32006R1978•Regolamento (CE) n. 1978/2006 della Commissione, del 22 dicembre 2006 , che modifica il regolamento (CE) n. 448/2001 per quanto riguarda le relazioni sui procedimenti di soppressione e sul riutilizzo dei fondi soppressi
32006R1978Regulation26 dic 2006
del 22 dicembre 2006
che modifica il regolamento (CE) n. 448/2001 per quanto riguarda le relazioni sui procedimenti di soppressione e sul riutilizzo dei fondi soppressi
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali 1 , in particolare l’articolo 53, paragrafo 2,
sentito il comitato istituito ai sensi dell’articolo 147 del trattato,
sentito il comitato per le strutture agricole e lo sviluppo rurale,
sentito il comitato per le strutture del settore della pesca e dell'acquacoltura,
considerando quanto segue:
(1) L’articolo 2, paragrafo 3, e l’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 448/2001 della Commissione, del 2 marzo 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda la procedura relativa alle rettifiche finanziarie dei contributi concessi nell'ambito dei Fondi strutturali 2 , impongono agli Stati membri di trasmettere alla Commissione relazioni sui procedimenti di soppressione, sulle iniziative già prese o da prendere per adeguare i sistemi di gestione e di controllo e di informarla sul riutilizzo dei fondi soppressi e sulle modifiche del piano di finanziamento dell’intervento.
(2) L'esperienza acquisita in sede di applicazione del regolamento (CE) n. 448/2001 ha evidenziato la necessità di chiarire e semplificare dette disposizioni.
(3) Le informazioni da fornire alla Commissione dovrebbero essere limitate, in particolare, all'importo complessivo dei finanziamenti pubblici soppressi, per ogni misura, relativamente al programma interessato, in seguito alla soppressione totale o parziale del contributo comunitario alle operazioni, nonché all’effettivo riutilizzo dei fondi derivanti dalla soppressione di tali finanziamenti. Gli Stati membri sono tenuti a fornire informazioni sugli adeguamenti apportati ai propri sistemi di gestione e controllo, nelle relazioni annuali di cui all’articolo 13 del regolamento (CE) n. 438/2001 della Commissione, del 2 marzo 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda i sistemi di gestione e controllo dei contributi concessi nell’ambito dei Fondi strutturali 3 .
(4) Il regolamento (CE) n. 448/2001 deve quindi essere modificato.
(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per lo sviluppo e la riconversione delle regioni,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Il regolamento (CE) n. 448/2001 è modificato come segue:
all’articolo 2, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3. Fatte salve le informazioni sui recuperi richieste a norma dell’articolo 8 del regolamento (CE) n. 438/2001 della Commissione , gli Stati membri trasmettono alla Commissione ogni anno, in allegato all’ultima relazione trimestrale fornita a norma del regolamento (CE) n. 1681/94 della Commissione , una dichiarazione che indichi, per ogni misura, gli importi complessivi dei finanziamenti pubblici soppressi, a seguito della soppressione di tutto o parte del contributo comunitario alle operazioni, cancellati nelle dichiarazioni di spesa presentate, per il programma interessato, durante l’anno precedente. GU L 63 del 3.3.2001, pag. 21 ." GU L 178 del 12.7.1994, pag. 43 .» "
all'articolo 3, paragrafo 2, la seconda frase è sostituita dalla seguente: «Nella relazione di cui all'articolo 2, paragrafo 3, gli Stati membri comunicano alla Commissione le modalità con le quali sono stati riutilizzati i fondi comunitari resi disponibili dalla soppressione di un finanziamento al programma.»
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 2006. Per la Commissione Danuta HÜBNER Membro della Commissione
1 GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 173/2005 ( GU L 29 del 2.2.2005, pag. 3 ) e sostituito, a decorrere dal 1 o gennaio 2007, dal regolamento (CE) n. 1083/2006 ( GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25 ).
2 GU L 64 del 6.3.2001, pag. 13 .
3 GU L 63 del 3.3.2001, pag. 21 . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2355/2002 ( GU L 351 del 28.12.2002, pag. 42 ).
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