In caso di divergenze d’opinione tra il SIC e un’altra unità dell’Amministrazione federale riguardo all’obbligo di informazione secondo l’articolo 19 o 20 decide in via definitiva l’autorità di vigilanza comune.
In caso di divergenze d’opinione tra il SIC e un’organizzazione, un organo o un’autorità non appartenente all’Amministrazione federale riguardo all’obbligo di informazione secondo l’articolo 19 o 20 decide il Tribunale amministrativo federale (TAF) secondo l’articolo 36a della legge del 17 giugno 20051sul Tribunale amministrativo federale.