Il SIC può comunicare dati personali o elenchi di dati personali all’estero. Prima di ogni comunicazione verifica che le condizioni legali siano soddisfatte.
Se la legislazione dello Stato destinatario non assicura una protezione adeguata dei dati, i dati personali possono essergli comunicati in deroga all’articolo 16 capoverso 1 della legge federale del 25 settembre 20201sulla protezione dei dati (LPD) soltanto se la Svizzera intrattiene con detto Stato relazioni diplomatiche e se è soddisfatta una delle condizioni seguenti:2
la Svizzera è tenuta a comunicargli i dati personali in virtù di una legge o di un trattato internazionale;
la comunicazione è necessaria per tutelare un interesse pubblico preponderante inerente alla sicurezza della Svizzera o dello Stato destinatario, quale prevenire o fare luce su un reato grave punibile anche in Svizzera;
la comunicazione è necessaria per motivare una domanda di informazioni avanzata dalla Svizzera;
la comunicazione è nell’interesse della persona e questa ha fornito il suo consenso preliminare per la comunicazione dei dati oppure le circostanze lasciano presumere senza alcun dubbio il consenso della persona;
la comunicazione è necessaria per proteggere la vita e l’integrità fisica di terzi.
Il SIC può, in casi specifici, comunicare dati personali a Stati con i quali la Svizzera intrattiene relazioni diplomatiche se lo Stato richiedente garantisce per scritto di avere il consenso della persona interessata e i dati in questione gli consentono di valutare se tale persona possa collaborare a progetti esteri classificati nel settore della sicurezza interna o esterna oppure accedere a informazioni, materiali o impianti esteri classificati.
Il SIC può comunicare dati personali, mediante procedura di richiamo, ad organi di sicurezza di Stati terzi se detti Stati assicurano una protezione adeguata dei dati e se con essi la Svizzera ha concluso un trattato secondo l’articolo 70 capoverso 3.
I dati personali non possono essere comunicati a un organo di sicurezza estero se ciò comporta per la persona interessata il pericolo di una doppia punizione o pregiudizi gravi per la vita, l’integrità fisica o la libertà ai sensi della Convenzione del 4 novembre 19503per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali o di altri trattati internazionali ratificati dalla Svizzera.
Se i dati personali sono richiesti nel quadro di un procedimento legale, si applicano le disposizioni determinanti in materia di assistenza giudiziaria.
Nuovo testo giusta l’all. 1 cifra II n. 2 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491;FF 2017 5939). ↩