32007R0172•Regolamento (CE) n. 172/2007 del Consiglio, del 16 febbraio 2007 , recante modifica dell’allegato V del regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli inquinanti organici persistenti Testo rilevante ai fini del SEE
32007R0172Regulation15 mar 2007
del 16 febbraio 2007
recante modifica dell’allegato V del regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli inquinanti organici persistenti
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo agli inquinanti organici persistenti 1 , in particolare l’articolo 7, paragrafo 5, primo comma, l’articolo 7, paragrafo 6, e l’articolo 14, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) La Commissione ha condotto uno studio sull’applicazione delle disposizioni relative ai rifiuti contenute nel regolamento (CE) n. 850/2004. Tale studio ha individuato i valori massimi di concentrazione, ai fini della parte 2 dell’allegato V del medesimo regolamento, oltre i quali non si può escludere la possibilità di rischi per la salute umana e per l’ambiente.
(2) Il limite di concentrazione per le dibenzo-p-diossine e i dibenzofurani policlorurati (PCDD/PCDF) è espresso in unità equivalenti di tossicità (TEQ), sulla base dei fattori di tossicità equivalente (TEF) fissati dall’Organizzazione mondiale della sanità nel 1998. I dati disponibili sui bifenili policlorurati (PCB) diossina-simili non sono sufficienti per includere questi composti nei TEQ.
(3) Esaclorocicloesano (HCH) è la denominazione di una miscela tecnica di vari isomeri. Un’analisi esaustiva di tali isomeri sarebbe sproporzionata, in quanto solo gli HCH alfa, beta e gamma sono importanti sotto il profilo tossicologico. Il limite di concentrazione dovrebbe pertanto riferirsi solo a questi isomeri. Le miscele standard più diffuse sul mercato per l’analisi di questa classe di composti individuano solo questi isomeri.
(4) Le misure previste dal presente regolamento sono le più idonee a garantire un elevato livello di protezione.
(5) È quindi opportuno modificare il regolamento (CE) n. 850/2004.
(6) Il comitato istituito dall’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 850/2004, consultato il 25 gennaio 2006 secondo la procedura di cui all’articolo 17, paragrafo 2, di tale regolamento, non ha formulato alcun parere,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
L’allegato V del regolamento (CE) n. 850/2004 è modificato come stabilito nell’allegato del presente regolamento.
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 16 febbraio 2007. Per il Consiglio La presidente A. SCHAVAN
1 GU L 158 del 30.4.2004, pag. 7 ; rettifica nella GU L 229 del 29.6.2004, pag. 5 .
L’allegato V, parte 2, del regolamento (CE) n. 850/2004 è sostituito dal seguente:
«Parte 2 Rifiuti e operazioni cui si applica l’articolo 7, paragrafo 4, lettera b) Ai fini dell’articolo 7, paragrafo 4, lettera b), sono autorizzate le seguenti operazioni riguardo ai rifiuti specificati, definiti dal codice a sei cifre, come risulta dalla classificazione nella decisione 2000/532/CE . Rifiuti come classificati nella decisione 2000/532/CE Valore limite di concentrazione massima delle sostanze di cui all’allegato IV 1 Operazione 10 RIFIUTI PRODOTTI DA PROCESSI TERMICI Aldrin: 5 000 mg/kg; Clordano: 5 000 mg/kg; Dieldrin: 5 000 mg/kg; Endrin: 5 000 mg/kg; Eptacloro: 5 000 mg/kg; Esaclorobenzene: 5 000 mg/kg; Mirex: 5 000 mg/kg; Toxafene: 5 000 mg/kg; Bifenili policlorurati (PCB) 2 : 50 mg/kg; DDT [1,1,1-tricloro-2,2-bis(4-clorofenil)etano]: 5 000 mg/kg; Clordecone: 5 000 mg/kg; Dibenzo-p-diossine e dibenzofurani policlorurati (PCDD/PCDF) 3 5 mg/kg; Somma di HCH alfa, beta e gamma: 5 000 mg/kg; Esabromobifenile: 5 000 mg/kg Soltanto stoccaggio permanente: — formazioni di roccia dura sotterranee, sicure e profonde, — miniere di sale, o — discarica per rifiuti pericolosi (purché i rifiuti siano solidificati o stabilizzati se tecnicamente fattibile, come previsto per la classificazione dei rifiuti al sottocapitolo 1903 della decisione 2000/532/CE) purché si sia adempiuto agli obblighi della direttiva 1999/31/CE del Consiglio 4 e della decisione 2003/33/CE del Consiglio 5 e purché si sia dimostrato che l’operazione scelta è preferibile sotto il profilo ambientale 10 01 Rifiuti prodotti da centrali termiche ed altri impianti termici (tranne 19 ) 10 01 14 * 6 Ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento contenenti sostanze pericolose 10 01 16 * Ceneri leggere prodotte dal coincenerimento contenenti sostanze pericolose 10 02 Rifiuti dell’industria del ferro e dell’acciaio 10 02 07 * Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose 10 03 Rifiuti della metallurgia termica dell’alluminio 10 03 04 * Scorie della produzione primaria 10 03 08 * Scorie saline della produzione secondaria 10 03 09 * Scorie nere della produzione secondaria 10 03 19 * Polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze pericolose 10 03 21 * Altre polveri e particolati (comprese quelle prodotte da mulini a palle), contenenti sostanze pericolose 10 03 29 * Rifiuti prodotti dal trattamento di scorie saline e scorie nere, contenenti sostanze pericolose 10 04 Rifiuti della metallurgia termica del piombo 10 04 01 * Scorie della produzione primaria e secondaria 10 04 02 * Impurità e schiumature della produzione primaria e secondaria 10 04 04 * Polveri dai gas di combustione 10 04 05 * Altre polveri e particolato 10 04 06 * Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi 10 05 Rifiuti della metallurgia termica dello zinco 10 05 03 * Polveri dei gas di combustione 10 05 05 * Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi 10 06 Rifiuti della metallurgia termica del rame 10 06 03 * Polveri dei gas di combustione 10 06 06 * Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi 10 08 Rifiuti della metallurgia termica di altri metalli non ferrosi 10 08 08 * Scorie saline della produzione primaria e secondaria 10 08 15 * Polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze pericolose 10 09 Rifiuti della fusione di materiali ferrosi 10 09 09 * Polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze pericolose 16 RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL’ELENCO 16 11 Scarti di rivestimenti e materiali refrattari 16 11 01 * Rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle lavorazioni metallurgiche contenenti sostanze pericolose 16 11 03 * Altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, contenenti sostanze pericolose 17 RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI) 17 01 Cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche 17 01 06 * Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, contenenti sostanze pericolose 17 05 Terra (compreso il terreno proveniente da siti contaminati) rocce e fanghi di dragaggio 17 05 03 * Terra e rocce, contenenti sostanze pericolose 17 09 Altri rifiuti dell’attività di costruzione e demolizione 17 09 02 * Rifiuti dell’attività di costruzione e demolizione, contenenti PCB (ad esempio sigillanti contenenti PCB, pavimentazioni a base di resina contenenti PCB, elementi stagni in vetro contenenti PCB, condensatori contenenti PCB) 17 09 03 * Altri rifiuti dell’attività di costruzione e demolizione (compresi i rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose 19 RIFIUTI DA IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI, IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE, PREPARAZIONE DI ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO FUORI SITO E ALL’USO INDUSTRIALE 19 01 Rifiuti da incenerimento o pirolisi di rifiuti 19 01 07 * Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi 19 01 11 * Ceneri pesanti e scorie, contenenti sostanze pericolose 19 01 13 * Ceneri leggere, contenenti sostanze pericolose 19 01 15 * Ceneri di caldaia, contenenti sostanze pericolose 19 04 Rifiuti vetrificati e rifiuti di vetrificazione 19 04 02 * Ceneri leggere ed altri rifiuti dal trattamento dei fumi 19 04 03 * Fase solida non vetrificata
Decisione 2000/532/CE della Commissione, del 3 maggio 2000, che sostituisce la decisione 94/3/CE che istituisce un elenco di rifiuti conformemente all’articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti e la decisione 94/904/CE del Consiglio che istituisce un elenco di rifiuti pericolosi ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE relativa ai rifiuti pericolosi ( GU L 226 del 6.9.2000, pag. 3 ). Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2001/573/CE del Consiglio ( GU L 203 del 28.7.2001, pag. 18 ).» »
1 I limiti si applicano unicamente alle discariche di rifiuti pericolosi e non si applicano ai depositi sotterranei permanenti di rifiuti pericolosi, comprese le miniere di sale.
6 I rifiuti contrassegnati da un asterisco * vanno considerati pericolosi e sono pertanto soggetti alle disposizioni di detta direttiva.
2 Ove applicabile, deve essere utilizzato il metodo di calcolo istituito nelle norme europee EN 12766-1 e EN 12766-2.
4 Direttiva 1999/31/CE del Consiglio, 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti ( GU L 182 del 16.7.1999, pag. 1 ). Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003.
5 Decisione 2003/33/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che stabilisce criteri e procedure per l’ammissione dei rifiuti nelle discariche ai sensi dell’articolo 16 e dell’allegato II della direttiva 1999/31/CE ( GU L 11 del 16.1.2003, pag. 27 ).
3 Il limite è calcolato come PCDD e PCDF secondo i fattori di tossicità equivalente (TEF) indicati di seguito:
| PCDF | |
|---|---|
| 2,3,7,8-TeCDF | 0,1 |
| 1,2,3,7,8-PeCDF | 0,05 |
| 2,3,4,7,8-PeCDF | 0,5 |
| 1,2,3,4,7,8-HxCDF | 0,1 |
| 1,2,3,6,7,8-HxCDF | 0,1 |
| 1,2,3,7,8,9-HxCDF | 0,1 |
| 2,3,4,6,7,8-HxCDF | 0,1 |
| 1,2,3,4,6,7,8-HpCDF | 0,01 |
| 1,2,3,4,7,8,9-HpCDF | 0,01 |
| OCDF | 0,0001 |
I limiti si applicano unicamente alle discariche di rifiuti pericolosi e non si applicano ai depositi sotterranei permanenti di rifiuti pericolosi, comprese le miniere di sale. ↩ ↩2 ↩3 ↩4
Ove applicabile, deve essere utilizzato il metodo di calcolo istituito nelle norme europee EN 12766-1 e EN 12766-2. ↩ ↩2
Il limite è calcolato come PCDD e PCDF secondo i fattori di tossicità equivalente (TEF) indicati di seguito: ↩ ↩2
Direttiva 1999/31/CE del Consiglio, 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti (). Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003. ↩ ↩2
Decisione 2003/33/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che stabilisce criteri e procedure per l’ammissione dei rifiuti nelle discariche ai sensi dell’articolo 16 e dell’allegato II della direttiva 1999/31/CE (). ↩ ↩2
I rifiuti contrassegnati da un asterisco * vanno considerati pericolosi e sono pertanto soggetti alle disposizioni di detta direttiva. ↩ ↩2
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