32006R1742•Regolamento (CE) n. 1742/2006 della Commissione, del 24 novembre 2006 , recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per i vini originari della Repubblica di Albania
32006R1742Regulation26 nov 2006
del 24 novembre 2006
recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per i vini originari della Repubblica di Albania
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo 1 , in particolare l’articolo 62,
considerando quanto segue:
(1) Il 12 giugno 2006 è stato firmato a Lussemburgo un accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Albania, dall’altra (di seguito «l’accordo di stabilizzazione e di associazione»). Tale accordo è in corso di ratifica.
(2) Il 12 giugno 2006 il Consiglio ha stipulato un accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica di Albania, dall’altra 2 (di seguito «l’accordo interinale»), che dispone l’entrata in vigore anticipata delle disposizioni dell’accordo di stabilizzazione e di associazione relative agli scambi e alle questioni commerciali. L’accordo interinale entrerà in vigore il 1 o dicembre 2006.
(3) A norma dell’accordo di stabilizzazione e di associazione e dell’accordo interinale, i vini originari dell’Albania beneficiano all’importazione nella Comunità, entro i limiti dei contingenti tariffari comunitari, di un’aliquota nulla del dazio doganale.
(4) I contingenti tariffari previsti dall’accordo interinale e dall’accordo di stabilizzazione e di associazione sono annuali e sono rinnovati per un periodo indeterminato. La Commissione deve adottare le misure di attuazione per l’apertura e la gestione dei contingenti tariffari comunitari.
(5) Il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario 3 ha codificato le norme di gestione dei contingenti tariffari da utilizzare secondo l’ordine cronologico delle date di accettazione delle dichiarazioni in dogana.
(6) Occorre prestare particolare attenzione per garantire l’accesso continuativo e a parità di condizioni di tutti gli importatori della Comunità ai contingenti tariffari nonché l’applicazione ininterrotta delle aliquote previste per tali contingenti a tutte le importazioni dei prodotti in questione in tutti gli Stati membri, fino all’esaurimento dei contingenti. Per garantire un’efficace gestione comune dei contingenti, occorre che gli Stati membri siano autorizzati a prelevare dai volumi contingentali i quantitativi necessari corrispondenti alle importazioni effettive. Nella misura del possibile, le comunicazioni tra gli Stati membri e la Commissione devono essere effettuate per via elettronica.
(7) Il presente regolamento deve applicarsi a decorrere dall’entrata in vigore dell’accordo interinale e continuare a essere applicato dopo l’entrata in vigore dell’accordo di stabilizzazione e di associazione.
(8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
1. Sono aperti contingenti tariffari a dazio doganale nullo per i vini importati nella Comunità e originari dell’Albania indicati nell’allegato.
2. L’aliquota nulla del dazio si applica a condizione che i vini importati siano accompagnati da una prova dell’origine ai sensi del protocollo n. 3 dell’accordo interinale e dell’accordo di stabilizzazione e di associazione.
I contingenti tariffari di cui all’articolo 1 sono gestiti dalla Commissione in conformità degli articoli da 308 bis a 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93.
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .
Esso si applica a decorrere dal 1 o dicembre 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 24 novembre 2006. Per la Commissione Mariann FISCHER BOEL Membro della Commissione
1 GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2165/2005 ( GU L 345 del 28.12.2005, pag. 1 ).
2 GU L 239 dell’1.9.2006, pag. 2 .
3 GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 402/2006 ( GU L 70 del 9.3.2006, pag. 35 ).
| Numero d’ordine | Codice NC | Suddivisione TARIC | Designazione delle merci | Volume del contingente annuale (in hl) | Dazio applicabile al contingente |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.1512 | ex 2204 10 19 | 91 , 99 | Vini spumanti di qualità diversi dallo Champagne e dall’Asti spumante | Dal 1 o dicembre 2006 al 31 dicembre 2006: 5 000 Per ogni anno successivo, dal 1 o gennaio al 31 dicembre: 5 000 | Esenzione |
| ex 2204 10 99 | 91 , 99 | ||||
| 2204 21 10 | Altri vini di uve fresche, in recipienti di capacità uguale o inferiore a 2 litri | ||||
| ex 2204 21 79 | 79 , 80 | ||||
| ex 2204 21 80 | 79 , 80 | ||||
| ex 2204 21 84 | 59 , 70 | ||||
| ex 2204 21 85 | 79 , 80 | ||||
| ex 2204 21 94 | 20 | ||||
| ex 2204 21 98 | 20 | ||||
| ex 2204 21 99 | 10 | ||||
| 09.1513 | 2204 29 10 | Altri vini di uve fresche, in recipienti di capacità superiore a 2 litri | Dal 1 o dicembre 2006 al 31 dicembre 2006: 2 000 Per ogni anno successivo, dal 1 o gennaio al 31 dicembre: 2 000 | Esenzione | |
| 2204 29 65 | |||||
| ex 2204 29 75 | 10 | ||||
| 2204 29 83 | |||||
| ex 2204 29 84 | 20 | ||||
| ex 2204 29 94 | 20 | ||||
| ex 2204 29 98 | 20 | ||||
| ex 2204 29 99 | 10 |
Fatte salve le norme per l’interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci ha valore puramente indicativo in quanto, ai fini del presente allegato, il regime preferenziale è determinato sulla base dei codici NC. Laddove i codici NC siano preceduti dalla dicitura «ex», il regime preferenziale è determinato dall’applicazione combinata del codice NC e della corrispondente designazione.
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