi di molluschi bivalvi, tunicati, echinodermi e gasteropodi marini e prodotti della pesca devono essere almeno equivalenti a quelle vigenti per la produzione e l’immissione sul mercato di prodotti comunitari.
(5) Fatto salvo il principio generale stabilito nell’allegato II, capo II, punto 4, del regolamento (CE) n. 854/2004, secondo cui i molluschi bivalvi vivi provenienti da zone classificate come zone di classe B non devono superare i limiti di 4 600 E. coli per 100 g di polpa e liquido intervalvolare, deve essere consentita una tolleranza nel 10 % dei campioni per i molluschi bivalvi vivi provenienti da tali zone. Poiché la tolleranza nel 10 % dei campioni non costituisce un rischio per la salute pubblica e al fine di permettere alle autorità competenti di adattarsi progressivamente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 854/2004 relative alla classificazione delle zone di classe B, è opportuno prevedere un periodo transitorio per la classificazione di tali zone.
(6) Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 2076/2005.
(7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Il regolamento (CE) n. 2076/2005 è modificato come segue.
| 2) | All'articolo 17 è aggiunto il seguente paragrafo 2: «2. In deroga all’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 854/2004, gli Stati membri possono autorizzare l’importazione di molluschi bivalvi e di prodotti della pesca dai paesi elencati rispettivamente nell’allegato I e nell’allegato II del presente regolamento, a condizione che: a) l’autorità competente del paese terzo o territorio abbia fornito allo Stato membro interessato le garanzie che i prodotti in questione sono stati ottenuti in condizioni almeno equivalenti a quelle prescritte per la produzione e l’immissione sul mercato di prodotti comunitari; e b) l’autorità competente del paese terzo o territorio adotti idonee misure per assicurare che i prodotti importati siano accompagnati dai certificati sanitari di cui alle decisioni della Commissione 95/328/CE e 96/333/CE e commercializzati soltanto sul mercato nazionale dello Stato membro importatore o degli Stati membri che autorizzano la stessa importazione. GU L 191 del 12.8.1995, pag. 32 ." GU L 127 del 25.5.1996, pag. 33 .» " | a) | l’autorità competente del paese terzo o territorio abbia fornito allo Stato membro interessato le garanzie che i prodotti in questione sono stati ottenuti in condizioni almeno equivalenti a quelle prescritte per la produzione e l’immissione sul mercato di prodotti comunitari; e | b) | l’autorità competente del paese terzo o territorio adotti idonee misure per assicurare che i prodotti importati siano accompagnati dai certificati sanitari di cui alle decisioni della Commissione 95/328/CE e 96/333/CE e commercializzati soltanto sul mercato nazionale dello Stato membro importatore o degli Stati membri che autorizzano la stessa importazione. |
|---|---|---|---|---|---|
| a) | l’autorità competente del paese terzo o territorio abbia fornito allo Stato membro interessato le garanzie che i prodotti in questione sono stati ottenuti in condizioni almeno equivalenti a quelle prescritte per la produzione e l’immissione sul mercato di prodotti comunitari; e | ||||
| b) | l’autorità competente del paese terzo o territorio adotti idonee misure per assicurare che i prodotti importati siano accompagnati dai certificati sanitari di cui alle decisioni della Commissione 95/328/CE e 96/333/CE e commercializzati soltanto sul mercato nazionale dello Stato membro importatore o degli Stati membri che autorizzano la stessa importazione. |
È inserito il seguente articolo 17 bis : «Articolo 17 bis Classificazione delle zone di produzione e di stabulazione per i molluschi bivalvi vivi In deroga all’allegato II, capo II, parte A, punto 4, del regolamento (CE) n. 854/2004, l’autorità competente può continuare a classificare come zone di classe B le zone per le quali i limiti di 4 600 E. coli per 100 g non sono superati nel 90 % dei campioni.»
Sono aggiunti l'allegato I e l’allegato II figuranti nell'allegato del presente regolamento.
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 6 novembre 2006. Per la Commissione Markos KYPRIANOU Membro della Commissione
1 GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55 ; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 22 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2076/2005 della Commissione ( GU L 338 del 22.12.2005, pag. 83 ).
2 GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206 ; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 83 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2076/2005.
3 GU L 338 del 22.12.2005, pag. 83 .
4 GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1 ; rettifica nella GU L 191 del 28.5.2004, pag. 1 . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 776/2006 della Commissione ( GU L 136 del 24.5.2006, pag. 3 ).
5 Cfr. pagina 53 della presente Gazzetta ufficiale.
6 GU L 6 del 10.1.1997, pag. 46 . Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2002/469/CE ( GU L 163 del 21.6.2002, pag. 16 ).
7 GU L 122 del 14.5.1997, pag. 21 . Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2006/200/CE ( GU L 71 del 10.3.2006, pag. 50 ).
8 Cfr. pagina 50 della presente Gazzetta ufficiale.
«ALLEGATO I Elenco dei paesi terzi e territori dai quali può essere autorizzata l’importazione di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini, sotto qualsiasi forma, destinati all’alimentazione umana CA — CANADA GL — GROENLANDIA US — STATI UNITI D'AMERICA «ALLEGATO II Elenco dei paesi terzi e territori dai quali può essere autorizzata l'importazione di prodotti della pesca, sotto qualsiasi forma, destinati all'alimentazione umana AO — ANGOLA AZ — AZERBAIGIAN 1 BJ — BENIN CG — REPUBBLICA DEL CONGO 2 CM — CAMERUN ER — ERITREA FJ — FIGI IL — ISRAELE MM — MYANMAR SB — ISOLE SALOMONE SH — SANT'ELENA TG — TOGO »
1 Autorizzato unicamente per le importazioni di caviale.
2 Autorizzato unicamente per le importazioni di prodotti della pesca catturati, congelati e condizionati nel loro imballaggio finale in mare.
Autorizzato unicamente per le importazioni di caviale. ↩ ↩2 ↩3 ↩4
Autorizzato unicamente per le importazioni di prodotti della pesca catturati, congelati e condizionati nel loro imballaggio finale in mare. ↩ ↩2 ↩3 ↩4
; rettifica nella . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 776/2006 della Commissione (). ↩ ↩2
. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2002/469/CE (). ↩ ↩2
. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2006/200/CE (). ↩ ↩2
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