32008R0439•Regolamento (CE) n. 439/2008 della Commissione, del 21 maggio 2008 , recante modifica all'allegato II del regolamento (CE) n. 2076/2005 per quanto riguarda le importazioni di prodotti della pesca originari delle Figi (Testo rilevante ai fini del SEE)
32008R0439Regulation25 mag 2008
del 21 maggio 2008
recante modifica all'allegato II del regolamento (CE) n. 2076/2005 per quanto riguarda le importazioni di prodotti della pesca originari delle Figi
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale 1 , in particolare l’articolo 9,
visto il regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano 2 , in particolare l’articolo 16,
considerando quanto segue:
(1) In forza dell'articolo 11, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 854/2004 i prodotti di origine animale possono essere importati unicamente da un paese terzo, o da una parte di un paese terzo, che figura in un elenco compilato in conformità del regolamento suddetto.
(2) Il regolamento (CE) n. 2076/2005 della Commissione, del 5 dicembre 2005, che fissa disposizioni transitorie per l’attuazione dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio 3 (CE) n. 853/2004, (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 prevede che, in deroga all'articolo 11, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 854/2004, gli Stati membri possano, a determinate condizioni, autorizzare l'importazione di prodotti della pesca da paesi terzi figuranti nell'allegato II del regolamento in questione.
(3) Tali paesi terzi non sono stati ancora oggetto di un'ispezione comunitaria volta a verificare le loro condizioni sanitarie e ad accertare se i controlli effettuati dalle autorità competenti sono conformi alle prescrizioni della legislazione comunitaria. Le Figi figurano attualmente nell'elenco dell'allegato II del regolamento (CE) n. 2076/2005.
(4) Un'ispezione comunitaria nelle effettuata nelle Figi ha fatto registrare gravi lacune riguardo all'igiene nella movimentazione dei prodotti della pesca e alla capacità delle autorità delle Figi di effettuare controlli affidabili dei prodotti ittici. Le Figi, quindi, non sono in grado di garantire che i prodotti della pesca sono stati ottenuti in condizioni quantomeno equivalenti a quelle che disciplinano la produzione e la commercializzazione dei prodotti comunitari.
(5) Di conseguenza, non dovranno più essere autorizzate le importazioni nella Comunità di prodotti della pesca provenienti dalle Figi.
(6) Onde consentire l'entrata nella Comunità di prodotti della pesca provenienti dalle Figi, prodotti e certificati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, occorre fissare un periodo transitorio.
(7) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 2076/2005.
(8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
L'allegato II del regolamento (CE) n. 2076/2005 è sostituito dal testo dell'allegato al presente regolamento.
Durante un periodo transitorio non superiore a sei settimane dalla data di entrata in vigore del presente regolamento gli Stati membri possono autorizzare le importazioni di prodotti della pesca provenienti dalle Figi, prodotti e certificati prima di tale data.
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 21 maggio 2008. Per la Commissione Androulla VASSILIOU Membro della Commissione
1 GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55 ; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 22 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1243/2007 della Commissione ( GU L 281 del 25.10.2007, pag. 8 ).
2 GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206 ; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 83 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 del Consiglio ( GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1 ).
3 GU L 338 del 22.12.2005, pag. 83 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1246/2007 ( GU L 281 del 25.10.2007, pag. 21 ).
«ALLEGATO II Elenco dei paesi terzi e dei territori da cui sono consentite le importazioni di prodotti della pesca, sotto qualsiasi forma, destinati al consumo umano AO — ANGOLA AZ — AZERBAIJAN 1 BJ — BENIN CG — CONGO 2 CM — CAMERUN ER — ERITREA IL — ISRAELE MM — MYANMAR SB — ISOLE SALOMONE SH — SAINT HELENA TG — TOGO
1 Autorizzato unicamente per le importazioni di caviale.
2 Autorizzato unicamente per le importazioni di prodotti della pesca catturati, congelati e condizionati nel loro imballaggio finale in mare».
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