Il Consiglio federale può vietare a una persona fisica, a un’organizzazione o a un gruppo un’attività che minaccia concretamente la sicurezza interna o esterna e che direttamente o indirettamente serve a propagare, sostenere o favorire in altro modo attività terroristiche o di estremismo violento.
Il divieto è pronunciato per cinque anni al massimo. Se allo scadere del termine le condizioni continuano a essere adempiute, il divieto può essere prorogato di volta in volta di cinque anni al massimo.
Il dipartimento che ha richiesto il divieto verifica periodicamente se le condizioni sono ancora adempiute. Se non sono più adempiute, propone al Consiglio federale la revoca del divieto.
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.