Il SIC può disporre la segnalazione, a scopo di ricerca, di persone e veicoli nel sistema di ricerca informatizzato di polizia di cui all’articolo 15 capoverso 1 della legge federale del 13 giugno 20081sui sistemi d’informazione di polizia della Confederazione (LSIP) e nella parte nazionale del Sistema d’informazione Schengen di cui all’articolo 16 capoverso 2 LSIP.
La segnalazione di una persona o di un veicolo è ammessa unicamente se sussistono indizi fondati che:
la persona rappresenta una minaccia concreta per la sicurezza interna o esterna secondo l’articolo 6 capoverso 1 lettera a;
il veicolo è utilizzato da una persona di cui alla lettera a;
il veicolo è utilizzato per un’altra minaccia concreta per la sicurezza interna o esterna secondo l’articolo 6 capoverso 1 lettera a;
la determinazione del luogo in cui si trova una persona o un veicolo è necessaria per tutelare altri interessi nazionali importanti secondo l’articolo 3.
La segnalazione non è ammessa se è finalizzata a sorvegliare il veicolo di terzi appartenenti a uno dei gruppi professionali di cui agli articoli 171–173 del Codice di procedura penale (CPP)2.