32008L0128•Direttiva 2008/128/CE della Commissione, del 22 dicembre 2008 , che stabilisce i requisiti di purezza specifici per le sostanze coloranti per uso alimentare (Versione codificata) (Testo rilevante ai fini del SEE)
32008L0128Directive30 gen 2009
del 22 dicembre 2008
che stabilisce i requisiti di purezza specifici per le sostanze coloranti per uso alimentare
(Versione codificata)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 89/107/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli additivi autorizzati nei prodotti alimentari destinati al consumo umano 1 , in particolare l'articolo 3, paragrafo 3, lettera a),
considerando quanto segue:
(1) La direttiva 95/45/CE della Commissione, del 26 luglio 1995, che stabilisce i requisiti di purezza specifici per le sostanze coloranti per uso alimentare 2 è stata modificata in modo sostanziale e a più riprese 3 . A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale direttiva.
(2) Occorre stabilire requisiti di purezza per tutte le sostanze coloranti menzionate nella direttiva 94/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1994, destinati ad essere utilizzati nei prodotti alimentari 4 .
(3) Occorre prendere in considerazione le specificazioni e le tecniche di analisi per le sostanze coloranti definite nel Codex Alimentarius redatto dal dal comitato misto di esperti FAO/OMS sugli additivi alimentari (JECFA).
(4) Gli additivi alimentari, preparati con metodi o materiali significativamente diversi da quelli valutati dal comitato scientifico per l'alimentazione o differenti da quelli menzionati nella presente direttiva, devono essere sottoposti al giudizio di sicurezza dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare con particolare riguardo ai requisiti di purezza.
(5) Le misure previste nella presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.
(6) La presente direttiva deve far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione delle direttive indicati nell’allegato II, parte B,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
I requisiti di purezza menzionati all'articolo 3, paragrafo 3, lettera a) della direttiva 89/107/CEE relativi alle sostanze coloranti menzionate nella direttiva 94/36/CE, sono stabiliti all'allegato I.
La direttiva 95/45/CE, modificata dalle direttive di cui all'allegato II, parte A, è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione indicati nell'allegato II, parte B.
I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza all’allegato III.
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 2008. Per la Commissione Il presidente José Manuel BARROSO
1 GU L 40 dell'11.2.1989, pag. 27 .
2 GU L 226 del 22.9.1995, pag. 1 .
3 V. allegato II, Parte A.
4 GU L 237 del 10.9.1994, pag. 13 .
A. SPECIFICHE GENERALI PER PIGMENTI COLORANTI DI ALLUMINIO
| Definizione | I pigmenti di alluminio vengono preparati facendo reagire con allumina in ambiente acquoso, sostanze coloranti che soddisfano i requisiti di purezza definiti dalle appropriate specifiche. L'allumina è generalmente preparata di fresco e non essiccata, essa viene ottenuta facendo reagire solfato o cloruro di alluminio con carbonato o bicarbonato di sodio o di calcio o con ammoniaca. Dopo la formazione del pigmento, il prodotto viene filtrato, lavato con acqua ed essiccato. Il prodotto finito può contenere allumina che non ha reagito. |
|---|---|
| Prodotti insolubili in HCl | non più dello 0,5 % |
| Sostanze estraibili in etere | non più dello 0,2 % (in condizioni di neutralità) Per i relativi colori si applicano i criteri specifici di purezza. |
B. CRITERI SPECIFICI DI PUREZZA
| Purezza | ||
|---|---|---|
| Coloranti accessori | non più di 0,5 % | |
| Composti organici diversi dai coloranti: | ||
| sale di calcio dell'acido 2-ammino-5-metilbenzensolfonico | non più di 0,2 % | |
| sale di calcio dell'acido 3-idrossi-2-naftalencarbossilico | non più di 0,4 % | |
| Ammine primarie aromatiche non solfonate | non più di 0,01 % (calcolate come anilina) | |
| Sostanze estraibili in etere | da una soluzione avente un pH 7, non più di 0,2 % | |
| Arsenico | non più di 3 mg/kg | |
| Piombo | non più di 10 mg/kg | |
| Mercurio | non più di 1 mg/kg | |
| Cadmio | non più di 1 mg/kg | |
| Metalli pesanti (quali Pb) | non più di 40 mg/kg |
1 L'intensità della colorazione è definita come l'assorbanza misurata a 610 mm di una soluzione del colorante caramello in acqua alla concentrazione di 0,1 % (p/v) in una cella di 1 cm.
2 Espresso sulla base di una colorazione equivalente, ovvero espresso come un prodotto avente un'intensità di colore pari a 0,1 unità di assorbanza.
3 Il rapporto delle assorbanze del precipitato alcolico è definito come l'assorbanza del precipitato a 280 nm divisa per l'assorbanza a 560 nm (in una cella di 1 cm).
4 Benzene non superiore allo 0,05 % v/v
PARTE A
Direttiva abrogata ed elenco delle sue modificazioni successive
(di cui all’articolo 2)
| Direttiva 95/45/CE della Commissione | ( GU L 226 del 22.9.1995, pag. 1 ) |
|---|---|
| Direttiva 1999/75/CE della Commissione | ( GU L 206 del 5.8.1999, pag. 19 ) |
| Direttiva 2001/50/CE della Commissione | ( GU L 190 del 12.7.2001, pag. 14 ) |
| Direttiva 2004/47/CE della Commissione | ( GU L 113 del 20.4.2004, pag. 24 ) |
| Direttiva 2006/33/CE della Commissione | ( GU L 82 del 21.3.2006, pag. 10 ) |
PARTE B
Elenco dei termini di attuazione in diritto nazionale
(di cui all’articolo 2)
| Direttiva | Termine di attuazione |
|---|---|
| 95/45/CE | 1 o luglio 1996 1 |
| 1999/75/CE | 1 o luglio 2000 |
| 2001/50/CE | 29 giugno 2002 |
| 2004/47/CE | 1 o aprile 2005 2 |
| 2006/33/CE | 10 aprile 2007 |
1 In base all’articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 95/45/CE, i prodotti immessi in commercio o etichettati prima del 1 o luglio 1996 e non conformi a detta direttiva possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte.
2 In base all’articolo 3 della direttiva 2004/47/CE, i prodotti immessi sul mercato o etichettati prima del 1 o aprile 2005 che non sono conformi a detta direttiva possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte.
Tavola di concordanza
| Direttiva 95/45/CE | Presente direttiva |
|---|---|
| Articolo 1, paragrafo 1 | Articolo 1 |
| Articolo 1, paragrafo 2 | — |
| Articolo 2 | — |
| — | Articolo 2 |
| Articolo 3 | Articolo 3 |
| Articolo 4 | Articolo 4 |
| Allegato | Allegato I |
| — | Allegato II |
| — | Allegato III |
In base all’articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 95/45/CE, i prodotti immessi in commercio o etichettati prima del 1o luglio 1996 e non conformi a detta direttiva possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte. ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5
In base all’articolo 3 della direttiva 2004/47/CE, i prodotti immessi sul mercato o etichettati prima del 1o aprile 2005 che non sono conformi a detta direttiva possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte. ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5
Il rapporto delle assorbanze del precipitato alcolico è definito come l'assorbanza del precipitato a 280 nm divisa per l'assorbanza a 560 nm (in una cella di 1 cm). ↩ ↩2 ↩3
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