32007R0832•Regolamento (CE) n. 832/2007 della Commissione, del 16 luglio 2007 , che modifica il regolamento (CE) n. 197/2006 per quanto concerne l'utilizzo di prodotti alimentari non più destinati al consumo umano e la proroga delle misure transitorie relative a tali prodotti alimentari (Testo rilevante ai fini del SEE)
32007R0832Regulation20 lug 2007
del 16 luglio 2007
che modifica il regolamento (CE) n. 197/2006 per quanto concerne l'utilizzo di prodotti alimentari non più destinati al consumo umano e la proroga delle misure transitorie relative a tali prodotti alimentari
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano 1 , in particolare l'articolo 32, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (CE) n. 1774/2002 dispone una revisione completa della normativa comunitaria in tema di sottoprodotti di origine animale e introduce una serie di prescrizioni rigorose per quanto concerne la loro utilizzazione ed eliminazione. L'articolo 22, paragrafo 1, lettere a) e b), in particolare, stabilisce restrizioni generali dell'uso dei sottoprodotti di origine animale e dei prodotti trasformati.
(2) Il regolamento (CE) n. 197/2006 della Commissione recante misure transitorie a norma del regolamento (CE) n. 1774/2002 relative alla raccolta, al trasporto, al trattamento, all'utilizzo e all'eliminazione di prodotti alimentari non più destinati al consumo umano 2 , stabilisce una serie di misure transitorie che scadranno il 31 luglio 2007. A norma dell'articolo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 197/2006, gli Stati membri possono autorizzare che i prodotti alimentari non più destinati al consumo umano vengano utilizzati nei mangimi o impiegati per altri scopi, senza subire ulteriori trattamenti, purché siano rispettate determinate condizioni ivi enunciate.
(3) Gli operatori economici interessati da tali misure transitorie hanno chiesto una proroga della loro validità e date le circostanze è opportuno aderire alla richiesta.
(4) Ai fini della chiarezza della legislazione comunitaria è opportuno precisare che gli utilizzi che possono essere autorizzati a norma dell'articolo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 197/2006 non pregiudicano le restrizioni generali di cui all'articolo 22, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 1774/2002.
(5) Occorre quindi modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 197/2006.
(6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Il regolamento (CE) n. 197/2006 è modificato come segue:
| 1) | «c): vengano utilizzati nei mangimi senza subire ulteriori trattamenti o impiegati per altri scopi senza subire ulteriori trattamenti sempre che: i) detti prodotti alimentari non più destinati al consumo umano non siano entrati in contatto con materie prime di origine animale e l'autorità competente ritenga che detto impiego non costituisca un rischio per la salute pubblica o degli animali; ii) tale uso, nel caso di impiego nei mangimi, non pregiudichi le restrizioni dell'uso stabilite all'articolo 22, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 1774/2002.»; — i) — detti prodotti alimentari non più destinati al consumo umano non siano entrati in contatto con materie prime di origine animale e l'autorità competente ritenga che detto impiego non costituisca un rischio per la salute pubblica o degli animali; — ii) — tale uso, nel caso di impiego nei mangimi, non pregiudichi le restrizioni dell'uso stabilite all'articolo 22, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 1774/2002.»; i): detti prodotti alimentari non più destinati al consumo umano non siano entrati in contatto con materie prime di origine animale e l'autorità competente ritenga che detto impiego non costituisca un rischio per la salute pubblica o degli animali; ii): tale uso, nel caso di impiego nei mangimi, non pregiudichi le restrizioni dell'uso stabilite all'articolo 22, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 1774/2002.»; | «c) | i): detti prodotti alimentari non più destinati al consumo umano non siano entrati in contatto con materie prime di origine animale e l'autorità competente ritenga che detto impiego non costituisca un rischio per la salute pubblica o degli animali; | i) | detti prodotti alimentari non più destinati al consumo umano non siano entrati in contatto con materie prime di origine animale e l'autorità competente ritenga che detto impiego non costituisca un rischio per la salute pubblica o degli animali; | ii) | tale uso, nel caso di impiego nei mangimi, non pregiudichi le restrizioni dell'uso stabilite all'articolo 22, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 1774/2002.»; |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| «c) | i): detti prodotti alimentari non più destinati al consumo umano non siano entrati in contatto con materie prime di origine animale e l'autorità competente ritenga che detto impiego non costituisca un rischio per la salute pubblica o degli animali; | i) | detti prodotti alimentari non più destinati al consumo umano non siano entrati in contatto con materie prime di origine animale e l'autorità competente ritenga che detto impiego non costituisca un rischio per la salute pubblica o degli animali; | ii) | tale uso, nel caso di impiego nei mangimi, non pregiudichi le restrizioni dell'uso stabilite all'articolo 22, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 1774/2002.»; | ||
| i) | detti prodotti alimentari non più destinati al consumo umano non siano entrati in contatto con materie prime di origine animale e l'autorità competente ritenga che detto impiego non costituisca un rischio per la salute pubblica o degli animali; | ||||||
| ii) | tale uso, nel caso di impiego nei mangimi, non pregiudichi le restrizioni dell'uso stabilite all'articolo 22, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 1774/2002.»; |
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 16 luglio 2007. Per la Commissione Markos KYPRIANOU Membro della Commissione
1 GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2007/2006 della Commissione ( GU L 379 del 28.12.2006, pag. 98 ).
2 GU L 32 del 4.2.2006, pag. 13 .
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