La presente legge si applica alle autorità e alle persone seguenti:
- autorità della Confederazione e dei Cantoni incaricate dell’esecuzione di attività informative;
- autorità della Confederazione e dei Cantoni nonché organizzazioni e persone di diritto pubblico o privato che dispongono di informazioni rilevanti per le attività informative;
- privati che secondo la presente legge sono tenuti a trasmettere informazioni rilevanti per le attività informative.