32007R1423•Regolamento (CE) n. 1423/2007 della Commissione, del 4 dicembre 2007 , recante modifica del regolamento (CE) n. 1291/2000 che stabilisce le modalità comuni d’applicazione del regime dei titoli d’importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli
32007R1423Regulation12 dic 2007
del 4 dicembre 2007
recante modifica del regolamento (CE) n. 1291/2000 che stabilisce le modalità comuni d’applicazione del regime dei titoli d’importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali 1 , in particolare l’articolo 9, paragrafo 2, nonché le corrispondenti disposizioni degli altri regolamenti che istituiscono organizzazioni comuni dei mercati dei prodotti agricoli,
considerando quanto segue:
(1) L’articolo 19 del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione 2 prevede la possibilità di rilasciare titoli di importazione e di esportazione elettronici.
(2) L’esperienza ha dimostrato che per aumentare l’efficienza delle operazioni di importazione e di esportazione, è possibile migliorare le disposizioni dell’articolo 25, al fine di chiarire che i titoli possono essere conservati e gestiti in forma elettronica dall’autorità competente dello Stato membro anziché essere rilasciati all’importatore o all’esportatore, e che, quando i dati relativi alle esportazioni sono stati introdotti e trasmessi elettronicamente all’organismo emittente, anche l’imputazione e la vidimazione del titolo elettronico di esportazione possono essere effettuate elettronicamente.
(3) Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1291/2000.
(4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere di tutti i comitati di gestione interessati,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
L’articolo 25 del regolamento (CE) n. 1291/2000 è modificato come segue:
| a) | il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. In deroga al disposto dell’articolo 24, uno Stato membro può consentire a che il titolo: a) venga depositato presso l’organismo emittente o l’autorità responsabile del pagamento della restituzione; b) nei casi in cui si applica l’articolo 19, venga conservato nella base di dati dell’organismo emittente o dell’autorità responsabile del pagamento della restituzione.»; | a) | venga depositato presso l’organismo emittente o l’autorità responsabile del pagamento della restituzione; | b) | nei casi in cui si applica l’articolo 19, venga conservato nella base di dati dell’organismo emittente o dell’autorità responsabile del pagamento della restituzione.»; |
|---|---|---|---|---|---|
| a) | venga depositato presso l’organismo emittente o l’autorità responsabile del pagamento della restituzione; | ||||
| b) | nei casi in cui si applica l’articolo 19, venga conservato nella base di dati dell’organismo emittente o dell’autorità responsabile del pagamento della restituzione.»; |
| b) | il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3. Lo Stato membro determina l’autorità competente per l’imputazione e la vidimazione del titolo. Tuttavia, l’imputazione e la convalida e vidimazione del titolo si considerano ugualmente effettuate qualora: a) sussista un documento generato tramite computer, il quale specifichi i quantitativi esportati; siffatto documento deve essere allegato al titolo e con esso classificato; b) i quantitativi esportati sono stati introdotti in una base di dati elettronica ufficiale dello Stato membro interessato e vi è un link tra queste informazioni e il titolo elettronico; gli Stati membri possono decidere di archiviare queste informazioni utilizzando la versione cartacea dei documenti elettronici. Si considera come data dell’imputazione la data di accettazione della dichiarazione di cui all’articolo 24, paragrafo 1.» | a) | sussista un documento generato tramite computer, il quale specifichi i quantitativi esportati; siffatto documento deve essere allegato al titolo e con esso classificato; | b) | i quantitativi esportati sono stati introdotti in una base di dati elettronica ufficiale dello Stato membro interessato e vi è un link tra queste informazioni e il titolo elettronico; gli Stati membri possono decidere di archiviare queste informazioni utilizzando la versione cartacea dei documenti elettronici. |
|---|---|---|---|---|---|
| a) | sussista un documento generato tramite computer, il quale specifichi i quantitativi esportati; siffatto documento deve essere allegato al titolo e con esso classificato; | ||||
| b) | i quantitativi esportati sono stati introdotti in una base di dati elettronica ufficiale dello Stato membro interessato e vi è un link tra queste informazioni e il titolo elettronico; gli Stati membri possono decidere di archiviare queste informazioni utilizzando la versione cartacea dei documenti elettronici. |
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 4 dicembre 2007. Per la Commissione Mariann FISCHER BOEL Membro della Commissione
1 GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 735/2007 ( GU L 169 del 29.6.2007, pag. 6 ).
2 GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2006 ( GU L 365 del 21.12.2006, pag. 52 ).
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