32009R0030•Regolamento (CE) n. 30/2009 della Commissione, del 16 gennaio 2009 , recante modifica del regolamento (CE) n. 1032/2006 per quanto riguarda i requisiti dei sistemi automatici di scambio di dati di volo con funzioni di supporto per i servizi di collegamento dati (Testo rilevante ai fini del SEE)
32009R0030Regulation6 feb 2009
del 16 gennaio 2009
recante modifica del regolamento (CE) n. 1032/2006 per quanto riguarda i requisiti dei sistemi automatici di scambio di dati di volo con funzioni di supporto per i servizi di collegamento dati
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 552/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sull'interoperabilità della rete europea di gestione del traffico aereo («regolamento sull'interoperabilità») 1 , in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,
visto il regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, che stabilisce i principi generali per l'istituzione del cielo unico europeo («regolamento quadro») 2 , in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) Per consentire l'uso di applicazioni di collegamento dati aria-terra, è opportuno che i centri di controllo d'area che forniscono servizi di collegamento dati ai sensi del regolamento (CE) n. 29/2009 della Commissione, del 16 gennaio 2009, che stabilisce i requisiti per i servizi di collegamento dati per il cielo unico europeo 3 , abbiano accesso in tempo utile alle informazioni di volo pertinenti.
(2) Per consentire all'ente di controllo del traffico aereo seguente di iniziare lo scambio di dati con l'aeromobile, laddove i centri di controllo d'area interessati non dispongono di un servizio comune di connettività di collegamento dati, è opportuno attuare procedure automatiche per l'identificazione e la comunicazione con l'autorità seguente.
(3) Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 549/2004 Eurocontrol ha ricevuto il mandato di sviluppare i requisiti per l'introduzione coordinata di servizi di collegamento dati. Il presente regolamento si basa sulla relazione del 19 ottobre 2007 concernente il suddetto mandato.
(4) Il regolamento (CE) n. 1032/2006 della Commissione, del 6 luglio 2006, che stabilisce i requisiti per i sistemi automatici di scambio di dati di volo ai fini della notifica, del coordinamento e del trasferimento di voli tra enti di controllo del traffico aereo 4 deve pertanto essere modificato di conseguenza.
(5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato sul cielo unico,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Il regolamento (CE) n. 1032/2006 è modificato come segue:
All'articolo 3, è aggiunto il seguente paragrafo 4: «4. I fornitori di servizi di navigazione aerea che forniscono servizi di collegamento dati ai sensi del regolamento (CE) n. 29/2009 garantiscono che i sistemi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), utilizzati dai centri di controllo d'area, rispettano i requisiti in materia di interoperabilità e di prestazione specificati nell'allegato I, parti A e D.»
Gli allegati I e III sono modificati in conformità dell'allegato del presente regolamento.
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 16 gennaio 2009. Per la Commissione Antonio TAJANI Vicepresidente
1 GU L 96 del 31.3.2004, pag. 26 .
2 GU L 96 del 31.3.2004, pag. 1 .
3 Vedi pagina 3 della presente Gazzetta ufficiale.
4 GU L 186 del 7.7.2006, pag. 27 .
Gli allegati I e III del regolamento (CE) n. 1032/2006 sono modificati come segue:
| 1) | —: l'identificazione dell'aeromobile, | — | l'identificazione dell'aeromobile, | — | l'aerodromo di partenza, | — | l'aerodromo di destinazione, | — | il tipo di identificazione, | — | i parametri di identificazione. | — | un numero di minuti calcolato secondo un determinato parametro prima dell'orario stimato al punto di coordinamento, | — | l'ora in cui il volo si trova ad una distanza dal punto di coordinamento concordata bilateralmente, | — | l'identificazione dell'aeromobile, | — | l'aerodromo di partenza, | — | l'aerodromo di destinazione. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | l'identificazione dell'aeromobile, | ||||||||||||||||||||
| — | l'aerodromo di partenza, | ||||||||||||||||||||
| — | l'aerodromo di destinazione, | ||||||||||||||||||||
| — | il tipo di identificazione, | ||||||||||||||||||||
| — | i parametri di identificazione. | ||||||||||||||||||||
| — | un numero di minuti calcolato secondo un determinato parametro prima dell'orario stimato al punto di coordinamento, | ||||||||||||||||||||
| — | l'ora in cui il volo si trova ad una distanza dal punto di coordinamento concordata bilateralmente, | ||||||||||||||||||||
| — | l'identificazione dell'aeromobile, | ||||||||||||||||||||
| — | l'aerodromo di partenza, | ||||||||||||||||||||
| — | l'aerodromo di destinazione. |
| 2) | «2.: Sono considerati requisiti di sicurezza anche i requisiti di interoperabilità e di prestazione di cui ai paragrafi 3.2.4, 3.2.5, 4.2.3, 4.2.4, 5.2.3, 5.2.4, 6.2.3 e 6.2.4 dell'allegato I, parte B, e ai paragrafi 1.2.6, 1.2.7, 2.2.5 e 2.2.6 dell'allegato I, parte D. | «2. | Sono considerati requisiti di sicurezza anche i requisiti di interoperabilità e di prestazione di cui ai paragrafi 3.2.4, 3.2.5, 4.2.3, 4.2.4, 5.2.3, 5.2.4, 6.2.3 e 6.2.4 dell'allegato I, parte B, e ai paragrafi 1.2.6, 1.2.7, 2.2.5 e 2.2.6 dell'allegato I, parte D. | 3. | Per la revisione delle procedure di coordinamento, annullamento del coordinamento, dati di volo di base, modifica di dati di volo di base, trasmissione dei dati di identificazione e notifica dell'autorità seguente sono considerati requisiti di sicurezza anche i requisiti di qualità del servizio specificati nell'allegato II.» |
|---|---|---|---|---|---|
| «2. | Sono considerati requisiti di sicurezza anche i requisiti di interoperabilità e di prestazione di cui ai paragrafi 3.2.4, 3.2.5, 4.2.3, 4.2.4, 5.2.3, 5.2.4, 6.2.3 e 6.2.4 dell'allegato I, parte B, e ai paragrafi 1.2.6, 1.2.7, 2.2.5 e 2.2.6 dell'allegato I, parte D. | ||||
| 3. | Per la revisione delle procedure di coordinamento, annullamento del coordinamento, dati di volo di base, modifica di dati di volo di base, trasmissione dei dati di identificazione e notifica dell'autorità seguente sono considerati requisiti di sicurezza anche i requisiti di qualità del servizio specificati nell'allegato II.» |
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