32007R1139•Regolamento (CE) n. 1139/2007 della Commissione, del 1° ottobre 2007 , riguardante l’autorizzazione della L-arginina come additivo per mangimi (Testo rilevante ai fini del SEE)
32007R1139Regulation22 ott 2007
del 1 o ottobre 2007
riguardante l’autorizzazione della L-arginina come additivo per mangimi
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale 1 , in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione.
(2) È stata presentata una domanda di autorizzazione della L-arginina come aminoacido.
(3) La domanda di autorizzazione è stata presentata prima della data di applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003, come domanda ai sensi della direttiva 82/471/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1982, relativa a taluni prodotti impiegati nell’alimentazione degli animali 2 . Dal 18 ottobre 2004 gli aminoacidi, i loro sali e analoghi rientrano nel campo d’applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003. La domanda va dunque considerata come una domanda ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003.
(4) Per soddisfare le condizioni stabilite nell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003, a sostegno della domanda sono state presentate ulteriori informazioni.
(5) La domanda riguarda l’autorizzazione della L-arginina come additivo per l’alimentazione di tutte le specie di animali, da classificare nella categoria «additivi nutrizionali» e nel gruppo funzionale «aminoacidi, loro sali e analoghi».
(6) L’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») ha concluso nel suo parere del 17 aprile 2007 3 che la L-arginina non ha effetti dannosi sulla salute degli animali, sulla salute umana o sull’ambiente. Essa ha inoltre concluso che la L-arginina non pone alcun altro rischio che potrebbe escluderne l’autorizzazione, in conformità dell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003. Essa non ritiene necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo alla commercializzazione. La relazione sul metodo di analisi dell’additivo nei mangimi è stata presentata all’Autorità dal laboratorio comunitario di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003. La valutazione del preparato dimostra che le condizioni di autorizzazione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003 sono soddisfatte. Di conseguenza è opportuno autorizzare l'impiego del preparato, come specificato nell'allegato del presente regolamento.
(7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Il preparato di cui all’allegato, appartenente alla categoria «additivi nutrizionali» e al gruppo funzionale «aminoacidi, loro sali e analoghi», è autorizzato come additivo per l’alimentazione animale alle condizioni stabilite nell'allegato.
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 1 o ottobre 2007. Per la Commissione Markos KYPRIANOU Membro della Commissione
1 GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29 . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 378/2005 della Commissione ( GU L 59 del 5.3.2005, pag. 8 ).
2 GU L 213 del 21.7.1982, pag. 8 . Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/116/CE della Commissione ( GU L 379 del 24.12.2004, pag. 81 ).
3 Parere del gruppo di esperti scientifici sugli additivi e sui prodotti o sostanze utilizzati nei mangimi in merito alla sicurezza e all’efficacia del prodotto L-arginina prodotto per fermentazione a partire dal Corynebacterium glutamicum (ATCC-13870) per tutte le specie di animali. Adottato il 17 aprile 2007. The EFSA Journal (2007) 473, pagg. 1-19.
| Categoria di additivi nutrizionali. Gruppo funzionale: aminoacidi, loro sali e analoghi. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3c3.6.1 | — | L-arginina | Caratterizzazione dell’additivo L-arginina 98 % prodotto a partire da Corynebacterium glutamicum (ATCC 13870) C 6 H 14 N 4 O 2 | Tutte le specie | — | — | — | — | 22.10.2017 |
1 GU L 257 del 19.9.1998, pag. 14 .
. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/116/CE della Commissione (). ↩ ↩2
Parere del gruppo di esperti scientifici sugli additivi e sui prodotti o sostanze utilizzati nei mangimi in merito alla sicurezza e all’efficacia del prodotto L-arginina prodotto per fermentazione a partire dal Corynebacterium glutamicum (ATCC-13870) per tutte le specie di animali. Adottato il 17 aprile 2007. The EFSA Journal (2007) 473, pagg. 1-19. ↩ ↩2
{
"legislation": {
"id": "32007r1139",
"hash": "c5599e3babd59443d334caa047c0a035a153a432e51ed5cd53297fdac2837a04",
"celex": "32007R1139",
"source": "eu-legislation",
"inForce": null,
"citation": null,
"languages": [
{
"title": "Règlement (CE) n° 1139/2007 de la Commission du 1 er octobre 2007 concernant l’autorisation de la L-arginine en tant qu’additif pour l'alimentation animale (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)",
"summary": null,
"language": "fr",
"contentUrl": "http://publications.europa.eu/resource/cellar/76be87ef-8f47-4fac-a1a7-adbe1c07f1cc.0010.02/DOC_1"
},
{
"title": "Commission Regulation (EC) No 1139/2007 of 1 October 2007 concerning the authorisation of L-arginine as a feed additive (Text with EEA relevance)",
"summary": null,
"language": "en",
"contentUrl": "http://publications.europa.eu/resource/cellar/76be87ef-8f47-4fac-a1a7-adbe1c07f1cc.0006.02/DOC_1"
},
{
"title": "Regolamento (CE) n. 1139/2007 della Commissione, del 1° ottobre 2007 , riguardante l’autorizzazione della L-arginina come additivo per mangimi (Testo rilevante ai fini del SEE)",
"summary": null,
"language": "it",
"contentUrl": "http://publications.europa.eu/resource/cellar/76be87ef-8f47-4fac-a1a7-adbe1c07f1cc.0012.02/DOC_1"
},
{
"title": "Verordnung (EG) Nr. 1139/2007 der Kommission vom 1. Oktober 2007 zur Zulassung von L-Arginin als Futtermittelzusatzstoff (Text von Bedeutung für den EWR)",
"summary": null,
"language": "de",
"contentUrl": "http://publications.europa.eu/resource/cellar/76be87ef-8f47-4fac-a1a7-adbe1c07f1cc.0004.02/DOC_1"
}
],
"scrapedAt": "2026-06-17T16:13:38.381Z",
"sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32007R1139",
"adoptionDate": "2007-10-01",
"effectiveDate": "2007-10-22",
"expirationDate": "2020-08-04",
"lastAmendmentDate": null
},
"content": {
"celex": "32007R1139",
"contentUrl": "http://publications.europa.eu/resource/cellar/76be87ef-8f47-4fac-a1a7-adbe1c07f1cc.0012.02/DOC_1",
"ojCitation": null
}
}