32007R0116•Regolamento (CE) n. 116/2007 della Commissione, del 7 febbraio 2007 , recante modifica del regolamento (CE) n. 382/2005 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1786/2003 del Consiglio relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati
32007R0116Regulation11 feb 2007
del 7 febbraio 2007
recante modifica del regolamento (CE) n. 382/2005 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1786/2003 del Consiglio relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1786/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati 1 , in particolare l'articolo 20,
visto il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001 2 , in particolare l'articolo 71, paragrafo 2, secondo comma,
considerando quanto segue:
(1) L'esperienza acquisita con l'applicazione del regolamento (CE) n. 382/2005 della Commissione 3 ha dimostrato la necessità di precisare la formulazione dell'articolo 34 bis di detto regolamento per quanto concerne le condizioni di ammissibilità agli aiuti previsti in tale articolo e di fissare i termini di pagamento di tali aiuti.
(2) Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 382/2005.
(3) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione congiunto per i cereali e i pagamenti diretti,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
L'articolo 34 bis del regolamento (CE) n. 382/2005 è modificato come segue:
| 1) | il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. In deroga all'articolo 18, paragrafo 3, del presente regolamento, i foraggi essiccati prodotti nel corso della campagna di commercializzazione 2005/2006, che non siano usciti dall’impresa di trasformazione o da uno dei luoghi di deposito di cui all’articolo 3, lettera a), del presente regolamento entro il 31 marzo 2006, possono beneficiare dell’aiuto di cui all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1786/2003 per la campagna 2005/2006, nonché eventualmente dell’aiuto di cui all’articolo 71, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1782/2003, purché: a) rispettino le condizioni di cui all’articolo 3 del presente regolamento; b) escano dall’impresa di trasformazione nel corso della campagna di commercializzazione 2006/2007 sotto il controllo dell’autorità competente, alle condizioni stabilite agli articoli 10 e 11 del presente regolamento; c) siano imputati ai quantitativi nazionali garantiti assegnati ai rispettivi Stati membri per la campagna di commercializzazione 2005/2006; d) siano stati dichiarati e certificati nel corso della campagna di commercializzazione 2005/2006.»; | a) | rispettino le condizioni di cui all’articolo 3 del presente regolamento; | b) | escano dall’impresa di trasformazione nel corso della campagna di commercializzazione 2006/2007 sotto il controllo dell’autorità competente, alle condizioni stabilite agli articoli 10 e 11 del presente regolamento; | c) | siano imputati ai quantitativi nazionali garantiti assegnati ai rispettivi Stati membri per la campagna di commercializzazione 2005/2006; | d) | siano stati dichiarati e certificati nel corso della campagna di commercializzazione 2005/2006.»; |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a) | rispettino le condizioni di cui all’articolo 3 del presente regolamento; | ||||||||
| b) | escano dall’impresa di trasformazione nel corso della campagna di commercializzazione 2006/2007 sotto il controllo dell’autorità competente, alle condizioni stabilite agli articoli 10 e 11 del presente regolamento; | ||||||||
| c) | siano imputati ai quantitativi nazionali garantiti assegnati ai rispettivi Stati membri per la campagna di commercializzazione 2005/2006; | ||||||||
| d) | siano stati dichiarati e certificati nel corso della campagna di commercializzazione 2005/2006.»; |
| 2) | è aggiunto il seguente paragrafo 3: «3. Fatto salvo il periodo di novanta giorni previsto per la verifica del diritto all'aiuto, di cui all'articolo 20, paragrafo 2, gli aiuti a cui i beneficiari possono aspirare sono versati alle condizioni seguenti: a) l'aiuto di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1786/2003 è versato alle imprese di trasformazione entro un termine di trenta giorni lavorativi a decorrere dalla decisione di pagamento dell'organismo pagatore; b) l'aiuto di cui all'articolo 71, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1782/2003 è versato entro i termini previsti all'articolo 35, paragrafo 3, secondo comma, del presente regolamento.» | a) | l'aiuto di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1786/2003 è versato alle imprese di trasformazione entro un termine di trenta giorni lavorativi a decorrere dalla decisione di pagamento dell'organismo pagatore; | b) | l'aiuto di cui all'articolo 71, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1782/2003 è versato entro i termini previsti all'articolo 35, paragrafo 3, secondo comma, del presente regolamento.» |
|---|---|---|---|---|---|
| a) | l'aiuto di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1786/2003 è versato alle imprese di trasformazione entro un termine di trenta giorni lavorativi a decorrere dalla decisione di pagamento dell'organismo pagatore; | ||||
| b) | l'aiuto di cui all'articolo 71, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1782/2003 è versato entro i termini previsti all'articolo 35, paragrafo 3, secondo comma, del presente regolamento.» |
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 7 febbraio 2007. Per la Commissione Mariann FISCHER BOEL Membro della Commissione
1 GU L 270 del 21.10.2003, pag. 114 . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 456/2006 ( GU L 82 del 21.3.2006, pag. 1 ).
2 GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2013/2006 ( GU L 384 del 29.12.2006, pag. 13 ).
3 GU L 61 dell’8.3.2005, pag. 4 . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1913/2006 ( GU L 365 del 21.12.2006, pag. 52 ).
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