32008R1313•Regolamento (CE) n. 1313/2008 della Commissione, del 19 dicembre 2008 , recante modifica del regolamento (CE) n. 501/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 3/2008 del Consiglio relativo ad azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno e nei paesi terzi
32008R1313Regulation27 dic 2008
del 19 dicembre 2008
recante modifica del regolamento (CE) n. 501/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 3/2008 del Consiglio relativo ad azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno e nei paesi terzi
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 3/2008 del Consiglio, del 17 dicembre 2007, relativo ad azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno e nei paesi terzi 1 , in particolare gli articoli 4, 5 e 15,
considerando quanto segue:
(1) Gli articoli 2 e 3 del regolamento (CE) n. 3/2008, come modificati dal regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo 2 , prevedono azioni di informazione su nuove designazioni per i vini della Comunità, sulle abitudini di consumo responsabile e sui danni provocati dal consumo pericoloso di bevande alcoliche. Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 501/2008 della Commissione 3 .
(2) L’allegato I del regolamento (CE) n. 501/2008 contiene l’elenco dei temi e dei prodotti nonché le linee direttrici per la promozione sul mercato interno.
(3) L’allegato II del regolamento (CE) n. 501/2008 contiene l’elenco dei prodotti che possono beneficiare di azioni promozionali nei paesi terzi e l’elenco dei mercati nei quali possono essere realizzate tali azioni.
(4) L’allegato III del regolamento (CE) n. 501/2008 contiene i bilanci indicativi annuali per i diversi settori.
(5) Occorre pertanto modificare gli allegati I, II e III del regolamento (CE) n. 501/2008 per tenere conto delle modifiche apportate al regolamento (CE) n. 3/2008.
(6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Gli allegati I, II e III del regolamento (CE) n. 501/2008 sono modificati in conformità dell’allegato del presente regolamento.
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2008. Per la Commissione Mariann FISCHER BOEL Membro della Commissione
1 GU L 3 del 5.1.2008, pag. 1 .
2 GU L 148 del 6.6.2008, pag. 1 .
3 GU L 147 del 6.6.2008, pag. 3 .
Gli allegati I, II e III del regolamento (CE) n. 501/2008 sono modificati come segue:
| 1) | a): nella parte A. ELENCO DEI TEMI E DEI PRODOTTI , l’undicesimo trattino è sostituito dal seguente: «— vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta, vini con indicazione del vitigno,»; — «— — vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta, vini con indicazione del vitigno,»; «—: vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta, vini con indicazione del vitigno,»; | a) | «—: vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta, vini con indicazione del vitigno,»; | «— | vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta, vini con indicazione del vitigno,»; | b) | —: Informare i consumatori sulla varietà, la qualità e le condizioni di produzione dei vini della Comunità nonché sui risultati di studi scientifici, | — | Informare i consumatori sulla varietà, la qualità e le condizioni di produzione dei vini della Comunità nonché sui risultati di studi scientifici, | — | informare i consumatori sul consumo responsabile delle bevande alcoliche e sui rischi connessi all’abuso di alcol. | — | Settore della distribuzione, | — | consumatori, escludendo i giovani e gli adolescenti come indicato nella raccomandazione 2001/458/CE del Consiglio , | — | opinionisti (giornalisti, gastronomi), | — | scuole alberghiere. | — | La legislazione comunitaria prevede norme rigorose sulla produzione, le indicazioni di qualità, l’etichettatura e la commercializzazione, che garantiscono ai consumatori la qualità e la tracciabilità del prodotto offerto, | — | l’attrattiva di poter scegliere tra una vastissima selezione di vini della Comunità di diverse provenienze, | — | informazioni sulla viticoltura della Comunità e sui suoi legami con realtà, culture e sapori regionali e locali, | — | informazioni sulle abitudini di consumo responsabile di bevande alcoliche e sui danni provocati dall’alcol. | — | Azioni di informazione e relazioni pubbliche, | — | formazione rivolta ad operatori dei settori della distribuzione e della ristorazione, | — | contatti con la stampa specializzata, | — | altri strumenti (sito Internet, pieghevoli e opuscoli) per orientare la scelta dei consumatori, | — | fiere e mostre: stand che rappresentano i prodotti di vari Stati membri. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a) | «—: vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta, vini con indicazione del vitigno,»; | «— | vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta, vini con indicazione del vitigno,»; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «— | vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta, vini con indicazione del vitigno,»; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| b) | —: Informare i consumatori sulla varietà, la qualità e le condizioni di produzione dei vini della Comunità nonché sui risultati di studi scientifici, | — | Informare i consumatori sulla varietà, la qualità e le condizioni di produzione dei vini della Comunità nonché sui risultati di studi scientifici, | — | informare i consumatori sul consumo responsabile delle bevande alcoliche e sui rischi connessi all’abuso di alcol. | — | Settore della distribuzione, | — | consumatori, escludendo i giovani e gli adolescenti come indicato nella raccomandazione 2001/458/CE del Consiglio , | — | opinionisti (giornalisti, gastronomi), | — | scuole alberghiere. | — | La legislazione comunitaria prevede norme rigorose sulla produzione, le indicazioni di qualità, l’etichettatura e la commercializzazione, che garantiscono ai consumatori la qualità e la tracciabilità del prodotto offerto, | — | l’attrattiva di poter scegliere tra una vastissima selezione di vini della Comunità di diverse provenienze, | — | informazioni sulla viticoltura della Comunità e sui suoi legami con realtà, culture e sapori regionali e locali, | — | informazioni sulle abitudini di consumo responsabile di bevande alcoliche e sui danni provocati dall’alcol. | — | Azioni di informazione e relazioni pubbliche, | — | formazione rivolta ad operatori dei settori della distribuzione e della ristorazione, | — | contatti con la stampa specializzata, | — | altri strumenti (sito Internet, pieghevoli e opuscoli) per orientare la scelta dei consumatori, | — | fiere e mostre: stand che rappresentano i prodotti di vari Stati membri. | ||||||
| — | Informare i consumatori sulla varietà, la qualità e le condizioni di produzione dei vini della Comunità nonché sui risultati di studi scientifici, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | informare i consumatori sul consumo responsabile delle bevande alcoliche e sui rischi connessi all’abuso di alcol. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | Settore della distribuzione, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | consumatori, escludendo i giovani e gli adolescenti come indicato nella raccomandazione 2001/458/CE del Consiglio , | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | opinionisti (giornalisti, gastronomi), | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | scuole alberghiere. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | La legislazione comunitaria prevede norme rigorose sulla produzione, le indicazioni di qualità, l’etichettatura e la commercializzazione, che garantiscono ai consumatori la qualità e la tracciabilità del prodotto offerto, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | l’attrattiva di poter scegliere tra una vastissima selezione di vini della Comunità di diverse provenienze, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | informazioni sulla viticoltura della Comunità e sui suoi legami con realtà, culture e sapori regionali e locali, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | informazioni sulle abitudini di consumo responsabile di bevande alcoliche e sui danni provocati dall’alcol. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | Azioni di informazione e relazioni pubbliche, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | formazione rivolta ad operatori dei settori della distribuzione e della ristorazione, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | contatti con la stampa specializzata, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | altri strumenti (sito Internet, pieghevoli e opuscoli) per orientare la scelta dei consumatori, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | fiere e mostre: stand che rappresentano i prodotti di vari Stati membri. |
| 2) | «—: vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta, vini con indicazione del vitigno, | «— | vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta, vini con indicazione del vitigno, | — | bevande spiritose a indicazione geografica protetta,»; |
|---|---|---|---|---|---|
| «— | vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta, vini con indicazione del vitigno, | ||||
| — | bevande spiritose a indicazione geografica protetta,»; |
| 3) | «11.: Vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta, vini con indicazione del vitigno: 12 Mio EUR». | «11. | Vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta, vini con indicazione del vitigno: 12 Mio EUR». |
|---|---|---|---|
| «11. | Vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta, vini con indicazione del vitigno: 12 Mio EUR». |
GU L 161 del 16.6.2001, pag. 38 .»;»
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