L’autorità di vigilanza indipendente vigila sulle attività informative del SIC, delle autorità d’esecuzione cantonali nonché di terzi o di altri servizi da esso incaricati. Verifica la legalità, l’adeguatezza e l’efficacia delle attività.
Essa coordina la propria attività con le attività di vigilanza parlamentare e con altri servizi di vigilanza della Confederazione e dei Cantoni.
L’autorità di vigilanza indipendente informa il DDPS in merito alla propria attività in un rapporto annuale; il rapporto è pubblicato.
L’autorità di vigilanza indipendente ha accesso a tutte le informazioni e a tutti i documenti utili nonché a tutti i locali dei servizi sottoposti a vigilanza. Può esigere fotocopie dei documenti consultati. Nel quadro della propria attività di vigilanza può chiedere ad altri servizi della Confederazione e dei Cantoni di fornirle informazioni nonché l’accesso a documenti, sempreché vi sia un nesso tra tali informazioni e la collaborazione tra questi servizi e i servizi sottoposti a vigilanza.
Per adempiere la propria attività, l’autorità di vigilanza indipendente può accedere a tutti i sistemi di informazione e a tutte le banche dati dei servizi sottoposti a vigilanza; può altresì accedere a dati personali degni di particolare protezione. I dati rilevati possono essere memorizzati soltanto fino al termine della verifica. Il titolare del trattamento verbalizza gli accessi ai sistemi di informazione e alle banche dati.1
L’autorità di vigilanza indipendente comunica per scritto al DDPS il risultato delle proprie verifiche. Può formulare raccomandazioni.
Il DDPS provvede all’attuazione delle raccomandazioni. Se rifiuta una raccomandazione, il DDPS la sottopone al Consiglio federale per decisione.
Footnotes
Nuovo testo giusta l’all. 1 cifra II n. 2 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491;FF 2017 5939). ↩
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.