ad accertare se il SIC tratta dati relativi a una persona, un’organizzazione, un gruppo, un oggetto o un evento;
a registrare i rapporti redatti dalle autorità d’esecuzione cantonali;
a trattare i dati provenienti da accertamenti preliminari delle autorità d’esecuzione cantonali.
INDEX SIC consente alle autorità che non sono collegate alla rete particolarmente protetta del SIC di accedere ai dati necessari per l’adempimento dei loro compiti legali e di trasmetterli in modo sicuro.
INDEX SIC contiene:
i dati per l’identificazione delle persone, delle organizzazioni, dei gruppi, degli oggetti e degli eventi registrati nei sistemi d’informazione IASA SIC e IASA-GEX SIC;
i rapporti redatti dalle autorità d’esecuzione cantonali di propria iniziativa o su mandato del SIC;
i dati provenienti da accertamenti preliminari delle autorità d’esecuzione cantonali.
Le seguenti persone hanno accesso mediante procedura di richiamo ai dati di INDEX SIC indicati di seguito:
i collaboratori del SIC incaricati di individuare tempestivamente e sventare minacce contro la Svizzera e la sua popolazione, ai dati di cui al capoverso 3 lettere a e b;
i collaboratori delle autorità d’esecuzione cantonali per l’adempimento dei loro compiti secondo la presente legge nonché per il trattamento e la trasmissione al SIC e ad altre autorità d’esecuzione cantonali di dati risultanti da accertamenti preliminari e di rapporti; hanno accesso ai dati di cui al capoverso 3 lettera c unicamente i collaboratori dell’autorità d’esecuzione cantonale che ha eseguito gli accertamenti preliminari e i collaboratori dell’organo di controllo della qualità del SIC;
i collaboratori dell’Ufficio federale di polizia, ai dati di cui al capoverso 3 lettera a per l’esecuzione di compiti di polizia di sicurezza, di polizia giudiziaria e di polizia amministrativa, nonché per l’esame di casi di sospetto riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo comunicati da istituti finanziari svizzeri;
1 i collaboratori dei servizi specializzati competenti per l’esecuzione dei controlli di sicurezza relativi alle persone secondo l’articolo 31 capoverso 2 della legge del 18 dicembre 20202sulla sicurezza delle informazioni, ai dati di cui al capoverso 3 lettera a per l’esecuzione di controlli di sicurezza relativi alle persone, per verifiche dell’affidabilità e per la valutazione del potenziale di violenza.
Footnotes
Nuovo testo giusta l’all. 1 n. 2 della L del 18 dic. 2020 sulla sicurezza delle informazioni, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2022 232; 2023 650;FF 2017 2563). ↩