32008R0998•Regolamento (CE) n. 998/2008 della Commissione, del 14 ottobre 2008 , che fissa le percentuali di deprezzamento da applicare all’acquisto di intervento dei prodotti agricoli per l’esercizio contabile 2009
32008R0998Regulation15 ott 2008
del 14 ottobre 2008
che fissa le percentuali di deprezzamento da applicare all’acquisto di intervento dei prodotti agricoli per l’esercizio contabile 2009
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune 1 , in particolare l’articolo 3, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) L’articolo 4, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 884/2006 della Commissione, del 21 giugno 2006, recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio in ordine al finanziamento da parte del Fondo europeo di garanzia agricola (FEAGA) degli interventi sotto forma di ammasso pubblico e alla contabilizzazione delle operazioni di ammasso pubblico da parte degli organismi pagatori degli Stati membri 2 prevede il finanziamento, nell’ambito delle operazioni di ammasso pubblico, del deprezzamento dei prodotti giacenti all’intervento pubblico.
(2) L’allegato VIII, punti 1, 2 e 3, del regolamento (CE) n. 884/2006 stabilisce le modalità di calcolo del deprezzamento. La percentuale di deprezzamento al momento dell’acquisto dei prodotti agricoli corrisponde al massimo alla differenza tra il prezzo di acquisto e il prezzo prevedibile di smercio di ciascun prodotto. Tale percentuale deve essere fissata per ogni prodotto prima dell’inizio dell’esercizio contabile. La Commissione può inoltre, al momento dell’acquisto, limitare il deprezzamento a una frazione della suddetta percentuale, frazione che non può essere inferiore al 70 % del deprezzamento totale.
(3) Appare quindi opportuno stabilire i coefficienti che gli organismi di intervento dovranno applicare nel corso dell’esercizio contabile 2009 ai valori di acquisto mensili di determinati prodotti per poter stabilire l’ammontare del deprezzamento.
(4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei Fondi agricoli,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Per i prodotti elencati in allegato che, dopo essere stati acquistati in regime di intervento pubblico, sono immagazzinati o presi in consegna dagli organismi di intervento tra il 1 o ottobre 2008 e il 30 settembre 2009, gli organismi di intervento applicano ai valori di acquisto mensili i coefficienti di deprezzamento indicati nell’allegato medesimo.
Gli importi delle spese, calcolati tenendo conto del deprezzamento di cui all’articolo 1 del presente regolamento, sono comunicati alla Commissione nell’ambito delle dichiarazioni compilate a norma del regolamento (CE) n. 883/2006 della Commissione 3 .
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .
Esso si applica a decorrere dal 1 o ottobre 2008.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 14 ottobre 2008. Per la Commissione Mariann FISCHER BOEL Membro della Commissione
1 GU L 209 dell’11.8.2005, pag. 1 .
2 GU L 171 del 23.6.2006, pag. 35 .
3 GU L 171 del 23.6.2006, pag. 1 .
Coefficienti di deprezzamento da applicare ai valori di acquisto mensili
| Prodotti | Coefficienti |
|---|---|
| Frumento tenero panificabile | — |
| Orzo | — |
| Granturco | — |
| Alcole | 0,45 |
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