32009R0517•Regolamento (CE) n. 517/2009 della Commissione, del 17 giugno 2009 , recante modifica del regolamento (CE) n. 43/2009 del Consiglio per quanto riguarda i limiti di cattura per la pesca del cicerello nelle acque comunitarie della zona CIEM IIIa e delle zone CIEM IIa e IV
32009R0517Regulation19 giu 2009
del 17 giugno 2009
recante modifica del regolamento (CE) n. 43/2009 del Consiglio per quanto riguarda i limiti di cattura per la pesca del cicerello nelle acque comunitarie della zona CIEM IIIa e delle zone CIEM IIa e IV
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 43/2009 del Consiglio, del 16 gennaio 2009, che stabilisce, per il 2009, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura 1 , in particolare l’articolo 5, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) I limiti di cattura per il cicerello nelle acque comunitarie della zona CIEM IIIa e delle zone CIEM IIa e IV sono fissati provvisoriamente nell’allegato I A del regolamento (CE) n. 43/2009.
(2) A norma dell’allegato II D, punto 6, del regolamento (CE) n. 43/2009, i totali ammissibili di catture (TAC) e i contingenti per il cicerello per il 2009 devono essere riesaminati dalla Commissione nelle zone in questione sulla base dei pareri del Consiglio internazionale per l’esplorazione del mare (CIEM) e del Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP).
(3) Il TAC per le zone CIEM IIa e IV è stabilito sulla base della funzione di cui all’allegato II D, punto 6, secondo comma, del regolamento (CE) n. 43/2009. In base alla suddetta funzione, il TAC ammonterebbe a 435 000 tonnellate.
(4) A norma dell’allegato II D, punto 7, del regolamento (CE) n. 43/2009, il TAC per le zone CIEM IIa e IV non può superare 400 000 tonnellate.
(5) Il cicerello è uno stock del Mare del Nord condiviso con la Norvegia; attualmente, però, esso non è gestito congiuntamente. Le misure di cui al presente regolamento sono conformi alle consultazioni avute con la Norvegia a norma del verbale concordato delle conclusioni delle consultazioni in materia di pesca tra la Comunità europea e la Norvegia del 10 dicembre 2008. Pertanto la quota comunitaria della parte del TAC che può essere prelevata nelle acque comunitarie delle zone CIEM IIa e IV deve essere fissata al 90 % di 400 000 tonnellate.
(6) Il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca raccomanda un aumento del TAC del 4,23 % al fine di includere le acque comunitarie della zona CIEM IIIa.
(7) Occorre quindi modificare di conseguenza l’allegato I A del regolamento (CE) n. 43/2009,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
L’allegato I A del regolamento (CE) n. 43/2009 è modificato in conformità dell’allegato del presente regolamento.
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 17 giugno 2009. Per la Commissione Joe BORG Membro della Commissione
1 GU L 22 del 26.1.2009, pag. 1 .
Nell’allegato I A del regolamento (CE) n. 43/2009, la voce relativa alla specie Cicerello nelle acque CE della zona CIEM IIIa e delle zone CIEM IIa e IV è sostituita dal testo seguente:
«Specie : Cicerello Ammodytidae Zona : acque CE della zona IIIa; acque CE delle zone IIa e IV 1 SAN/2A3A4. Danimarca 327 249 2 TAC analitico. Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. Germania 501 3 Svezia 12 017 4 Regno Unito 7 153 5 CE 346 920 6 Norvegia 27 500 7 Isole Færøer 2 500 TAC 376 920
1 Escluse le acque entro sei miglia dalle linee di base del Regno Unito nelle Isole Shetland, Fair e Foula.
2 Di cui non oltre 311 289 tonnellate possono essere prelevate nelle acque CE delle zone IIa e IV. Il quantitativo rimanente può essere unicamente prelevato nelle acque CE della zona CIEM IIIa (SAN/*03A.)
3 Di cui non oltre 476 tonnellate possono essere prelevate nelle acque CE delle zone IIa e IV. Il quantitativo rimanente può essere unicamente prelevato nelle acque CE della zona CIEM IIIa (SAN/*03A.)
4 Di cui non oltre 11 431 tonnellate possono essere prelevate nelle acque CE delle zone IIa e IV. Il quantitativo rimanente può essere unicamente prelevato nelle acque CE della zona CIEM IIIa (SAN/*03A.)
5 Di cui non oltre 6 804 tonnellate possono essere prelevate nelle acque CE delle zone IIa e IV. Il quantitativo rimanente può essere unicamente prelevato nelle acque CE della zona CIEM IIIa (SAN/*03A.)
6 Di cui non oltre 330 000 tonnellate possono essere prelevate nelle acque CE delle zone IIa e IV. Il quantitativo rimanente può essere unicamente prelevato nelle acque CE della zona CIEM IIIa (SAN/*03A.)
7 Da prelevare nella zona CIEM IV.»
Escluse le acque entro sei miglia dalle linee di base del Regno Unito nelle Isole Shetland, Fair e Foula. ↩ ↩2 ↩3 ↩4
Di cui non oltre 311 289 tonnellate possono essere prelevate nelle acque CE delle zone IIa e IV. Il quantitativo rimanente può essere unicamente prelevato nelle acque CE della zona CIEM IIIa (SAN/*03A.) ↩ ↩2
Di cui non oltre 476 tonnellate possono essere prelevate nelle acque CE delle zone IIa e IV. Il quantitativo rimanente può essere unicamente prelevato nelle acque CE della zona CIEM IIIa (SAN/*03A.) ↩ ↩2
Di cui non oltre 11 431 tonnellate possono essere prelevate nelle acque CE delle zone IIa e IV. Il quantitativo rimanente può essere unicamente prelevato nelle acque CE della zona CIEM IIIa (SAN/*03A.) ↩ ↩2
Di cui non oltre 6 804 tonnellate possono essere prelevate nelle acque CE delle zone IIa e IV. Il quantitativo rimanente può essere unicamente prelevato nelle acque CE della zona CIEM IIIa (SAN/*03A.) ↩ ↩2
Di cui non oltre 330 000 tonnellate possono essere prelevate nelle acque CE delle zone IIa e IV. Il quantitativo rimanente può essere unicamente prelevato nelle acque CE della zona CIEM IIIa (SAN/*03A.) ↩ ↩2
{
"legislation": {
"id": "32009r0517",
"hash": "b52e1a20ed9ec16b5faf204bbb4889cb42b03e2274df9bd71566ba87ea5e6df4",
"celex": "32009R0517",
"source": "eu-legislation",
"inForce": null,
"citation": null,
"languages": [
{
"title": "Règlement (CE) n o 517/2009 de la Commission du 17 juin 2009 modifiant le règlement (CE) n o 43/2009 du Conseil en ce qui concerne les limites de capture applicables aux pêcheries de lançon dans les eaux communautaires de la zone CIEM III a et des zones CIEM II a et IV",
"summary": null,
"language": "fr",
"contentUrl": "http://publications.europa.eu/resource/cellar/487bcbe6-20bb-41ef-acbe-d872a9d86068.0010.02/DOC_1"
},
{
"title": "Commission Regulation (EC) No 517/2009 of 17 June 2009 amending Council Regulation (EC) No 43/2009 as regards catch limits for the fisheries on sandeel in EC waters of ICES zone IIIa and EC waters of ICES zones IIa and IV",
"summary": null,
"language": "en",
"contentUrl": "http://publications.europa.eu/resource/cellar/487bcbe6-20bb-41ef-acbe-d872a9d86068.0006.02/DOC_1"
},
{
"title": "Regolamento (CE) n. 517/2009 della Commissione, del 17 giugno 2009 , recante modifica del regolamento (CE) n. 43/2009 del Consiglio per quanto riguarda i limiti di cattura per la pesca del cicerello nelle acque comunitarie della zona CIEM IIIa e delle zone CIEM IIa e IV",
"summary": null,
"language": "it",
"contentUrl": "http://publications.europa.eu/resource/cellar/487bcbe6-20bb-41ef-acbe-d872a9d86068.0012.02/DOC_1"
},
{
"title": "Verordnung (EG) Nr. 517/2009 der Kommission vom 17. Juni 2009 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 43/2009 hinsichtlich der Fangbeschränkungen für die Sandaalfischerei in den EG-Gewässern der ICES-Gebiete IIIa sowie IIa und IV",
"summary": null,
"language": "de",
"contentUrl": "http://publications.europa.eu/resource/cellar/487bcbe6-20bb-41ef-acbe-d872a9d86068.0004.02/DOC_1"
}
],
"scrapedAt": "2026-06-17T16:18:19.091Z",
"sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32009R0517",
"adoptionDate": "2009-06-17",
"effectiveDate": "2009-06-19",
"expirationDate": "9999-12-31",
"lastAmendmentDate": null
},
"content": {
"celex": "32009R0517",
"contentUrl": "http://publications.europa.eu/resource/cellar/487bcbe6-20bb-41ef-acbe-d872a9d86068.0012.02/DOC_1",
"ojCitation": null
}
}