Il SIC adotta misure per garantire la protezione e la sicurezza dei suoi collaboratori, delle sue installazioni e dei dati che tratta. A tal fine può:
a. controllare, nei propri locali, le persone elencate di seguito e i loro effetti personali:
1. collaboratori del SIC,
2. persone al servizio del SIC a tempo determinato,
3. collaboratori di aziende che forniscono prestazioni al SIC nei suoi locali;
b. eseguire controlli dei propri locali per verificare il rispetto delle prescrizioni sulla protezione di informazioni classificate;
c. provvedere alla videosorveglianza di archivi, camere blindate, magazzini e zone d’accesso ai locali del SIC;
d. esercitare, nei locali che utilizza, impianti di telecomunicazione che provocano interferenze ai sensi dell’articolo 34 capoverso 1terdella legge del 30 aprile 19971sulle telecomunicazioni.
Il SIC gestisce una rete informatica protetta per impedire a persone non autorizzate di accedere ai propri sistemi d’informazione che necessitano di una protezione particolare.