Il SIC può ordinare una misura di acquisizione soggetta ad autorizzazione a condizione che:
sussista una minaccia concreta ai sensi dell’articolo 19 capoverso 2 lettere a–d oppure lo richieda la tutela di altri interessi nazionali importanti secondo l’articolo 3;
la gravità della minaccia giustifichi la misura; e
gli accertamenti informativi non abbiano dato esito positivo oppure risulterebbero altrimenti vani o eccessivamente difficili.
Prima di eseguire la misura, il SIC deve disporre dell’autorizzazione del TAF e del nullaosta del capo del DDPS.
Se per eseguire la misura è necessaria la collaborazione di altri servizi della Confederazione e dei Cantoni, il SIC trasmette loro un ordine scritto non appena dispone dell’autorizzazione del TAF e del nullaosta del capo del DDPS. La misura di acquisizione è tenuta segreta.
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