32006R2006•Regolamento (CE) n. 2006/2006 della Commissione, del 22 dicembre 2006 , recante modifica del regolamento (CE) n. 950/2006 al fine di inserirvi il contingente tariffario annuale per prodotti del settore dello zucchero originari della Croazia
32006R2006Regulation31 dic 2006
del 22 dicembre 2006
recante modifica del regolamento (CE) n. 950/2006 al fine di inserirvi il contingente tariffario annuale per prodotti del settore dello zucchero originari della Croazia
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero 1 , in particolare l'articolo 40, paragrafo 1, lettera e), punto iii),
considerando quanto segue:
(1) Ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 5, e dell'allegato IV, lettera h), dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall'altra 2 , come modificato dal protocollo approvato con decisione del Consiglio 2006/882/CE, del 13 novembre 2006, 3 , la Comunità concede l'accesso a dazio zero alle importazioni nella Comunità di prodotti dei codici NC 1701 e 1702 originari della Croazia, nel limite di un quantitativo annuo di 180 000 tonnellate (peso netto).
(2) Il protocollo dell'accordo di stabilizzazione e di associazione con la Croazia entra in vigore il 1 o gennaio 2007. Occorre pertanto che il contingente tariffario per i prodotti del settore dello zucchero originari della Croazia sia aperto a partire da tale data.
(3) È opportuno che detto contingente sia aperto e gestito in conformità del regolamento (CE) n. 950/2006 della Commissione, del 28 giugno 2006, che stabilisce, per le campagne di commercializzazione 2006/2007, 2007/2008 e 2008/2009, le modalità di applicazione per l'importazione e la raffinazione di prodotti del settore dello zucchero nell'ambito di taluni contingenti tariffari e di taluni accordi preferenziali 4 , come «zucchero Balcani» ai sensi di detto regolamento. Poiché in base all'articolo 28 del suddetto regolamento i contingenti tariffari per lo zucchero Balcani sono aperti prendendo come base la campagna di commercializzazione, occorre provvedere all'adeguamento del contingente tariffario annuale per i prodotti del settore dello zucchero originari della Croazia per i nove mesi restanti della campagna di commercializzazione 2006/2007.
(4) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 950/2006.
(5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Il regolamento (CE) n. 950/2006 è così modificato:
| 1) | «h): all'articolo 27, paragrafo 5, dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e gli Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall'altra.» | «h) | all'articolo 27, paragrafo 5, dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e gli Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall'altra.» |
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| «h) | all'articolo 27, paragrafo 5, dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e gli Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall'altra.» |
| 3) | «d): “zucchero Balcani”, i prodotti del settore dello zucchero di cui ai codici NC 1701 e 1702 , originari dell'Albania, della Bosnia-Erzegovina, della Serbia, del Montenegro, del Kosovo, dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia o della Croazia, importati nella Comunità nell'ambito del regolamento (CE) n. 2007/2000, dell'accordo di stabilizzazione e di associazione con l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e dell'accordo di stabilizzazione e di associazione con la Repubblica di Croazia;» | «d) | “zucchero Balcani”, i prodotti del settore dello zucchero di cui ai codici NC 1701 e 1702 , originari dell'Albania, della Bosnia-Erzegovina, della Serbia, del Montenegro, del Kosovo, dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia o della Croazia, importati nella Comunità nell'ambito del regolamento (CE) n. 2007/2000, dell'accordo di stabilizzazione e di associazione con l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e dell'accordo di stabilizzazione e di associazione con la Repubblica di Croazia;» |
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| «d) | “zucchero Balcani”, i prodotti del settore dello zucchero di cui ai codici NC 1701 e 1702 , originari dell'Albania, della Bosnia-Erzegovina, della Serbia, del Montenegro, del Kosovo, dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia o della Croazia, importati nella Comunità nell'ambito del regolamento (CE) n. 2007/2000, dell'accordo di stabilizzazione e di associazione con l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e dell'accordo di stabilizzazione e di associazione con la Repubblica di Croazia;» |
| 4) | L'articolo 28 è sostituito dal testo seguente: «Articolo 28 1. Per ciascuna campagna di commercializzazione sono aperti contingenti tariffari per lo zucchero Balcani, a dazio zero, per un totale di 380 000 tonnellate di prodotti del settore dello zucchero di cui ai codici NC 1701 e 1702 . Tuttavia, per la campagna di commercializzazione 2006/2007, il quantitativo di prodotti del settore dello zucchero di cui ai codici NC 1701 e 1702 ammonta a 381 500 tonnellate. 2. I quantitativi di cui al paragrafo 1 sono ripartiti per paese d'origine nel modo seguente: — Albania 1 000 tonnellate, — Bosnia-Erzegovina 12 000 tonnellate, — Serbia e Montenegro 180 000 tonnellate, — ex Repubblica iugoslava di Macedonia 7 000 tonnellate, — Croazia 180 000 tonnellate. Tuttavia, per la campagna di commercializzazione 2006/2007, la ripartizione per paese di origine è la seguente: — Albania 1 250 tonnellate, — Bosnia-Erzegovina 15 000 tonnellate, — Serbia e Montenegro 225 000 tonnellate, — ex Repubblica iugoslava di Macedonia 5 250 tonnellate. — Croazia 135 000 tonnellate. Il contingente per l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e per la Croazia per la campagna di commercializzazione 2006/2007 è aperto soltanto a partire dal 1 o gennaio 2007.» | — | Albania | 1 000 tonnellate, | — | Bosnia-Erzegovina | 12 000 tonnellate, | — | Serbia e Montenegro | 180 000 tonnellate, | — | ex Repubblica iugoslava di Macedonia | 7 000 tonnellate, | — | Croazia | 180 000 tonnellate. | — | Albania | 1 250 tonnellate, | — | Bosnia-Erzegovina | 15 000 tonnellate, | — | Serbia e Montenegro | 225 000 tonnellate, | — | ex Repubblica iugoslava di Macedonia | 5 250 tonnellate. | — | Croazia | 135 000 tonnellate. |
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| — | Albania | 1 000 tonnellate, | |||||||||||||||||||||||||||||
| — | Bosnia-Erzegovina | 12 000 tonnellate, | |||||||||||||||||||||||||||||
| — | Serbia e Montenegro | 180 000 tonnellate, | |||||||||||||||||||||||||||||
| — | ex Repubblica iugoslava di Macedonia | 7 000 tonnellate, | |||||||||||||||||||||||||||||
| — | Croazia | 180 000 tonnellate. | |||||||||||||||||||||||||||||
| — | Albania | 1 250 tonnellate, | |||||||||||||||||||||||||||||
| — | Bosnia-Erzegovina | 15 000 tonnellate, | |||||||||||||||||||||||||||||
| — | Serbia e Montenegro | 225 000 tonnellate, | |||||||||||||||||||||||||||||
| — | ex Repubblica iugoslava di Macedonia | 5 250 tonnellate. | |||||||||||||||||||||||||||||
| — | Croazia | 135 000 tonnellate. |
All'articolo 29, il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente: «2. La domanda di titolo di importazione per lo zucchero Balcani in provenienza dai territori doganali del Montenegro, della Serbia, del Kosovo o della Croazia è accompagnata dall'originale del titolo di esportazione rilasciato dalle autorità competenti dei territori doganali del Montenegro, della Serbia, del Kosovo o della Croazia, conforme al modello riportato nell'allegato II, per un quantitativo pari a quello che figura nella domanda di titolo.»
L'allegato I è modificato in conformità dell'allegato del presente regolamento.
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .
Esso si applica a decorrere dal 1 o gennaio 2007.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 2006. Per la Commissione Mariann FISCHER BOEL Membro della Commissione
1 GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1 . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1585/2006 della Commissione ( GU L 294 del 25.10.2006, pag. 19 ).
2 GU L 26 del 28.1.2005, pag. 3 .
3 GU L 341 del 7.12.2006, pag. 31 .
4 GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 1 .
Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 950/2006, la tabella relativa ai numeri d'ordine per lo zucchero Balcani è sostituita dal testo seguente:
«Numeri d'ordine per lo zucchero Balcani Paesi terzi Numero d'ordine Albania 09.4324 Bosnia-Erzegovina 09.4325 Serbia, Montenegro e Kosovo 09.4326 Ex Repubblica iugoslava di Macedonia 09.4327 Croazia 09.4328»
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