32008R0242•Regolamento (CE) n. 242/2008 del Consiglio, del 17 marzo 2008 , relativo alla conclusione dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e la Repubblica della Costa d’Avorio, dall’altro
32008R0242Regulation25 mar 2008
del 17 marzo 2008
relativo alla conclusione dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e la Repubblica della Costa d’Avorio, dall’altro
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 37, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2 e paragrafo 3, primo comma,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo 1 ,
considerando quanto segue:
(1) La Comunità ha negoziato con la Costa d’Avorio un accordo di partenariato nel settore della pesca che conferisce alle navi comunitarie possibilità di pesca nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Costa d’Avorio in materia di pesca.
(2) A seguito di tali negoziati, il 5 aprile 2007 è stato siglato un nuovo accordo di partenariato nel settore della pesca.
(3) È nell’interesse della Comunità approvare tale accordo.
(4) Occorre definire il criterio di ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
È approvato, a nome della Comunità, l’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e la Repubblica della Costa d’Avorio, dall’altro 2 .
Le possibilità di pesca fissate dal protocollo dell’accordo sono ripartite tra gli Stati membri nel modo seguente:
| — | Francia: : — 10 unità Spagna: : — 15 unità | Francia | : | 10 unità | Spagna | : | 15 unità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Francia | : | 10 unità | |||||
| Spagna | : | 15 unità |
| — | Spagna: : — 10 unità Portogallo: : — 5 unità | Spagna | : | 10 unità | Portogallo | : | 5 unità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spagna | : | 10 unità | |||||
| Portogallo | : | 5 unità |
Se le domande di licenza dei suddetti Stati membri non esauriscono le possibilità di pesca stabilite dal protocollo, la Commissione può prendere in considerazione domande di licenza presentate da altri Stati membri.
Gli Stati membri le cui navi praticano attività di pesca nell’ambito dell’accordo di cui all’articolo 1 notificano alla Commissione i quantitativi di ogni stock catturati nella zona di pesca della Costa d’Avorio secondo le modalità previste dal regolamento (CE) n. 500/2001 della Commissione, del 14 marzo 2001, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio in relazione al controllo delle catture effettuate dai pescherecci comunitari nelle acque di paesi terzi e in alto mare 3 .
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l’accordo in forma di scambio di lettere allo scopo di impegnare la Comunità.
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 17 marzo 2008. Per il Consiglio Il presidente I. JARC
1 Parere dell'11 marzo 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
2 GU L 48 del 22.2.2008, pag. 41 .
3 GU L 73 del 15.3.2001, pag. 8 .
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