32006R1743•Regolamento (CE) n. 1743/2006 della Commissione, del 24 novembre 2006 , riguardante l’autorizzazione permanente di un additivo per l’alimentazione animale (Testo rilevante ai fini del SEE)
32006R1743Regulation15 dic 2006
del 24 novembre 2006
riguardante l’autorizzazione permanente di un additivo per l’alimentazione animale
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell’alimentazione degli animali 1 , in particolare gli articoli 3 e 9 D, paragrafo 1,
visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale 2 , in particolare l’articolo 25,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 prevede che gli additivi per l’alimentazione animale sono oggetto di autorizzazione.
(2) L’articolo 25 del regolamento (CE) n. 1831/2003 stabilisce disposizioni transitorie relative alle domande di autorizzazione di additivi per l’alimentazione animale presentate conformemente alla direttiva 70/524/CEE prima della data di applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003.
(3) La domanda di autorizzazione dell’additivo indicato nell’allegato del presente regolamento è stata presentata prima della data di applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003.
(4) Le osservazioni iniziali su tale domanda, secondo quanto previsto dall’articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 70/524/CEE, sono state trasmesse alla Commissione prima della data di applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003. La domanda deve dunque continuare ad essere trattata conformemente all’articolo 4 della direttiva 70/524/CEE.
(5) Sono stati presentati dati a sostegno di questa domanda di autorizzazione a tempo indeterminato, che riguarda il preparato enzimatico di 6-fitasi EC 3.1.3.26 prodotto da Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233) per polli da ingrasso. Il 20 aprile 2006 l’Autorità europea per la sicurezza alimentare ha espresso il suo parere sulla sicurezza e sull’efficacia di tale preparato.
(6) La valutazione mostra che le condizioni di autorizzazione stabilite dall’articolo 3 A della direttiva 70/524/CEE sono soddisfatte. Di conseguenza, l’utilizzo di tale preparato enzimatico, quale specificato nell’allegato del presente regolamento, dovrebbe essere autorizzato a tempo indeterminato.
(7) La valutazione della domanda mostra che occorrerebbero certe procedure per proteggere i lavoratori dall’esposizione all’additivo di cui all’allegato. Tale protezione dovrebbe essere assicurata dall’applicazione della direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro 3 .
(8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Il preparato indicato nell’allegato, appartenente al gruppo «enzimi», è autorizzato a tempo indeterminato come additivo per l’alimentazione animale alle condizioni stabilite nello stesso allegato.
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 24 novembre 2006. Per la Commissione Markos KYPRIANOU Membro della Commissione
1 GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1 . Direttiva come modificata dal regolamento (CE) n. 1800/2004 della Commissione ( GU L 317 del 16.10.2004, pag. 37 ).
2 GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29 . Regolamento come modificato dal regolamento (CE) n. 378/2005 della Commissione ( GU L 59 del 5.3.2005, pag. 8 ).
3 GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1 . Direttiva come modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio ( GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1 ).
| Enzimi | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E 1640 | 6-fitasi EC EC 3.1.3.26 | Preparato di 6-fitasi prodotto da Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233) che ha un’attività minima di: Forma liquida: 6-fitasi: 5 000 FTU 1 /ml | Polli da ingrasso | 250 FTU | 1.: Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e della premiscela indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità se incorporato in pellet. | Senza scadenza |
1 Un FTU è la quantità di enzima che libera 1 micromole di fosfato inorganico al minuto da un substrato di fitato di sodio a pH 5.5 e a 37 °C.
Un FTU è la quantità di enzima che libera 1 micromole di fosfato inorganico al minuto da un substrato di fitato di sodio a pH 5.5 e a 37 °C. ↩ ↩2 ↩3 ↩4
. Regolamento come modificato dal regolamento (CE) n. 378/2005 della Commissione (). ↩ ↩2
. Direttiva come modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (). ↩ ↩2
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