Il Consiglio federale istituisce un’autorità indipendente incaricata di vigilare sul SIC.
Su proposta del DDPS, il Consiglio federale nomina il capo dell’autorità di vigilanza indipendente per un mandato di sei anni.
Il mandato del capo dell’autorità di vigilanza si considera tacitamente rinnovato per un nuovo mandato di sei anni, a meno che, al più tardi sei mesi prima della scadenza, il Consiglio federale decida di non rinnovarlo per motivi oggettivi sufficienti.
Con un preavviso di sei mesi, il capo dell’autorità di vigilanza può chiedere al Consiglio federale la cessazione del mandato per la fine di ogni mese.
Il Consiglio federale può destituire il capo dell’autorità di vigilanza prima della scadenza del mandato se:
intenzionalmente o per negligenza grave, ha violato gravemente i suoi doveri d’ufficio; oppure
ha durevolmente perso la capacità di esercitare il suo ufficio.
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