32007R1398•Regolamento (CE) n. 1398/2007 della Commissione, del 28 novembre 2007 , che modifica gli allegati II, III B e VI del regolamento (CE) n. 517/94 del Consiglio che concerne il regime comune applicabile alle importazioni di prodotti tessili da taluni paesi terzi, non contemplato da accordi bilaterali, da protocolli o da altre disposizioni né da altro regime comunitario specifico in materia di importazioni
32007R1398Regulation6 dic 2007
del 28 novembre 2007
che modifica gli allegati II, III B e VI del regolamento (CE) n. 517/94 del Consiglio che concerne il regime comune applicabile alle importazioni di prodotti tessili da taluni paesi terzi, non contemplato da accordi bilaterali, da protocolli o da altre disposizioni né da altro regime comunitario specifico in materia di importazioni
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 517/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994, che concerne il regime comune applicabile alle importazioni di prodotti tessili da taluni paesi terzi, non contemplato da accordi bilaterali, da protocolli o da altre disposizioni né da altro regime comunitario specifico in materia di importazioni 1 , in particolare l’articolo 28,
considerando quanto segue:
(1) L’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Montenegro, dall’altra, è stato firmato il 15 ottobre 2007. L’accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali entrerà in vigore il 1 o gennaio 2008. L’accordo interinale consentirà l’applicazione provvisoria delle disposizioni commerciali dell’accordo di stabilizzazione e di associazione in attesa della sua ratifica. Occorre pertanto escludere la Repubblica del Montenegro dal campo di applicazione del regolamento (CE) n. 517/94 a decorrere dalla data di applicazione dell’accordo interinale.
(2) Dopo l’esclusione di tutti i componenti della ex Iugoslavia dal campo di applicazione del regolamento (CE) n. 517/94, il Kosovo, quale definito nella risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999 2 , è il solo territorio della regione soggetto a contingenti tessili. Pertanto, considerata altresì l’assenza di un’industria tessile, è opportuno escludere anche il Kosovo dal campo di applicazione del regolamento (CE) n. 517/94 al fine di evitare qualsiasi forma di discriminazione nei confronti di tale territorio.
(3) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 517/94.
(4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei tessili istituito dall’articolo 25 del regolamento (CE) n. 517/94,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Gli allegati II, III B e VI del regolamento (CE) n. 517/94 sono modificati come indicato nell’allegato del presente regolamento.
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .
Esso si applica a decorrere dal 1 o gennaio 2008.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 28 novembre 2007. Per la Commissione Peter MANDELSON Membro della Commissione
1 GU L 67 del 10.3.1994, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 ( GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1 ).
2 Tutti i riferimenti al Kosovo che figurano nel presente regolamento si intendono fatti al Kosovo quale definito nella risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza dell’ONU.
Gli allegati II, III B e VI del regolamento (CE) n. 517/94 sono modificati come segue:
l’allegato II è sostituito dal seguente: «ALLEGATO II Elenco dei paesi di cui all’articolo 2 Corea del Nord»;
l’allegato III B è sostituito dal seguente: «ALLEGATO III B Limiti quantitativi annui comunitari di cui all’articolo 2, paragrafo 1, quarto trattino»;
l’allegato VI è sostituito dal testo seguente: «ALLEGATO VI Traffico di perfezionamento passivo Limiti annui comunitari di cui all’articolo 4».
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