La Confederazione può gestire un servizio per il rilevamento delle emissioni elettromagnetiche di sistemi di telecomunicazione ubicati all’estero (esplorazione radio).
L’esplorazione radio serve:
ad acquisire informazioni rilevanti sotto il profilo della politica di sicurezza riguardanti fatti che avvengono all’estero, in particolare in relazione al terrorismo, alla proliferazione di armi di distruzione di massa e ai conflitti all’estero che hanno ripercussioni sulla Svizzera;
a tutelare altri interessi nazionali importanti secondo l’articolo 3.
Il Consiglio federale disciplina gli ambiti di esplorazione, l’organizzazione e le procedure in materia di esplorazione radio. Stabilisce per quanto tempo il servizio addetto all’esplorazione può conservare le comunicazioni rilevate e i dati registrati relativi ai collegamenti.
Il Consiglio federale garantisce in particolare che sulla base delle comunicazioni rilevate il servizio addetto all’esplorazione trasmetta:
unicamente informazioni riguardanti fatti che avvengono all’estero rilevanti sotto il profilo della politica di sicurezza;
informazioni riguardanti persone che si trovano in Svizzera unicamente se sono necessarie per la comprensione di un fatto che avviene all’estero e sono state precedentemente anonimizzate.
Il servizio addetto all’esplorazione trasmette informazioni riguardanti fatti che avvengono in Svizzera se le comunicazioni rilevate contengono indizi di una minaccia concreta per la sicurezza interna secondo l’articolo 6 capoverso 1 lettera a.
Se nell’ambito della propria attività scopre comunicazioni rilevate che non contengono informazioni riguardanti fatti che avvengono all’estero rilevanti sotto il profilo della politica di sicurezza né indizi di una minaccia concreta per la sicurezza interna, il servizio addetto all’esplorazione le distrugge il più rapidamente possibile.
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