Nei limiti dell’articolo 70 capoverso 1 lettera f, il SIC può collaborare per l’esecuzione della presente legge con servizi delle attività informative e autorità di sicurezza esteri:
ricevendo o trasmettendo informazioni pertinenti;
organizzando congiuntamente colloqui specialistici e convegni;
svolgendo attività congiunte volte ad acquisire e analizzare informazioni e a valutare la situazione di minaccia;
acquisendo e trasmettendo informazioni allo Stato che le richiede per valutare se una persona può partecipare a progetti classificati esteri nel settore della sicurezza interna o esterna oppure se può ottenere l’accesso a informazioni, materiali o impianti classificati esteri;
partecipando, nei limiti dell’articolo 70 capoverso 3, a sistemi d’informazione automatizzati internazionali.
D’intesa con il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), il SIC può impiegare collaboratori nelle rappresentanze svizzere all’estero al fine di promuovere i contatti internazionali. Per l’esecuzione della presente legge, essi collaborano direttamente con le autorità competenti dello Stato ospite e di Stati terzi.
La collaborazione con servizi delle attività informative esteri per l’adempimento dei compiti informativi secondo la presente legge compete al SIC.
I Cantoni possono cooperare con le autorità di polizia estere competenti per le questioni di sicurezza nelle regioni di frontiera.
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