32007R1213•Regolamento (CE) n. 1213/2007 della Commissione, del 17 ottobre 2007 , che riduce, per la campagna di commercializzazione 2007/08, gli importi dell’aiuto ai produttori di taluni agrumi in seguito al superamento del limite di trasformazione in alcuni Stati membri
32007R1213Regulation21 ott 2007
del 17 ottobre 2007
che riduce, per la campagna di commercializzazione 2007/08, gli importi dell’aiuto ai produttori di taluni agrumi in seguito al superamento del limite di trasformazione in alcuni Stati membri
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2202/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, che istituisce un regime di aiuti ai produttori di taluni agrumi 1 , in particolare l’articolo 6,
considerando quanto segue:
(1) L’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2202/96 ha stabilito, per taluni agrumi, un limite comunitario di trasformazione, ripartito tra gli Stati membri, in conformità dell’allegato II del medesimo regolamento.
(2) L’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2202/96 prevede che, in caso di superamento del limite comunitario, gli importi dell’aiuto indicati nell’allegato I del medesimo regolamento siano ridotti negli Stati membri nei quali è stato superato il corrispondente limite di trasformazione. Il superamento del limite è calcolato in base alla media dei quantitativi trasformati nell’ambito del regime di aiuto nel corso delle tre campagne di commercializzazione o dei periodi equivalenti che precedono la campagna per la quale deve essere fissato l’aiuto.
(3) A norma dell’articolo 39, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 2111/2003 della Commissione 2 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2202/96, gli Stati membri hanno comunicato i quantitativi di arance trasformate nell’ambito del regime di aiuto. In base a tali dati è stato constatato un superamento di 376 023 tonnellate del limite comunitario di trasformazione. Nell’ambito di tale superamento è stato rilevato un superamento dei limiti relativi all’Italia, alla Grecia e al Portogallo. Di conseguenza, per la campagna di commercializzazione 2007/08 gli importi dell’aiuto per le arance di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 2202/96 devono essere diminuiti del 55,91 % in Italia, dell’8,34 % in Grecia e del 52,88 % in Portogallo.
(4) A norma dell’articolo 39, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 2111/2003, gli Stati membri hanno comunicato i quantitativi di piccoli agrumi trasformati nell’ambito del regime di aiuto. In base a tali dati, è stato constatato un superamento di 104 734 tonnellate del limite comunitario di trasformazione. Nell’ambito di tale superamento è stato rilevato un superamento dei limiti relativi all’Italia, alla Spagna, al Portogallo e a Cipro. Di conseguenza, per la campagna di commercializzazione 2007/08 gli importi dell’aiuto per i mandarini, le clementine e i satsuma di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 2202/96 devono essere diminuiti del 62,30 % in Italia, del 12 % in Spagna per i piccoli agrumi destinati alla trasformazione in succo, dell’80,66 % in Portogallo e del 53,27 % a Cipro.
(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Per quanto riguarda l’Italia, la Grecia e il Portogallo, e per la campagna di commercializzazione 2007/08, gli importi dell’aiuto a titolo del regolamento (CE) n. 2202/96 per le arance consegnate alla trasformazione figurano nell’allegato I del presente regolamento.
Per quanto riguarda l’Italia, la Spagna, il Portogallo e Cipro e per la campagna di commercializzazione 2007/08, gli importi dell’aiuto a titolo del regolamento (CE) n. 2202/96 per i mandarini, le clementine e i satsuma consegnati alla trasformazione figurano nell’allegato II del presente regolamento.
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 17 ottobre 2007. Per la Commissione Mariann FISCHER BOEL Membro della Commissione
1 GU L 297 del 21.11.1996, pag. 49 . Regolamento modificato da ultimo dall’atto di adesione del 2003.
2 GU L 317 del 2.12.2003, pag. 5 .
| Portogallo | 5,31 | 4,62 | 4,16 |
|---|
| Cipro | 4,89 | 4,25 | 3,83 |
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