32008R0901•Regolamento (CE) n. 901/2008 della Commissione, del 16 settembre 2008 , recante sospensione dei dazi all'importazione su alcuni quantitativi di zucchero industriale per la campagna di commercializzazione 2008/2009
32008R0901Regulation20 ago 2008
del 16 settembre 2008
recante sospensione dei dazi all'importazione su alcuni quantitativi di zucchero industriale per la campagna di commercializzazione 2008/2009
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) 1 , in particolare l'articolo 142, in combinato disposto con l'articolo 4,
considerando quanto segue:
(1) A norma dell'articolo 142 del regolamento (CE) n. 1234/2007, la Commissione può sospendere in tutto o in parte i dazi all'importazione per determinati quantitativi di zucchero al fine di garantire l'approvvigionamento necessario alla fabbricazione dei prodotti di cui all'articolo 62, paragrafo 2, del medesimo regolamento.
(2) Gli articoli da 30 a 30 quinquies del regolamento (CE) n. 950/2006 della Commissione, del 28 giugno 2006, che stabilisce, per le campagne di commercializzazione 2006/2007, 2007/2008 e 2008/2009, le modalità di applicazione per l'importazione e la raffinazione di prodotti del settore dello zucchero nell'ambito di taluni contingenti tariffari e di taluni accordi preferenziali 2 stabiliscono le modalità di applicazione per l'importazione dello zucchero industriale di cui all'articolo 62, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007.
(3) Al fine di garantire l'approvvigionamento necessario alla fabbricazione dei prodotti di cui all'articolo 62, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007 a un prezzo corrispondente al prezzo del mercato mondiale, è interesse della Comunità sospendere totalmente i dazi all'importazione di zucchero destinato alla fabbricazione dei suddetti prodotti per la campagna di commercializzazione 2008/2009, per un quantitativo corrispondente alla metà del suo fabbisogno di zucchero industriale.
(4) Occorre pertanto fissare i quantitativi di zucchero di importazione industriale per la campagna 2008/2009.
(5) Il comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli non si è pronunciato entro il termine stabilito dal suo presidente,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Per la campagna 2008/2009, i dazi all'importazione sono totalmente sospesi per un quantitativo di 400 000 tonnellate di zucchero industriale di cui al codice NC 1701 e recante il numero d'ordine 09.4390, in conformità dell'articolo 30 del regolamento (CE) n. 950/2006.
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .
Esso si applica a decorrere dal 1 o ottobre 2008.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 16 settembre 2008. Per la Commissione Mariann FISCHER BOEL Membro della Commissione
1 GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1 .
2 GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 1 .
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