32007R0920•Regolamento (CE) n. 920/2007 della Commissione, del 1° agosto 2007 , recante modifica del regolamento (CE) n. 930/2000 che stabilisce le modalità di applicazione per quanto riguarda l'ammissibilità delle denominazione varietali delle specie di piante agricole e delle specie di ortaggi
32007R0920Regulation22 ago 2007
del 1 o agosto 2007
recante modifica del regolamento (CE) n. 930/2000 che stabilisce le modalità di applicazione per quanto riguarda l'ammissibilità delle denominazione varietali delle specie di piante agricole e delle specie di ortaggi
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole 1 , in particolare l'articolo 9, paragrafo 6,
vista la direttiva 2002/55/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi 2 , in particolare l'articolo 9, paragrafo 6,
considerando quanto segue:
(1) Le direttive 2002/53/CE e 2002/55/CE stabiliscono norme generali relative all'ammissibilità delle denominazioni varietali, mediante un riferimento all'articolo 63 del regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali 3 .
(2) Il regolamento (CE) n. 930/2000 della Commissione, del 4 maggio 2000, che stabilisce le modalità di applicazione per quanto riguarda l'ammissibilità delle denominazioni varietali delle specie di piante agricole e delle specie di ortaggi 4 stabilisce modalità dettagliate di applicazione di alcuni criteri enunciati all'articolo 63 del regolamento (CE) n. 2100/94, in particolare per quanto concerne gli impedimenti alla designazione di una denominazione varietale.
(3) Dopo l'adozione del regolamento (CE) n. 930/2000, si è modificata la definizione del termine «specie apparentata» utilizzato dall'Unione internazionale per la protezione delle nuove varietà vegetali. Occorre pertanto aggiornare conseguentemente le norme dettagliate definite nel regolamento (CE) n. 930/2000.
(4) È pertanto necessario modificare il regolamento (CE) n. 930/2000.
(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Il regolamento (CE) n. 930/2000 è modificato come segue:
| 1) | «b): il significato di “specie apparentata” è quello indicato nell'allegato al presente regolamento.»; | «b) | il significato di “specie apparentata” è quello indicato nell'allegato al presente regolamento.»; |
|---|---|---|---|
| «b) | il significato di “specie apparentata” è quello indicato nell'allegato al presente regolamento.»; |
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .
Esso non si applica alle denominazioni varietali che il richiedente ha sottoposto all'approvazione dell'autorità competente prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 1 o agosto 2007. Per la Commissione Markos KYPRIANOU Membro della Commissione
1 GU L 193 del 20.7.2002, pag. 1 . Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio ( GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1 ).
2 GU L 193 del 20.7.2002, pag. 33 . Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/124/CE della Commissione ( GU L 339 del 6.12.2006, pag. 12 ).
3 GU L 227 dell'1.9.1994, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 873/2004 ( GU L 162 del 30.4.2004, pag. 38 ).
4 GU L 108 del 5.5.2000, pag. 3 . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1831/2004 ( GU L 321 del 22.10.2004, pag. 29 ).
«ALLEGATO Specie apparentate Per “specie apparentata”, conformemente all'articolo 4, paragrafo b), s'intende che: a) se esiste più di una classe nell'ambito dello stesso genere, si applica l'elenco di classi al punto 1; b) se le classi comprendono più di un genere, si applica l'elenco di classi al punto 2; c) a titolo generale, per i generi e le specie che non sono compresi nell'elenco delle classi dei punti 1 e 2, si considera che un genere costituisca una classe. 1. Classi nell'ambito dello stesso genere Classi Nome scientifico Classe 1.1 Brassica oleracea Classe 1.2 Brassica diversa dalla Brassica oleracea Classe 2.1 Beta vulgaris — barbabietola da zucchero, barbabietola da foraggio Classe 2.2 Beta vulgaris — barbabietola che comprende la barbabietola di tipo Cheltenham e la bietola da costa Classe 2.3 Bietola diversa da quella delle classi 2.1 e 2.2 Classe 3.1 Cucumis sativus Classe 3.2 Cucumis melo Classe 3.3 Cucumis diverso da quello delle classi 3.1 e 3.2 Classe 4.1 Solanum tuberosum Classe 4.2 Solanum diverso dalla classe 4.1 2. Classi che comprendono più di un genere Classi Nome scientifico Classe 201 Secale, Triticale, Triticum Classe 203 Agrostis, Dactylis, Festuca, Festulolium, Lolium, Phalaris, Phleum e Poa Classe 204 Lotus, Medicago, Ornithopus, Onobrychis, Trifolium Classe 205 Cichorium, Lactuca
Le classi 203 e 204 non vengono definite esclusivamente in base alle specie apparentate».
. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (). ↩ ↩2
. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/124/CE della Commissione (). ↩ ↩2
. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 873/2004 (). ↩ ↩2
. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1831/2004 (). ↩ ↩2
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