32008R1057•Regolamento (CE) n. 1057/2008 della Commissione, del 27 ottobre 2008 , che modifica l’appendice II dell’allegato del regolamento (CE) n. 1702/2003 concernente il certificato di revisione dell’aeronavigabilità (modulo AESA 15a) (Testo rilevante ai fini del SEE)
32008R1057Regulation17 nov 2008
del 27 ottobre 2008
che modifica l’appendice II dell’allegato del regolamento (CE) n. 1702/2003 concernente il certificato di revisione dell’aeronavigabilità (modulo AESA 15a)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell’aviazione civile e che istituisce un’Agenzia europea per la sicurezza aerea ed abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE 1 , in particolare l’articolo 5, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (CE) n. 2042/2003 della Commissione, del 20 novembre 2003, sul mantenimento della navigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull’approvazione delle imprese e del personale autorizzato a tali mansioni 2 è stato modificato dal regolamento (CE) n. 1056/2008 3 .
(2) Il certificato di revisione dell’aeronavigabilità di cui all’appendice II dell’allegato del regolamento (CE) n. 1702/2003 della Commissione, del 24 settembre 2003, che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità ed ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze, nonché per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione 4 deve essere sostituito, in modo da recepire le modifiche apportate al regolamento (CE) n. 2042/2003.
(3) Le misure di cui al presente regolamento si basano sul parere formulato dall’agenzia 5 in conformità dell’articolo 17, paragrafo 2, lettera b), e dell’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 216/2008.
(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell’articolo 65 del regolamento (CE) n. 216/2008,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
L’appendice II [Certificato di revisione dell’aeronavigabilità, modulo AESA 15a, dell’allegato (parte 21) del regolamento (CE) n. 1702/2003] è sostituito dal testo di cui all’allegato del presente regolamento.
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 27 ottobre 2008. Per la Commissione Antonio TAJANI Vicepresidente
1 GU L 79 del 19.3.2008, pag. 1 .
2 GU L 315 del 28.11.2003, pag. 1 .
3 Cfr. pag. 5 della presente Gazzetta ufficiale.
4 GU L 243 del 27.9.2003, pag. 6 .
5 Parere n. 2/2008.
«Appendice II Certificato di revisione dell’aeronavigabilità Testo di immagine [STATO MEMBRO] Membro dell’Agenzia europea per la sicurezza aerea CERTIFICATO DI REVISIONE DELL’AERONAVIGABILITÀ Riferimento ARC: … In conformità del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio attualmente in vigore la [AUTORITÀ COMPETENTE DELLO STATO MEMBRO] certifica che l’aeromobile seguente: Costruttore dell’aeromobile: … Designazione dell’aeromobile a cura del costruttore: … Registrazione dell’aeromobile: … Numero di serie dell’aeromobile: … è da considerare aeronavigabile alla data del rilascio. Data del rilascio: … Data di scadenza: … Firma: … N. autorizzazione: … 1 o rinnovo: nel corso dell’ultimo anno l’aeromobile è rimasto in ambiente controllato in conformità del punto M.A.901 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 2042/2003 della Commissione. L’aeromobile è da considerare aeronavigabile alla data del rilascio. Data del rilascio: … Data di scadenza: … Firma: … N. autorizzazione: … Ragione sociale: … Riferimento dell’approvazione: … 2 o rinnovo: nel corso dell’ultimo anno l’aeromobile è rimasto in ambiente controllato in conformità del punto M.A.901 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 2042/2003 della Commissione. L’aeromobile è da considerare aeronavigabile alla data del rilascio. Data del rilascio: … Data di scadenza: … Firma: … N. autorizzazione: … Ragione sociale: … Riferimento dell’approvazione: … Modulo 15 o AESA»;
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